Fidinam - Rassegna stampa

Italia - Rassegna stampa settimanale dal 22 al 28 novembre 2025

Scritto da Fidinam News | 28/11/2025

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità.

Legislazione



  • Decreto correttivo ter approvato il 20.11.2025, commentato in “Doppie imposizioni, sospese le convenzioni con Russia e Bielorussia”, IlSole24Ore del 22.11.2025, pagina 26: Il correttivo ter introduce una sospensione “per reciprocità” delle convenzioni contro le doppie imposizioni con Russia e Bielorussia, in risposta alla loro sospensione unilaterale, ritenuta irrituale alla luce della Convenzione di Vienna. Finora l’Italia aveva continuato a considerare i trattati vigenti, con conseguente doppia imposizione per i residenti: tassazione piena alla fonte all’estero e credito d’imposta limitato ai valori convenzionali ex art. 165 TUIR. La nuova disciplina rende inefficaci le convenzioni anche nell’ordinamento interno, con effetto retroattivo (Russia dall’8 agosto 2023, Bielorussia dal 1° giugno 2024) fino alla revoca estera e comunque non oltre il 2028. I contribuenti italiani potranno così recuperare le maggiori imposte estere tramite dichiarazioni integrative; viceversa, i sostituti d’imposta dovranno versare le ritenute integrali previste dal diritto interno, senza sanzioni né interessi, restando irrisolta la questione del recupero delle somme eccedenti già corrisposte ai non residenti.
  • Decreto-legge n. 146/2025 approvato il 26.11.2025, commentato in “Convertito in legge il decreto flussi”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2025: Il provvedimento interviene sull’art. 22, co. 5, del D.Lgs. 286/1998, fissando in 60 giorni - decorrenti dall’imputazione della richiesta alle quote - il termine per il rilascio del nulla osta, con estensione della disciplina ai lavoratori stagionali. Il provvedimento eleva a 15 giorni il termine per la conferma del nulla osta da parte del datore di lavoro e quello per la stipula del contratto di soggiorno, necessario al rilascio del permesso. È altresì prevista la possibilità di presentare conferma del nulla osta, contratto di soggiorno e documentazione, tramite professionisti abilitati ex L. 12/1979 o tramite organizzazioni dei datori di lavoro. L’art. 2 introduce ulteriori semplificazioni: precompilazione delle domande tramite portale ministeriale e controlli di veridicità, con facoltà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di svolgere verifiche ispettive preventive.


Giurisprudenza

 

  • Sentenza n. 37939/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Rischio dichiarazione fraudolenta con altri artifici per l’imputazione fittizia di redditi”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2025: Con la sentenza in analisi, la Cassazione ha escluso che l’imputazione fittizia di redditi a un soggetto diverso dall’effettivo possessore possa integrare abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, ritenendo invece applicabile la disciplina della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. La Suprema Corte richiama l’art. 10-bis co. 12, secondo cui l’abuso è configurabile solo in assenza di violazioni di specifiche norme tributarie, rilevando che l’art. 37 co. 3, D.P.R. 600/73 disciplina espressamente la fattispecie dell’interposizione fittizia, imponendo l’imputazione del reddito all’effettivo titolare. Ne deriva l’esclusione dell’abuso del diritto e, correlativamente, la non applicabilità della clausola di irrilevanza penale prevista dal co. 13 dell’art. 10-bis. La Corte evidenzia inoltre che l’art. 1, co. 1, lett. g-bis), D.Lgs. 74/2000 include tra le “operazioni simulate” anche quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti.
  • Trust, ora la segregazione patrimoniale punta al sociale”, IlSole24Ore del 23.11.2025, pagina 16: Il X Congresso nazionale “Il Trust in Italia”, rilancia il percorso per il riconoscimento normativo della funzione sociale del trust, proponendone l’inserimento nel Terzo Settore tramite il progetto di legge sul Trust ETS. È stato evidenziato come l’istituto, ormai utilizzato in plurimi contesti, ben oltre il passaggio generazionale: dalla ricostruzione post-Ponte Morandi alle misure “Dopo di noi”, dalla gestione delle crisi d’impresa alle applicazioni in ambito editoriale, appalti, misure antimafia e governance sportiva. La presidente Lupoi ha sottolineato la necessità di preservarne l’autonomia, respingendo l’ipotesi di assimilazione ai Servizi di amministrazione finanziaria, poiché il rapporto tra disponente, trustee e beneficiari presuppone un trasferimento di proprietà non comparabile con il modello fiduciario. I lavori hanno richiamato anche gli antecedenti storici del fidecommesso e le nuove sfide dell’eredità digitale, per la quale il trust si configura come strumento idoneo alla gestione programmata del “dopo di me digitale”.



Prassi

 

  • Risposta ad istanza di interpello n. 292/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “L’Agenzia sdogana la sostitutiva sui redditi da liquidazione di società estera”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2025: L’Amministrazione, con la risposta in analisi, ha chiarito che i redditi derivanti dalla liquidazione di società estere costituiscono redditi di capitale di fonte estera e rientrano nel regime di imposizione sostitutiva di cui all’art. 24-ter del TUIR per i titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in Italia. La determinazione segue i criteri “a specchio” dell’art. 23 TUIR: i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all’estero sono considerati di fonte estera e, in presenza delle altre condizioni, assoggettabili all’imposta sostitutiva del 7%. L’Agenzia evidenzia che la fruizione del beneficio non è condizionata al mantenimento della residenza in Italia, salvo applicazione della disciplina antiabuso. Diversamente, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque periodi d’imposta restano escluse dal regime sostitutivo. La risposta conferma quindi l’applicabilità sistematica dell’imposizione sostitutiva ai redditi di liquidazione esteri per trasferimenti di residenza genuini, compatibilmente con le convenzioni fiscali internazionali.
  • Documento di aggiornamento OCSE, commentato in “L’home office configura S.O. se vi è un certo grado di permanenza”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2025: L’OCSE ha aggiornato il Commentario all’art. 5 introducendo i § 44.1-44.21 in tema di stabile organizzazione derivante dal lavoro da remoto. Il nuovo approccio individua due criteri essenziali: (i) il requisito temporale, basato sulla quota di tempo lavorato all’estero non configurabile se inferiore al 50% in 12 mesi; e (ii) il requisito funzionale, legato alla presenza di ragioni commerciali che rendano effettiva l’attività nello Stato estero. Il precedente requisito della “disponibilità” dei locali perde rilevanza. Il Commentario precisa che la sola presenza di clienti o fornitori non determina la Stabile Organizzazione, né l’home office concordato per motivi contrattuali o di risparmio. Sono invece rilevanti attività stabili quali contatti diretti con clienti, fornitori o collaborazioni professionali. Per imprese individuali, la sede estera in cui si svolge prevalentemente l’attività configura S.O.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 296/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Tassato in Italia il riscatto anticipato del fondo pensione del non residente”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2025: Con la risposta in esame, l’Amministrazione affronta il trattamento fiscale, interno e convenzionale, del riscatto anticipato di una posizione di previdenza complementare percepito da un contribuente residente a Singapore. L’Agenzia riconduce tali somme ai redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50, co. 1, lett. h-bis) TUIR, imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. b) TUIR, con obbligo di ritenuta a titolo d’imposta per il fondo erogante. Sul piano convenzionale, l’Amministrazione esclude l’applicazione dell’art. 17 del Trattato Italia-Singapore, richiamando il Commentario OCSE che limita tale disciplina a prestazioni corrisposte al maturare del diritto pensionistico. In assenza del requisito anagrafico, il riscatto anticipato non integra “remunerazione analoga” alla pensione e rientra nell’art. 14, “Servizi personali”, con potestà impositiva concorrente in funzione del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.



Civile e impresa

  • DDL Semplificazioni, commentato in “Immobili donati, acquisti sicuri”, ItaliaOggi del 22.11.2025, pagina 23: Il Ddl semplificazioni, già approvato dal Senato, interviene in modo rilevante sulla disciplina delle donazioni, introducendo un modello di tutela dei legittimari esclusivamente indennitario. In caso di lesione della quota di legittima, coniuge, figli e ascendenti non potranno più agire per la restituzione del bene nei confronti dei terzi acquirenti che abbiano trascritto l’atto prima dell’azione di riduzione. La protezione dei legittimari si trasforma così da diritto reale sulla res a diritto di credito verso il donatario, con conseguente trasferimento del rischio di insolvenza su di esso. Restano opponibili le ipoteche e i vincoli imposti dal donatario sul bene donato. Il termine per la trascrizione della domanda di riduzione viene ridotto da dieci a tre anni dall’apertura della successione. La riforma è estesa anche ai beni mobili registrati e non registrati e troverà applicazione alle successioni future, nonché - dopo sei mesi - a quelle pregresse non oggetto di opposizioni o giudizi pendenti.
  • Sentenza n. 9687/2025 del Tribunale di Napoli, commentata in “Niente compenso all’amministratore responsabile di gravi inadempimenti”, IlSole24Ore del 26.11.2025, pagina 40: Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in esame, ha affermato che il grave inadempimento dell’amministratore di condominio comporta la perdita del diritto al compenso e l’obbligo di restituzione delle somme percepite. Accolta l’opposizione del condominio al decreto ingiuntivo richiesto dall’ex amministratore, il giudice ha rilevato plurime e reiterate omissioni: mancata presentazione dei rendiconti, inerzia nel recupero dei crediti, violazione delle delibere assembleari e irregolare gestione dei rapporti con i fornitori. Tali condotte integrano un totale inadempimento, idoneo a far venire meno la causa del diritto retributivo, pur restando valida la delibera di nomina. Il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità, ad esempio Cass. n. 3892/2017, secondo cui il mandatario che viola gravemente i propri doveri perde il compenso anche per prestazioni parzialmente eseguite. La decisione valorizza l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cod.civ., precisando che l’amministratore non diligente non può esigere il corrispettivo per l’incarico svolto.



Dottrina e Attualità

 

  • Polizze vita, vantaggiosa l’Italia per le successioni”, ItaliaOggi del 25.11.2025, pagina 25: L’IVASS ha pubblicato un’analisi comparata sul trattamento fiscale delle polizze vita in sei ordinamenti europei, evidenziando significative divergenze in termini di tassazione dei rendimenti e disciplina successoria. Il Portogallo emerge come il Paese più favorevole, grazie a un’imposizione contenuta sui rendimenti - riducibile fino all’11,2% con adeguati periodi di detenzione - e all’esenzione totale dei capitali corrisposti in caso di morte. Il Regno Unito riconosce un regime di piena detassazione per le “qualifying policies” di durata superiore a dieci anni e in caso di regolarità dei premi. Francia e Germania prevedono agevolazioni condizionate al fattore temporale, rispettivamente dopo otto e dodici anni. La Spagna risulta il sistema meno conveniente, gravato da imposta patrimoniale e scarse esenzioni. L’Italia si colloca in posizione intermedia: nessuna esenzione sui rendimenti, salvo la fiscalità di favore dei titoli di Stato e il regime vantaggioso sui passaggi di ricchezza mortis causa. Tassano le polizze vita come parte del patrimonio l’Italia con l’imposta di bollo, la Francia e la Spagna con prelievi progressivi sulla ricchezza.
  • Esenti anche le donazioni di nuda proprietà di partecipazioni in società di capitali”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2025: L’esenzione dall’imposta sulle donazioni prevista dall’art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990 opera solo quando, per effetto della donazione, il beneficiario acquisisce o integra il c.d. “controllo di diritto” ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 Cod.civ., vale a dire la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ossia il 50% + 1 dei voti. Nel computo dei voti devono essere considerati anche quelli riferibili a società controllate, fiduciarie o persone interposte, come chiarito dalla risoluzione 75/2010, e ciò consente di includere nella verifica anche partecipazioni detenute indirettamente. La prassi dell’Amministrazione esige che, in caso di pluralità di donatari, l’attribuzione avvenga mediante un’unica donazione in comproprietà, escludendo il beneficio se la partecipazione viene frazionata in più atti autonomi. È inclusa nel perimetro agevolabile anche la donazione della nuda proprietà della partecipazione quando una convenzione di usufrutto attribuisce al nudo proprietario i diritti di voto necessari a mantenere o conseguire il controllo.
  • Joint Statement Usa-Ue non in contrasto con l’impegno europeo per lo sviluppo sostenibile”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.11.2025: I due recenti Ordini esecutivi (OE) del Presidente Trump in materia ambientale ed energetica, che prevedono il ritiro formale degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi e da tutti gli accordi internazionali sul clima, e la promozione di energia tradizionale, generano un evidente disallineamento normativo rispetto agli obblighi ESG gravanti sulle imprese europee, in particolare quelli derivanti dalla direttiva 2024/1760/Ue, la cd. CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Il Joint Statement USA-UE del 21 agosto 2025 introduce impegni politici, in termini di “committment” - non giuridicamente vincolanti - con cui l’Unione si dichiara disponibile a modulare l’applicazione di alcuni strumenti di sostenibilità per attenuare gli effetti sul commercio transatlantico. Tali aperture si inseriscono nel più ampio contesto di misure europee di flessibilizzazione, tra cui direttiva “Stop-the-Clock”, Quick Fix, semplificazione del meccanismo di controllo delle emissioni alle frontiere CBAM, senza tuttavia incidere sui vincoli costituzionali e sovranazionali che ancorano l’ordinamento UE agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
  • FIFA Pass e priorità ai visti USA per i Mondiali 2026: l’annuncio di Trump e Infantino”: Gli USA introdurranno, in vista dei Mondiali FIFA 2026, il cd. “FIFA Pass”, un meccanismo amministrativo volto a ridurre i tempi di attesa per la fissazione dell’appuntamento consolare, senza modificare la disciplina vigente in materia di visti. L’iniziativa, illustrata dal Presidente Trump e dal Presidente FIFA Infantino, attribuisce una priorità procedurale ai possessori di un biglietto ufficiale per una partita, fermo restando che tale titolo non comporta alcuna presunzione di ammissibilità né garantisce il rilascio del visto B1/B2. Restano pienamente applicabili i requisiti ordinari di valutazione relativi ai legami con il Paese d’origine, alla disponibilità economica e all’assenza di intenzioni migratorie. L’effetto acceleratorio riguarda esclusivamente la tempistica di calendarizzazione, stimata in circa 60 giorni. I cittadini appartenenti al Visa Waiver Program continueranno a viaggiare mediante ESTA, non essendo richiesto l’accesso al nuovo sistema.



 

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