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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 30 maggio al 5 giugno 2026

Scritto da Fidinam News | 05/06/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e attualità.

Legislazione



    • D.Lgs. n. 96/2026, commentato in “In Gazzetta Ufficiale il decreto su parità e trasparenza retributiva”, Il Quotidiano del Commercialista del 02.06.2026: Il decreto legislativo in analisi, attuativo della direttiva UE n. 2023/970 sulla parità retributiva tra uomini e donne, entrerà in vigore il 7 giugno 2026. Il provvedimento si applica ai datori di lavoro pubblici e privati e ai rapporti di lavoro subordinato, inclusi quelli dirigenziali, con esclusione del lavoro domestico e intermittente. Tra le novità, viene vietata la richiesta ai candidati di informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro. I datori di lavoro dovranno inoltre garantire la trasparenza sui criteri di determinazione delle retribuzioni, dei livelli retributivi e, salvo per le imprese con meno di 50 dipendenti, della progressione economica. L’obbligo potrà essere assolto attraverso l’informativa resa all’assunzione e, per chi applica un CCNL rappresentativo, mediante il rinvio ai criteri e ai trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva.
    • Schema di D.Lgs., commentato in “Approvate in via definitiva le modifiche alla trasparenza della titolarità effettiva”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.06.2026: Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2024/1640 sull’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva. Il provvedimento modifica il D.Lgs. n. 231/2007 e introduce una distinzione tra accesso da parte delle autorità, dei soggetti obbligati e dei soggetti portatori di un interesse legittimo, estendendo quest’ultima categoria anche a giornalisti e altri soggetti che dimostrino finalità connesse alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sono inoltre previste regole uniformi a livello europeo per il riconoscimento dell’interesse legittimo e specifiche tutele per limitare l’accesso ai dati nei casi in cui possano derivare rischi particolarmente gravi per il titolare effettivo.

Giurisprudenza

 

    • Sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, della Corte di Giustizia UE, commentata in “Antiriciclaggio, titolare effettivo anche nel mandato fiduciario”, IlSole24Ore del 01.06.2026, pagina 17: Con la sentenza in analisi, la Corte di giustizia UE ha chiarito che il diritto dell’Unione non osta a una disciplina nazionale che assoggetti i mandati fiduciari delle società fiduciarie italiane agli obblighi di comunicazione della titolarità effettiva, valorizzando la funzione sostanziale di dissociazione tra titolarità formale ed effettiva più che il trasferimento della proprietà. La Corte conferma inoltre la compatibilità della nozione ampia di “istituti affini ai trust” e il ruolo degli Stati membri nell’individuazione delle fattispecie rilevanti ai fini antiriciclaggio. Sul fronte dell’accesso ai dati viene ribadita la centralità del criterio del legittimo interesse, che deve essere concreto, attuale e collegato alla tutela di una posizione giuridica, escludendo meri interessi conoscitivi generici. È inoltre ammessa una disciplina nazionale che affidi alle autorità amministrative la valutazione delle richieste e delle eventuali deroghe per ragioni di rischio, purché sia garantita una tutela giurisdizionale effettiva.
    • Sentenza n. 17650/2026 della Corte di cassazione, commentata in “La Cassazione apre all’esclusione dei dividendi italiani dall’IRAP”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.06.2026: Con la sentenza in oggetto, la Corte di cassazione ha affermato che, per banche e soggetti IRAP ex art. 6 del D.Lgs. 446/97, i dividendi sono esclusi dalla base imponibile per la parte eccedente il 5%, senza limitare tale esclusione ai soli dividendi “madre-figlia” UE, ma estendendola a tutti i dividendi. La decisione, che si inserisce nel solco della giurisprudenza UE e del caso Banca Mediolanum, ribalta i precedenti di merito riconoscendo il contrasto tra la disciplina IRAP e i principi europei e costituzionali, in particolare sotto il profilo della non discriminazione e della capacità contributiva. La Corte evidenzia inoltre che l’esclusione dei soli dividendi UE determinerebbe distorsioni e possibili discriminazioni “alla rovescia”, oltre a incidere sulle libertà fondamentali di stabilimento e circolazione dei capitali.
    • Ordinanza n. 17347/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Madre-figlia, rimborsi per i soggetti a imposizione”, IlSole24Ore del 04.06.2026, pagina 31: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha chiarito i presupposti per il rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti da società figlia italiana a società madre UE ai sensi del regime di esenzione ex art. 27-bis del DPR 600/73 (direttiva “madre-figlia”). In particolare, il requisito dell’assoggettamento a imposta nello Stato di residenza della società estera richiede il solo potenziale assoggettamento alla potestà impositiva, senza necessità di effettivo pagamento dell’imposta. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il diniego dei benefici non può fondarsi su presunzioni generiche o elementi formali, ma richiede la prova rigorosa di una pratica abusiva, il cui onere grava sull’Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve dimostrare i soli requisiti formali previsti dalla normativa (residenza UE, forma societaria, partecipazione e assoggettamento a imposta). L’accertamento dell’abuso deve basarsi su indizi oggettivi e su test sostanziali, quali l’effettiva attività economica della società, anche nel caso di holding pura, e la reale disponibilità dei dividendi, verificando eventuali obblighi di retrocessione.

Prassi


    • Risposte ad interpello nn. 112, 113 e 114 del 29 maggio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentate in “Tassata solo in Lussemburgo la pensione da attività professionale del non residente”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.05.2026: Con le risposte in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione di pensioni e assegni percepiti in contesti transnazionali. Con la risposta n. 112/2026, è stato precisato che la pensione ENPAM percepita da un medico italiano-lussemburghese residente in Lussemburgo è imponibile esclusivamente in tale Stato per la quota riferibile all’attività libero-professionale, mentre la quota relativa all’attività svolta presso un’ASL resta imponibile in Italia come pensione pubblica. Con la risposta n. 113/2026, riferita a un residente in Italia percettore di pensione da ente francese (CNIEG), l’Agenzia ha qualificato il trattamento come prestazione di sicurezza sociale secondo l’accordo tra Italia e Francia, applicando quindi il regime di imposizione concorrente previsto dall’art. 18 par. 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni. Infine, con la risposta n. 114/2026, l’Agenzia ha chiarito che l’assegno vitalizio percepito da un ex consigliere regionale residente in Tunisia non costituisce reddito prodotto in Italia e, pertanto, non è assoggettato a tassazione nel nostro Paese.
    • Risposta ad interpello n. 115/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Per quote di società di capitali nel patto di famiglia esenzione solo con controllo effettivo”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.06.2026: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di un patto di famiglia l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 per il trasferimento di partecipazioni societarie richiede un controllo effettivo e non meramente formale della società da parte dei beneficiari. Nel caso esaminato, l’agevolazione è stata esclusa poiché il disponente, pur trasferendo ai figli una quota di maggioranza, aveva mantenuto azioni speciali con diritti di veto tali da condizionarne significativamente l’autonomia gestionale. Secondo l’Agenzia, l’esenzione presuppone che i beneficiari possano esercitare concretamente il controllo societario, in coerenza con la finalità di favorire l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa.

Dottrina e Attualità



    • IVIE su immobili in Francia al test della taxe foncière”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.05.2026: Con riferimento all’IVIE dovuta dalle persone fisiche residenti, per gli immobili situati in Paesi UE o SEE la base imponibile è, in via principale, il valore catastale determinato e rivalutato nello Stato estero ai fini di imposte patrimoniali o reddituali, criterio valido anche per successioni e donazioni. In mancanza di tale valore si utilizza il costo di acquisto e, in subordine, il valore di mercato. La circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2012 ha chiarito che, per Stati privi di valore catastale (es. Francia), si può assumere il reddito medio ordinario applicando i coefficienti IMU italiani, tenendo conto delle rettifiche locali (es. abbattimento del 50% del valore locativo per la taxe foncière). In tal caso la base imponibile si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario per i coefficienti IMU (es. 160 per abitazioni). Sull’IVIE così determinata si applica l’aliquota vigente (1,06% dal 2024), con scomputo delle imposte patrimoniali estere. Infine, si sottolinea che nel caso della Francia rileva anche l’eventuale deducibilità dell’Impôt sur la fortune immobilière quale tributo patrimoniale.
    • Trustee professionale soggetto all’obbligo antiriciclaggio”, IlSole24Ore del 30.05.2026, pagina 29: Le Linee guida diffuse da Step Italy in materia antiriciclaggio evidenziano la necessità che il trustee professionale si doti di un modello organizzativo strutturato per la prevenzione dei rischi di riciclaggio. Il documento distingue preliminarmente il trustee professionale da quello non professionale, precisando che solo il primo rientra negli obblighi AML, in quanto svolge l’attività in modo organizzato e continuativo. Centrale è l’autovalutazione del rischio della struttura del trustee, con attenzione a governance, controlli interni, tracciabilità, formazione e conservazione documentale, considerando fattori di rischio quali assetti complessi, beneficiari discrezionali e profili transnazionali. Particolare rilievo assume la fase istitutiva del trust, in cui il trustee deve effettuare un’adeguata verifica sostanziale su soggetti coinvolti, finalità e provenienza dei beni. L’obbligo di adeguata verifica è continuativo e si estende a tutta la vita del trust, richiedendo aggiornamenti al variare della struttura o delle operazioni. Infine, è rafforzato l’obbligo di trasparenza sulla titolarità effettiva, con mappatura completa dei soggetti che esercitano controllo o benefici sul trust.
    • Il vantaggio fiscale da realizzo controllato, in sé, non è abusivo”, Il Quotidiano del Commercialista del 01.06.2026: Nel presente articolo si evidenzia come il conferimento di partecipazioni da parte di persona fisica in regime di realizzo controllato ex art. 177 TUIR non integri di per sé alcun vantaggio fiscale indebito, né nel caso in cui la società conferitaria realizzi successivamente una plusvalenza PEX ex art. 87 TUIR, né nel caso in cui percepisca dividendi parzialmente esclusi da IRES ex art. 89 TUIR. Tale principio è coerente con la prassi dell’Agenzia delle Entrate e con la natura lecita del regime, che non può essere riqualificato ai sensi dell’art. 10-bis L. 212/2000 sulla base della sola determinazione della plusvalenza al valore contabile. Diversamente, eventuali profili di abuso possono riguardare solo ipotesi in cui i vantaggi IRES si traducano in un differimento irragionevole dell’imposizione IRPEF, in assenza di effettivo esercizio di impresa, ma senza mai mettere in discussione il corretto criterio di tassazione del conferimento.

 

 

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