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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 16 al 22 maggio 2026

Scritto da Fidinam News | 22/05/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione


    • Decreto-legge 38/2026 commentato in “Iva sulle permute, si cambia, ItaliaOggi del 21.05.2026, pagina 21: Il decreto in esame interviene sulla disciplina relativa alla determinazione della base imponibile nelle operazioni permutative, modificando il regime introdotto dalla Legge di bilancio 2026. In particolare, la disciplina previgente prevedeva che la base imponibile fosse determinata sulla base del valore indicato nel contratto, fermo restando un limite minimo rappresentato dai “costi di riferimento attualizzati”. L’art. 1 del Decreto abroga tale previsione e stabilisce che la base imponibile delle operazioni permutative sia costituita “dal valore monetario dei beni e dei servizi oggetto di ciascuna operazione”. Sotto il profilo temporale, il comma 2 dello stesso articolo dispone che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.



Giurisprudenza


    • Sentenza n. 14530/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Vale il momento di cessione della quota per verificare la commercialità per la pex”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.05.2026: La sentenza in esame, richiamando la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2013, sostiene che la fase di start up non integra l’esercizio di un’attività commerciale ai fini dell’esenzione ex art. 87, co. 1, TUIR. Inoltre, se la partecipazione è ceduta dopo l’avvio dell’attività d’impresa, una volta conclusa la fase di start up, si produce un effetto di “trascinamento all’indietro” del requisito della commercialità. Pertanto, ai fini dell’applicazione del regime PEX, la commercialità deve ritenersi sussistente anche con riguardo al periodo antecedente all’effettivo avvio dell’attività operativa. Di contro, il requisito non ricorre se, al momento del realizzo della partecipazione, la fase preparatoria non è ancora conclusa, poiché la società partecipata non è ancora qualificabile quale impresa commerciale.
    • Sentenza n. 13128 del 7 maggio 2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Ritenuta dividendi, la disapplicazione è valida anche post pagamento”, Il Sole24Ore del 20.05.2026, pagina 45: La sentenza in esame si inserisce nel quadro delle condizioni necessarie per fruire della disapplicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti dalla società figlia alla società madre, ex art. 27-bis del DPR 600/73. In particolare, viene confermato che l’attestazione dei requisiti da parte del socio estero può essere presentata anche successivamente al pagamento dei dividendi da parte della società italiana. In sostanza, la Cassazione ribadisce l’importanza di considerare i requisiti sostanziali, in presenza dei quali la società figlia può legittimamente procedere alla disapplicazione della ritenuta, anche nel caso in cui il certificato di attestazione venga fornito dopo l’effettuazione del pagamento.
    • Sentenza n. 85 del 19 maggio 2026 della Corte costituzionale, commentata in “Legittima la prescrizione decennale per i tributi erariali”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.05.2026: Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 2946 c.c., nella parte in cui, secondo il c.d. diritto vivente, si considera applicabile per la riscossione dei tributi erariali la prescrizione decennale. Nel contesto tributario, per i tributi erariali più diffusi, quali le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, manca una norma specifica che stabilisca quale termine di prescrizione debba applicarsi. Considerato ciò, risulta ragionevole che per i tributi erariali, a differenza di quelli locali, sia previsto un termine di prescrizione più lungo. Tuttavia, come evidenziato, in assenza di interventi normativi, distinguere i tributi erariali da quelli locali potrebbe risultare non del tutto corretto.
    • Ordinanza n. 12611 del 5 maggio 2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Srl a ristretta base, il socio può contestare il reddito societario”, Il Sole24Ore del 18.05.2026, pagina 17: Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte afferma che la definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società non determina alcuna preclusione difensiva nei confronti del socio. La Corte chiarisce, infatti, che qualora l’atto impositivo notificato alla società sia divenuto definitivo per ragioni meramente processuali, il socio conserva il diritto di contestare, nel giudizio instaurato nei suoi confronti, la base reddituale assunta dall’Ufficio ai fini dell’imputazione di utili extracontabili. Pertanto, la mera definitività formale dell’accertamento societario non può tradursi in un’automatica estensione degli effetti dell’atto impositivo nei confronti del socio, né giustificare la tassazione personale di utili non accertati nel merito.
    • Sentenza sulle cause C 684/24 e C 685/24 della Corte di Giustizia Ue, commentata in “Accesso al registro dei titolari effettivi con maggiori tutele”, IlSole24Ore del 22.05.2026, pagina 31: La sentenza della Corte di Giustizia UE interviene sulla disciplina del registro dei titolari effettivi e sugli obblighi antiriciclaggio relativi ai mandati fiduciari. La Corte, in primo luogo, respinge le censure delle società fiduciarie, ribadendo la centralità dell’obiettivo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al contempo, riconosce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell’individuare gli istituti giuridici “affini” ai trust. In tale ottica, la nozione di istituto giuridico viene interpretata in senso funzionale, valorizzando la dissociazione tra titolarità formale e titolarità effettiva idonea a generare opacità patrimoniale; ne consegue l’assoggettamento del mandato fiduciario agli obblighi di trasparenza. Con riferimento all’accesso alle informazioni, la Corte ritiene proporzionato il modello fondato sulla dimostrazione di un interesse legittimo, diretto, concreto e attuale. Inoltre, viene confermata la legittimità delle deroghe nazionali, purché presidiate da un controllo delle Camere di commercio e da adeguata tutela giurisdizionale, anche cautelare. In conclusione, la decisione apre alla riattivazione del registro italiano dei titolari effettivi.


Prassi


    • Bozza di Circolare del 15 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in Iter negoziato e debiti fiscali, termini rigidi per l’accordo”, Il Sole24Ore del 18.05.2026, pagina 19: La bozza di circolare in esame concerne il trattamento dei debiti tributari nell’ambito degli istituti disciplinati dal Codice della crisi. Il documento chiarisce che l’accordo transattivo di cui all’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi ha ad oggetto tutte le imposte e i relativi accessori, inclusa l’IVA, e può ricomprendere anche debiti già oggetto di rateizzazione (ordinaria, da definizioni agevolate o da strumenti deflattivi del contenzioso). La bozza evidenzia inoltre la necessità che la proposta di accordo transattivo sia formulata in tempi congrui rispetto alla chiusura delle trattative, indicativamente almeno quattro o cinque mesi prima. Quanto al profilo temporale della conclusione dell’accordo, si rileva una possibile lacuna di coordinamento normativo tra il comma 2-bis e il comma 2-ter dell’art. 23 del Codice della crisi, che non richiama espressamente l’accordo transattivo fiscale tra gli strumenti attivabili anche a chiusura della composizione negoziata. Secondo un’interpretazione sistematica, tuttavia, non sussisterebbero ragioni per escluderne la conclusione anche al termine delle trattative.
    • Circolare 60/2026 dell’INPS, commentata in “Istanza telematica per la dilazione dei debiti contributivi fino a 60 rate”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.05.2026: Con la Circolare in esame, sono state fornite le istruzioni operative sulla dilazione dei debiti contributivi ex art. 2 comma 11-bis del DL 338/89, come modificato dalla L. 203/2024, con possibilità di rateazione fino a 60 rate mensili. La dilazione è concessa in presenza di temporanea difficoltà economico-finanziaria e riguarda debiti non ancora affidati alla riscossione mediante avviso di addebito. Inoltre, è prevista la “seconda dilazione” in presenza di persistente difficoltà o situazioni eccezionali sopravvenute. Infine, il piano si perfeziona con il pagamento della prima rata entro dieci giorni, mentre il mancato pagamento di tre rate comporta la revoca della dilazione.


Civile e impresa


    • Ordinanza n. 7082 del 24 marzo 2026, commentata in “Eredità indivise, non basta l’utilizzo per l’usucapione”, Il Sole24Ore del 18.05.2026, pagina 22: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha ribadito i presupposti necessari per l’acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di un bene comproprietà. In particolare, è richiesta la prova di un possesso esclusivo, accompagnato da una chiara ed univoca opposizione al compossesso degli altri coeredi. In tale prospettiva, il nodo centrale riguarda la distinzione tra uso esclusivo del bene e possesso esclusivo. Il primo costituisce un mero dato fattuale, mentre il secondo richiede un quid pluris, consistente in una manifestazione inequivoca di signoria esclusiva sul bene, incompatibile con il diritto degli altri comproprietari, e desumibile da atti concludenti idonei a evidenziare l’opposizione alla volontà altrui.


Dottrina e Attualità


    • La trasparenza fiscale assorbe gli utili eccedenti il reddito imputato”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.05.2026: Le disposizioni previste dagli artt. 115 e 116 del TUIR, relative al regime di trasparenza fiscale delle società di capitali, derogano al regime ordinario di tassazione dei soggetti IRES e alla disciplina dei dividendi percepiti dai soci. In particolare, mediante l’opzione per la trasparenza fiscale: (i) i redditi della società vengono imputati direttamente ai soci nel periodo d’imposta in cui sono prodotti; (ii) all’atto dell’effettiva percezione, i soci non subiscono più alcuna imposizione sulle somme incassate. Resta fermo che il reddito imputato per trasparenza concorre a formare il reddito imponibile dei soci nel periodo d’imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della società trasparente. Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 23 aprile 2004, gli “utili pregressi”, ossia quelli maturati anteriormente all’esercizio dell’opzione, continuano a essere imponibili in capo ai soci al momento della percezione, quali dividendi, secondo quanto previsto dall’art. 47 del TUIR.
    • Equità e ragionevolezza da ripristinare su partecipazioni ereditate in esenzione e cedute”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.05.2026: L’articolo esamina un’operazione fiscalmente lecita che, in caso di trasferimento mortis causa di partecipazioni in società di capitali, consente un duplice beneficio fiscale. In particolare, alla morte del de cuius, gli eredi acquisiscono una partecipazione in una holding con patrimonio contabile di 100 milioni di euro e valore effettivo di 400 milioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, si beneficia dell’esenzione dall’imposta di successione, subordinata al mantenimento della partecipazione per il periodo previsto dalla norma, decorso il quale la partecipazione viene ceduta per 400 milioni di euro. Inoltre, ai sensi dell’art. 68, comma 6, del TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto coincide con il valore effettivo alla data di apertura della successione, pari nel caso di specie a 400 milioni, con conseguente assenza di plusvalenza imponibile. In conclusione, l’operazione in esame consente (i) l’esenzione dall’imposta di successione e (ii) la non tassazione della successiva cessione.
    • Niente presunzione di commercialità ai fini IVA se la società è una holding statica, Il Quotidiano del Commercialista del 19.05.2026: Una società che esercita esclusivamente attività di gestione patrimoniale e il cui attivo risulta investito, in via esclusiva o prevalente, in partecipazioni societarie, si qualifica come holding c.d. “statica”. In tale ipotesi, l’attività svolta non integra esercizio d’impresa in senso proprio e, conseguentemente, i proventi conseguiti conservano la qualificazione loro propria, quali, i dividendi distribuiti dalle società partecipate ovvero le plusvalenze. Nondimeno, laddove la holding “statica” sia costituita nella forma di società commerciale, sia essa di persone o di capitali, trovano applicazione le presunzioni fiscali, soggettive e oggettive, di commercialità previste dall’ordinamento tributario. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, assume rilievo la presunzione soggettiva di commercialità di cui agli artt. 6 comma 2 e 73 comma 1, lett. a), del TUIR, in forza della quale il reddito prodotto da tali soggetti si considera reddito d’impresa, a prescindere dall’attività concretamente esercitata.
    • Stop alla ritenuta per le agenzie di viaggio”, IlSole24Ore 15.05.2026, pagina 8: Il Decreto-legge fiscale, su proposta del Ministero del Turismo, interviene a sostegno del comparto turistico eliminando per le agenzie di viaggio l’obbligo di ritenuta sulle provvigioni relative ad attività di vendita, emissione e intermediazione di documenti di viaggio. In particolare, la modifica mira a evitare criticità di liquidità connesse all’estensione della ritenuta alle provvigioni da intermediazione commerciale. Il settore registra infatti un calo delle prenotazioni tra il 30% e il 40%, legato all’aumento dei costi dei voli, al rischio di cancellazioni per carenza di carburante e all’impatto dell’inflazione sulla capacità di spesa delle famiglie.

 

 

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