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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 13 al 19 settembre 2025

Scritto da Fidinam News | 19/09/2025

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità.

Legislazione

  • DM 7 agosto 2025 di attuazione degli artt. 93 e 96 del D.Lgs. 117/2017, commentato in Partono i controlli sugli enti del Terzo settore, Il Quotidiano del Commercialista del 16.09.2025: Il Decreto in esame, pubblicato in G.U. n. 214, disciplina i controlli sugli ETS iscritti al RUNTS, in attuazione degli artt. 93 e 96 del D.Lgs. 117/2017. I controlli riguardano, tra gli altri, (i) le APS, (ii) le OdV, e (iii) ETS generici, ma non le imprese sociali e le società di mutuo soccorso. Nello specifico, i controlli ordinari verificano (i) la permanenza dei requisiti di iscrizione, (ii) lo svolgimento di attività di interesse generale, (iii) il rispetto delle disposizioni statutarie, nonché (iv) le regole di non distribuzione degli utili. Infine, le irregolarità sanabili comportano l’invito alla regolarizzazione entro 30-90 giorni. In caso di inadempimento o di violazioni non sanabili, il verbale è trasmesso al RUNTS per i successivi provvedimenti.
  • Decreto del MEF del 6 agosto 2025, commentato in Definite le nuove percentuali di compensazione IVA per il legno, Il Quotidiano del Commercialista del 17.09.2025: Il Decreto in esame, pubblicato in G.U. n. 215 del 18 settembre 2025, ha fissato al 6,4% le percentuali di compensazione IVA per i produttori agricoli relativamente alle cessioni di legno e legna da ardere, per gli anni 2024 e 2025. Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 662, L. 145/2018, conferma i valori già previsti per il triennio 2020-2022, mentre per il 2023, in assenza di decreto, trova applicazione la percentuale ordinaria del 2%. Le percentuali fissate riguardano i prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, parte I, DPR 633/72. Tali percentuali, ai sensi dell’art. 34 DPR 633/72, consentono ai produttori agricoli in regime speciale di determinare forfetariamente la detrazione IVA spettante sulle relative cessioni.

Giurisprudenza

  • Sentenza n. 351/2025 della Cgt di Bologna, commentata in “Giornalista residente in UK, compensi tax free in Italia”, ItaliaOggi del 18.09.2025, pagina 25: La Corte di Giustizia Tributaria di Bologna, con la sentenza in esame, ha affermato la non tassabilità in Italia dei compensi corrisposti da un datore di lavoro italiano a un giornalista residente nel Regno Unito, in assenza di un periodo di permanenza superiore a 183 giorni nel territorio nazionale. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la violazione dell’art. 23 TUIR, richiamando la tassazione di redditi di lavoro dipendente, ma i giudici hanno riconosciuto la prevalenza dell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–UK. La pronuncia ribadisce che il luogo di residenza fiscale e la durata della permanenza risultano determinanti per stabilire l’imponibilità, escludendo di contro la rilevanza della sede del datore di lavoro.
  • Ordinanza n. 25132/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Niente sanzione se è il commercialista il colpevole della dichiarazione omessa”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.09.2025: Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997 si estende non solo alle sanzioni per omesso versamento, ma anche a quelle derivanti dall’omessa dichiarazione, quando il fatto sia imputabile esclusivamente a un terzo denunciato all’autorità giudiziaria. Nel caso di specie, un professionista incaricato della contabilità, poi condannato per appropriazione indebita aggravata, aveva omesso sia i versamenti sia la trasmissione della dichiarazione. La Suprema Corte ha accolto l’istanza di rimborso del contribuente, riconoscendo che l’esclusione della punibilità copre tutte le violazioni conseguenti alla condotta fraudolenta del terzo, restando comunque dovute le imposte, ma non sanzioni e interessi.


Prassi

  • Risposta ad interpello n. 239/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Trasparente il trust americano con beneficiari individuati residenti in Italia”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.09.2025: Con la risposta in analisi, l’Agenzia ha precisato che un trust di diritto americano, divenuto non interposto alla morte del disponente, deve qualificarsi come trust trasparente ai fini fiscali italiani. In particolare, è stato escluso ogni potere di ingerenza dei beneficiari residenti in Italia nella gestione, affidata a un trustee estero indipendente. Poiché l’atto istitutivo individua nominativamente i beneficiari e stabilisce percentuali certe di attribuzione, l’Amministrazione ha ritenuto che essi esprimano capacità contributiva attuale. Pertanto, i redditi del trust devono essere imputati direttamente ai beneficiari, secondo quanto previsto dalle circolari nn. 34/2022 e 38/2013.
  • Risposta ad interpello n. 249/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in Lavoratori all’estero, polizze sanitarie imponibili, IlSole24Ore del 19.09.2025, pagina 34: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, ha chiarito il regime fiscale dei premi versati dal datore di lavoro per polizze sanitarie a favore dei dipendenti impegnati all’estero. L’istante riteneva detti premi fiscalmente esenti in ragione dell’obbligatorietà prevista dallo Statuto dell’ente datore di lavoro. L’Amministrazione finanziaria ha invece richiamato il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, salvo le deroghe previste dall’art. 51 TUIR. Nello specifico, i premi in esame non rientrano né tra i contributi assistenziali, né tra i contributi previdenziali. Di conseguenza, i premi assicurativi concorrono integralmente a formare il reddito imponibile dei lavoratori. Non viene tuttavia chiarito se agli stessi possano applicarsi i limiti di esenzione previsti per i fringe benefit.



Civile e impresa

  • Erede contro volontà: l’inventario incastra anche chi rinuncia”, IlSole24Ore del 17.09.2025, pagina 33: Il Codice civile del 1942 ha escluso la saisine iuris, prevedendo l’acquisto dell’eredità solo con accettazione (art. 459 c.c.), salvo il legato (art. 649) e devoluzione allo Stato (art. 586). L’accettazione può essere espressa o tacita (art. 476), mentre l’acquisto presunto opera in ipotesi tipiche (artt. 485, 487, 488, 527). La giurisprudenza però considera inefficace la rinuncia entro tre mesi se non preceduta da inventario in caso di possesso di beni ereditari, in contrasto con l’effetto retroattivo della rinuncia (art. 521) e con la ratio dell’art. 485, sollevando dubbi di coerenza sistematica.


Dottrina e Attualità

  • Interessi cross-border esenti con rapporto diretto”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.09.2025: Negli ultimi anni la Cassazione, richiamando la giurisprudenza UE, ha ribadito che l’esenzione ex art. 26-quater DPR 600/73 richiede un rapporto partecipativo diretto, salvo il controllo orizzontale, come da Cass. n. 24297/2019 e successive conformi. Parallelamente, sentenze come la n. 14756/2020 hanno ammesso l’esenzione in presenza della controllante diretta, mentre le pronunce riferite ad Engie ha escluso il beneficio in base alle funzioni del percipiente. Tuttavia, un orientamento innovativo si è affermato sull’art. 26, co. 5-bis DPR 600/73, con le sentenze della CGT II Lombardia n. 3143/2024 e della Cass. n. 4427/2025, che hanno adottato un approccio look-through, riconoscendo l’esenzione anche in presenza di intermediari.
  • Donazione indiretta di partecipazioni previo scorporo mediante scissione mai elusiva, Il Quotidiano del Commercialista del 16.09.2025: La donazione di partecipazioni detenute indirettamente dal socio persona fisica tramite holding segue due regimi distinti. Se la holding possiede esclusivamente la partecipazione oggetto di liberalità, è possibile una donazione diretta delle quote nella holding. In caso di patrimonio eterogeneo, occorre invece scegliere tra (i) assegnazione al socio con successiva donazione, fiscalmente realizzativa ex art. 9 TUIR, e (ii) scissione proporzionale ai sensi dell’art. 2506 c.c., fiscalmente neutrale ex art. 173 TUIR. Se la partecipazione, posseduta direttamente, sarebbe conferibile ai sensi dell’art. 177 TUIR, il vantaggio della donazione indiretta non è indebito ex art. 10-bis L. 212/2000. Diversamente, qualora il conferimento non sia possibile, lo scorporo mediante scissione potrebbe apparire come vantaggio indebito, ma la necessità strutturale della titolarità diretta ai fini della donazione rende dubbia la configurabilità di un abuso del diritto.
  • Investimenti in OICR esteri alla prova degli adempimenti dichiarativi, Il Quotidiano del Commercialista del 19.09.2025: I proventi da OICR esteri non immobiliari sono soggetti a ritenuta del 26% (art. 10-ter L. 77/1983), a titolo d’acconto per imprese e d’imposta per gli altri soggetti. Al contrario, non si applica la ritenuta per i proventi percepiti (i) dalle imprese assicurative, (ii) dalle gestioni patrimoniali in regime gestito, (iii) da altri OICR italiani o immobiliari, e (iv) dalle forme pensionistiche. Inoltre, se vengono percepiti all’estero senza intermediari, si applica l’imposta sostitutiva 26%, con obbligo dichiarativo nei righi RM 31 e 32 PF. Infine, per l’OICR estero non armonizzato e non vigilato, i proventi (da indicare in quadro RL) concorrono integralmente all’IRPEF.




 

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