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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 25 al 29 agosto 2025

Scritto da Fidinam News | 29/08/2025

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

 

  • DL n. 84/2025, commentato in “Trasferte all’estero, spese tracciabili per i pagamenti anticipati in Italia”, IlSole24Ore del 18.08.2025, pagina 15: La legge di Bilancio 2025 aveva introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per i rimborsi spese e le spese di rappresentanza, pena la loro imponibilità per i dipendenti e l’indeducibilità per le imprese. La norma, però, aveva suscitato dubbi per le trasferte all’estero, dove spesso è difficile o impossibile rispettare tale requisito. Con il decreto in analisi, il legislatore ha corretto l’impostazione, limitando l’obbligo di tracciabilità alle spese sostenute in Italia ed escludendo quelle effettuate all’estero, anche se legate a trasferte. Per le imprese la correzione vale retroattivamente dal 1° gennaio 2025, consentendo di dedurre anche i costi pagati in contanti, mentre per i dipendenti è in vigore dal periodo comprendente il 18 giugno 2025, con possibili ricalcoli di ritenute già applicate.
  • D.lgs. n. 123/2025, commentato in “Imposta di registro col suo T.u.”, ItaliaOggi del 25.08.2025, pagina 36: Dal 13 agosto 2025 è entrato in vigore il nuovo Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, previsto dal decreto legislativo in analisi. La riforma, che si inserisce nel più ampio processo di revisione del sistema fiscale, non introduce cambiamenti sostanziali nelle aliquote o nelle esenzioni, ma punta a riordinare e rendere più chiaro un complesso normativo stratificato nel tempo. Infatti, ora l’imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, l’imposta sulle successioni e donazioni, il bollo ed altre imposte minori sono raccolte in un unico corpo. Inoltre, Il Testo unico coordina la disciplina delle agevolazioni, evitando sovrapposizioni e lacune interpretative. Infine, la norma prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 per gli atti già registrati, mentre dal 1° gennaio 2026 il sistema sarà pienamente operativo.
  • DL n. 84/2025, commentato in “Ravvedimento, sanzioni light”, ItaliaOggi del 29.08.2025, pagina 23: Il nuovo ravvedimento speciale, introdotto dal decreto in analisi, per i periodi d’imposta 2019-2023 non comporta il raddoppio delle sanzioni accessorie in caso di mancata adesione o decadenza, a differenza di quanto previsto nella precedente sanatoria collegata al concordato preventivo biennale dal DL 113/2024. Il meccanismo del raddoppio resta infatti circoscritto ai contribuenti ISA che non aderiscono al concordato per il biennio 2025/2026 o che ne decadono. Chi invece utilizza il nuovo ravvedimento speciale non subirà tale aggravio, rendendo la misura meno penalizzante rispetto alla versione precedente.


Giurisprudenza

 

  • Sentenza n. 23842/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Non c’è esterovestizione se la società svolge attività economica all’estero”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.08.2025: La Corte di Cassazione, con la sentenza in analisi, ha riaffermato che l’esterovestizione è configurabile solo in presenza di una costruzione artificiosa priva di effettività economica. Infatti, è stato chiarito che la residenza fiscale non può essere desunta unicamente dal ruolo di amministratori di fatto in Italia, ma va accertata sulla base della mancanza di sostanza economica e dell’uso strumentale della localizzazione estera. Nel caso specifico, la società disponeva di uffici, mezzi e personale a Madeira, e svolgeva le riunioni degli organi sociali all’estero, con attività effettivamente radicata in loco. Pertanto, la contestazione dell’Ufficio è stata respinta, confermando la residenza fiscale in Portogallo.
  • Ordinanza n. 23857/2025, commentata in “Il deposito cauzionale non è soggetto all’Iva”, IlSole24Ore del 27.08.2025, pagina 22: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in analisi, ha stabilito che una somma versata al momento del preliminare di compravendita immobiliare e qualificata come “deposito cauzionale” non può essere considerata né acconto sul prezzo né caparra confirmatoria, anche se di importo quasi pari al prezzo pattuito. La funzione della somma, infatti, era chiaramente quella di garanzia delle obbligazioni dell’acquirente, come emerge dal testo del contratto, e l’interpretazione non può discostarsi dal significato letterale delle parole usate se queste sono univoche.


Prassi


  • Risposta ad interpello n. 223/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Patent box “ordinario” anche per il software non registrato alla SIAE”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.08.2025: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello in analisi, ha chiarito che le spese sostenute per la creazione e lo sviluppo di software protetti da copyright possono beneficiare del regime agevolativo del “nuovo” Patent box (super deduzione del 110%) anche in assenza di registrazione presso la SIAE, purché la società produca una dichiarazione sostitutiva che attesti l’esistenza del software, i requisiti di originalità e creatività e la titolarità dei diritti. La registrazione rileva invece solo ai fini del meccanismo premiale. In tale ambito, la registrazione presso la SIAE è considerata dichiarativa e consente, se avviene successivamente allo sviluppo del software, di accedere al regime di “recapture”, cioè alla possibilità di maggiorare anche i costi sostenuti in periodi precedenti.
  • Risposta ad interpello n. 208/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Capital gain con imposizione italiana dopo il cambio di residenza”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.08.2025: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento di residenza all’estero da parte di una persona fisica non comporta, diversamente da quanto accade per gli imprenditori, l’imposizione immediata delle plusvalenze latenti su partecipazioni detenute in Italia e che l’opzione per il regime di risparmio amministrato rimane valida anche dopo il cambio di residenza. In generale, il trasferimento all’estero determina la perdita del potere impositivo dell’Italia sulle plusvalenze, con differenze legate alla natura delle partecipazioni, nonché alla presenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Infatti, per le partecipazioni qualificate molte clausole consentono all’Italia di mantenere il potere impositivo se il contribuente è stato residente in Italia nei cinque anni precedenti, talvolta con ulteriori condizioni come la cittadinanza o la natura immobiliare della società.
  • Risposta ad interpello n. 170/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Un mero riassetto fiduciario è ora presupposto d'imposta”, ItaliaOggi del 27.08.2025, pagina 26: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in analisi, ha riacceso il dibattito sulla tassazione di atti privi di effetti patrimoniali immediati. Il caso riguardava il trasferimento di beni da un trust originario a tre nuovi trust, senza modificare beneficiari o finalità, dunque senza reali effetti distributivi. L’Agenzia ha però qualificato l’operazione come un trasferimento imponibile, applicando l’imposta sulle donazioni e attribuendo soggettività giuridica al trust, in contrasto con la sua natura e con il principio di capacità contributiva. Questa ricostruzione, già censurata dalla giurisprudenza, contrasta con l’art. 4-bis del D.lgs. n. 346/1990 e con i principi costituzionali di legalità e capacità contributiva, rischiando di trasformare l’interpello in uno strumento di espansione del potere fiscale e di minare la certezza del diritto.


Dottrina e Attualità

 

  • Beni ai soci, cessione agevolata senza vincoli sul patrimonio netto”, IlSole24Ore del 13.08.2025, pagina 19: L’articolo analizza il confronto tra assegnazione e cessione agevolata degli immobili ai soci, in vista della scadenza del 30 settembre per accedere al regime fiscale di favore. La cessione, a differenza dell’assegnazione, non riduce il patrimonio netto ma comporta una semplice trasformazione dell’attivo e non richiede la verifica della capienza patrimoniale. Inoltre, non deve rispettare il principio di proporzionalità tra soci, potendo riguardare anche un solo socio senza perdere le agevolazioni fiscali. In entrambi i casi, l’eventuale plusvalenza è soggetta a imposta sostitutiva dell’8%, calcolata almeno sul valore normale o catastale rivalutato, anche se il corrispettivo pattuito è inferiore.
  • Riconoscimento dell’IVA con LIPE omesse anche nell’induttivo puro”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.08.2025: L’articolo tratta il riconoscimento dell’IVA a credito in caso di accertamento induttivo puro, utilizzato dall’Agenzia delle Entrate quando mancano dichiarazioni o la contabilità è assente o inattendibile. La normativa richiede, per il riconoscimento del credito Iva, sia la prova dei versamenti effettuati sia l’esistenza delle imposte detraibili dalle liquidazioni. La mancata trasmissione delle LIPE non equivale però all’assenza delle liquidazioni, che possono risultare dai registri IVA. Pertanto, se questi documenti sono completi, l’IVA a credito dovrebbe essere riconosciuta anche in sede di accertamento induttivo, sebbene manchino ancora conferme ufficiali da parte di giurisprudenza o prassi.

 

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