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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 25 al 30 aprile 2026

Scritto da Fidinam News | 30/04/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione


  • Decreto-legge del lavoro 2026, commentato in “Via libera del Governo al decreto lavoro”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.04.2026: Il Decreto-legge in analisi, approvato in data 28 aprile dal Consiglio dei ministri, introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale. In particolare, si configurano quattro principali misure di decontribuzione: (i) bonus assunzione donne 2026, con esonero del 100% (fino a 650 euro mensili); (ii) bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, per un massimo di 500 euro al mese; (iii) bonus stabilizzazione giovani, che prevede l’esonero del 100% dei contributi, fino a 500 euro; (iv) bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale per l’assunzione di over 35 disoccupati.
    • Legge n. 199/2025, commentata in “Immobiliari, la trasformazione in società semplice con fisco light”, IlSole24Ore del 24.04.2026, pagina 32: La Legge di Bilancio 2026 ha riaperto i termini per fruire del regime agevolato per la trasformazione in società semplice delle società immobiliari di gestione passiva, al fine di ottimizzare la fiscalità nella prospettiva di un successivo disinvestimento degli immobili estromessi dal regime d’impresa. Nello specifico, con il regime in questione, la plusvalenza derivante dalla trasformazione viene determinata sulla base del valore catastale degli immobili, anziché sul loro valore normale.



Giurisprudenza


    • Sentenza n. 2387/3/2026 della CGT di II Grado della Sicilia, commentata in “La mancata iscrizione all’Aire non prova la residenza in Italia”, IlSole24Ore del 27.04.2026, pagina 20: La Cgt di II Grado della Sicilia, con la sentenza in esame, ha affrontato il tema della mancata iscrizione all’AIRE, ribadendo come essa non costituisce elemento sufficiente per presumere la residenza fiscale in Italia. In particolare, in assenza del requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti, occorre verificare “in concreto” domicilio o residenza. Nel caso di specie, il contribuente aveva vissuto stabilmente all’estero, sviluppando sia relazioni personali sia attività economiche. Ciò detto, i giudici hanno ritenuto irrilevanti conti correnti e immobili in Italia, escludendo sia la residenza “di fatto” sia il domicilio.
    • Ordinanza n. 10440/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “La dichiarazione tardiva non sposta i termini di decadenza”, ItaliaOggi del 29.04.2026, pagina 34: La Cassazione, con l’ordinanza in analisi, conferma il principio per cui la presentazione di una dichiarazione tardiva non sposta i termini di decadenza e il dies a quo rimane ancorato all’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa. Nello specifico, il caso riguarda una cartella di pagamento con la quale si liquidavano somme per Iva e Ires relativamente agli anni 2013 e 2014. In particolare, dopo che i due gradi di merito avevano accolto il ricorso per l’anno 2013 e rigettato per l’anno 2014, l’Agenzia della riscossione ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 2014, che ha rigettato il ricorso erariale e confermato la decisione di merito, affermando il principio di diritto per cui resta fermo il termine decadenziale ex art. 25, primo comma, DPR n. 602/73.
    • Sentenza n. 11372/2026 della Corte di Cassazione, commentata in Ricorso ammissibile se si deposita il file firmato digitalmente, Il Quotidiano del Commercialista del 29.04.2026: La sentenza in oggetto afferma che la mancata firma digitale del ricorso allegato alla PEC di notifica non ne determina l’inammissibilità, purché il medesimo atto, identico nel contenuto, sia successivamente depositato con firma digitale. In particolare, viene ribadita l’interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità, valorizzando l’idoneità della PEC a garantire la riferibilità dell’atto al difensore. Pertanto, viene respinta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale sui documenti in formato PDF.



Prassi


    • Comunicato stampa n. 19/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in Dichiarazioni precompilate 2026 accessibili dal 30 aprile o 20 maggio, Il Quotidiano del Commercialista del 29.04.2026: Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate affronta il tema dello sdoppiamento nelle tempistiche delle dichiarazioni precompilate, a seguito delle novità apportate dall’art. 4 del D.Lgs. 81/2025. Nello specifico, viene reso noto che le dichiarazioni precompilate, relative al periodo d’imposta 2025, saranno disponibili online a partire dal 30 aprile per quanto riguarda i modelli 730/2026, mentre occorrerà attendere il prossimo 20 maggio per il Modello Redditi, relativo alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.


Civile e impresa


    • Sentenza del 10 marzo 2026 del Tribunale di Mantova, commentata in “L’affitto d’azienda è utile solo se si conserva la funzione economica”, IlSole24Ore del 28.04.2026, pagina 38: Il Tribunale di Mantova, con la sentenza in esame, ha affrontato il fenomeno della simulazione nei casi di cessione e affitto d’azienda. In particolare, il caso riguardava l’azione avviata dalla curatela di una liquidazione giudiziale, finalizzata ad ottenere l’accertamento della simulazione assoluta di un contratto d’affitto di un complesso aziendale e la sua conseguente restituzione alla procedura, e, in subordine, la revoca del contratto stesso ex artt. 163,165 e 166 del Codice della crisi. Sul punto, il Tribunale ha giudicato del tutto inesistente la causa del contratto d’affitto, dichiarandone la simulazione assoluta. Nel dettaglio, secondo i giudici, nel caso concreto non vi sarebbe alcuna prova sull’effettiva intenzione della debitrice di trasferire l’azienda alla simulata affittuaria, potendo invece ritenersi probabile che le parti avessero inteso sottrarre l’azienda e i suoi beni ai creditori della liquidazione giudiziale. In conclusione, la cessione e l’affitto d’azienda nel concordato si confermano uno strumento efficace solo quando rispondano a una concreta e adeguata funzione economica.


Dottrina e Attualità


    • Partecipazioni ricevute mortis causa al valore di successione con recesso o liquidazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.04.2026: L’articolo analizza il regime fiscale applicabile alla partecipazione in una società ricevuta mortis causa. In particolare, se ad una persona fisica viene liquidato il valore della partecipazione dalla società partecipata, si realizza (i) un reddito di captale ex art. 47 del TUIR o (ii) un reddito di partecipazione ex art. 20-bis TUIR. In tal caso, il reddito imponibile è pari alla sola eccedenza dell’ammontare percepito rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Sul punto, ai fini della determinazione del reddito di capitale da “liquidazione” della partecipazione, il costo fiscalmente riconosciuto è individuato, ex 47 comma 7 TUIR, nel prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Nel merito, non disponendo nulla la norma per i casi in cui il socio non abbia pagato per l’acquisto o la sottoscrizione in quanto ha ricevuto le azioni o quote per atto gratuito tra vivi o mortis causa, la prassi dell’Agenzia delle Entrate sembra poco convincente. Nello specifico, essa esclude la possibilità di assumere il valore della partecipazione alla data della successione e tuttavia ammette di tenere conto del costo fiscalmente riconosciuto in capo al de cuius, sulla falsa riga della partecipazione ricevuta per atto gratuito tra vivi.
    • Ultimi giorni per la domanda di rottamazione dei ruoli”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.04.2026: L’articolo in esame ricorda come il 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli, con riguardo ai soli carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da (i) liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, (ii) contributi INPS dichiarati e non pagati, (iii) sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali. Più nel dettaglio, una volta presentata la domanda, il debitore non è più considerato moroso, sicché (i) non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono, (ii) non possono essere azionate nuove misure cautelari, ma restano valide quelle in essere, (iii) il DURC può essere rilasciato e viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti. Infine, il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035.
    • Cripto-attività, costo fiscale decisivo per le plusvalenze”, IlSole24Ore del 27.04.2026, pagina 22: L’articolo in analisi si occupa del costo fiscale relativo all’acquisto di cripto-attività, ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile. Ciò è particolarmente rilevante quando l’acquisto delle cripto-attività avviene utilizzando disponibilità già presenti nei wallet dell’exchange, rispetto alle quali il contribuente potrebbe non disporre più della documentazione atta a comprovarne il costo. Sul punto, si nota che il costo deve essere documentato dal contribuente sulla base di elementi certi e precisi, e in mancanza di tale documentazione e data la non ammissibilità di dichiarazioni sostitutive, la normativa prevede che il costo sia pari a zero. Alla luce di ciò, ai fini dichiarativi, i detentori di cripto-attività potrebbero essere tenuti a compilare due quadri all’interno del Modello Redditi, ossia (i) il quadro RT, dedicato alla tassazione delle eventuali plusvalenze e (ii) il quadro RW, necessario sia per gli obblighi di monitoraggio fiscale sia per l’applicazione dell’Ivca (imposta sul valore delle cripto-attività).
    • Bonus e case fantasma, le verifiche fanno volare gli aggiornamenti catastali”, IlSole24Ore del 24.04.2026, pagina 2: L’articolo in questione tratta dell’intensificazione delle verifiche catastali da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2025, in particolare per gli immobili interessati da bonus edilizi e per i c.d. “immobili fantasma”, con l’obiettivo di un allineamento fra stato reale degli immobili e risultanze catastali. Sul punto, grazie alle attività di controllo, è conseguito un incremento degli adeguamenti spontanei da parte dei contribuenti. Più nel dettaglio, gli immobili sui quali è stata riservata un’attenzione particolare sono gli immobili privi di rendita o non aggiornati a seguito di rilevanti interventi edilizi.
    • Crs e Archivio rapporti finanziari disallineati. Contestazioni anche a chi è in regola”, IlSole24Ore del 29.04.2026, pagina 34: L’articolo in esame analizza le criticità legate al sistema CRS (Common Reporting Standard) di scambio automatico delle informazioni finanziarie fra amministrazioni fiscali, andando ad evidenziare il rischio di segnalazioni indiscriminate anche verso contribuenti fiscalmente regolari. Nello specifico, si nota come disallineamenti nei dati trasmessi dagli intermediari finanziari possono generare anomalie interpretate in maniera erronea quali indici di evasione fiscale. Sul punto, un richiamo particolare è fatto in relazione al caso dei rapporti finanziari detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia, i quali, pur essendo già monitorati tramite il quadro RW ed assoggettati agli obblighi fiscali nazionali, sono oggetto di ulteriori controlli automatizzati.
    • Verifiche su impatriati, pretese in ordine sparso”, IlSole24Ore del 25.04.2026, pagina 25: L’articolo in analisi si occupa del tema delle verifiche sugli impatriati in relazione allo splafonamento del massimale de minimis da parte dei beneficiari del regime. In particolare, sul piano del quantum della pretesa, sempre più uffici stanno accogliendo la tesi della decadenza parziale, sostenendo che all’ipotesi di superamento del plafond non consegue la perdita integrale dell’agevolazione, bensì il recupero della sola quota eccedente il massimale residuo disponibile nel triennio. Di contro, il quadro è frammentato sul versante sanzionatorio, dal momento che, a seguito della notifica di avvisi con la richiesta di sanzione minima del 90% della maggiore imposta per ciascun tributo, le difese hanno generalmente invocato l’esimente della obiettiva incertezza normativa ex art. 1, comma 2, del Dlgs. 471/1997. Sul punto, le risposte degli uffici divergono significativamente, poiché alcuni riducono la sanzione al 70% della maggiore imposta, altri si spingono fino alla metà del minimo edittale.

 

 

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