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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 13 al 19 giugno 2026

Scritto da Fidinam News | 19/06/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione


    • Correttivo Omnibus della Riforma Fiscale, commentato in:

Rivalutazione al 31% per le quote in società a fiscalità privilegiata”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.06.2026: La bozza del correttivo della riforma fiscale prevede l’introduzione dell’aliquota al 31% per l’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale ex art. 5 della L. 448/2001 nel caso di partecipazioni non quotate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis del TUIR. In particolare, ai sensi dell’art. 47-bis vengono considerate residenti in paradisi fiscali (i) le partecipate il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni di controllo e (ii) le partecipate il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito del controllo.

- “Opzione per la tassazione in entrata del trust con effetti estesi alle ipocatastali”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.06.2026: Lo schema di D.Lgs. Omnibus correttivo della riforma fiscale interviene sulla disciplina fiscale del trust, estendendo espressamente gli effetti dell’opzione della c.d. “tassazione in entrata” anche alle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, lo stesso correttivo interviene altresì sull’art. 34 del D.Lgs. 346/1990, con riferimento agli interessi dovuti sulla maggiore imposta di successione nel caso di presentazione di una dichiarazione di successione incompleta o infedele. Nel dettaglio, viene sostituita la locuzione sul “dies a quo” per la decorrenza degli interessi con il diverso riferimento alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione (da cui decorrono perciò i 90 giorni), senza invece eliminare il riferimento al 4,5% per ogni semestre compiuto.

- “Per gli ETS natura dell’attività svolta ai fini IRAP in base al TUIR”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.06.2026: La bozza dello schema di D.Lgs. Omnibus correttivo della riforma fiscale interviene sulla qualifica dell’attività svolta dagli enti del Terzo settore (ETS) ai fini della determinazione della base imponibile. Nello specifico, viene chiarito che la qualificazione dell’attività come commerciale o non commerciale, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, continua ad essere effettuata secondo i criteri del TUIR e non sulla base delle nuove disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore.


Giurisprudenza


    • Sentenza n. 268/2026 della CGT di Torino, commentata in “La residenza in Brasile decade anche con l’Aire”, ItaliaOggi del 13.06.2026, pagina 25: Con la sentenza in analisi, la Cgt di Torino ha affermato che, anche qualora si fosse iscritti all’Aire, ciò non è sufficiente affinché sia riconosciuta la residenza fiscale nell’altro Paese. Nello specifico, a seguito di un contenzioso fra un cittadino italiano che riteneva di essere stato residente in Brasile e l’Agenzia delle Entrate, i giudici torinesi hanno sostenuto la posizione dell’Ufficio, sottolineando che “se anche per assurdo si ritenesse sussistente un non documentato caso di doppia residenza del ricorrente, le regole poste dalla Convenzione (Italia-Brasile) condurrebbero ugualmente a radicare la residenza del medesimo in Italia”.
    • Sentenza n. 1013/9/2026 della CGT di II Grado della Lombardia, commentata in “Dividendi dall’estero, sì al tax credit se la sostitutiva è obbligatoria”, IlSole24Ore del 15.06.2026, pagina 24: Con la sentenza in esame, la Cgt di II Grado della Lombardia ha stabilito che, in materia di dividendi di fonte estera percepiti da persona fisica residente in Italia, nel caso in cui l’imposizione sostitutiva del 26% sia da applicarsi obbligatoriamente - senza facoltà di scegliere il regime ordinario - si applica l’art. 24 della Convenzione Italia-Svizzera, il quale impone il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero (con la sola eccezione del caso in cui la ritenuta italiana sia applicata su richiesta del contribuente). Nel caso di specie, dato che l’imposta sostitutiva del 26% sui redditi da dividendi è stata applicata in ottemperanza alla legge nazionale, la quale esclude la possibilità di opzione per il regime ordinario, non risulta operante la clausola di esclusione convenzionale e il contribuente ha perciò diritto al rimborso.
    • Sentenza n. 3405/2026 della CGT di Roma, commentata in “Agevolazioni al rimpatriato. Aspettativa non è distacco”, ItaliaOggi del 16.06.2026, pagina 27: Con la sentenza in oggetto, la Cgt di Roma ha affermato che l’aspettativa non è distacco, e al lavoratore rimpatriato spettano le agevolazioni fiscali ex art. 16 del d.lgs. 147/2015. Più nel dettaglio, nel caso di specie, i giudici hanno escluso che gli atti amministrativi possano “introdurre requisiti o cause di esclusione non prevista dalla legge”, e, in ogni caso, è sbagliato accostare il distacco del lavoratore all’aspettativa non retribuita, in cui le obbligazioni del lavoratore restano sospese al pari di quelle del datore. Infine, viene altresì evidenziato che, sul piano civilistico, non vi è “assimilazione automatica dell’aspettativa al distacco”.

Prassi


    • Risposta ad interpello n. 116 del 4 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Patti di famiglia, titolarità piena”, ItaliaOggi del 15.06.2026, pagina 11: Con la risposta ad interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che non vale il patto di famiglia “svuotato”. Nello specifico, non trova applicazione l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista ex art. 3, comma 4-ter, TUSD nel caso in cui il disponente conferisca le proprie quote in due nuove società di persone e successivamente trasferisca ai discendenti la sola nuda proprietà delle partecipazioni, riservandosi l’usufrutto vitalizio e i poteri di amministrazione. In particolare, secondo l’Agenzia il beneficiario deve acquisire una partecipazione tale da consentirgli di subentrare a pieno nella gestione dell’impresa; ciò non avviene in presenza di clausole che concentrano amministrazione e prerogative patrimoniali in capo all’usufruttuario.
    • Risposta ad interpello n. 125 del 18 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Per l’interposizione del trust rileva che le due trustee siano beneficiarie”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.06.2026: Con la risposta ad interpello in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che un trust è fiscalmente interposto quando il disponente o i beneficiari conservano il controllo sostanziale dei beni conferiti, escludendo un effettivo spossessamento. Nel caso di specie, la coincidenza tra trustee e beneficiari e la possibilità di effettuare anticipazioni patrimoniali hanno portato l’Amministrazione a escludere l’autonomia gestionale dei trustee. Nel merito, il trust è stato quindi considerato interposto, con conseguente imputazione diretta dei redditi e del patrimonio al soggetto che ne mantiene l’effettiva disponibilità. Più nel dettaglio, ne derivano anche gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e l’applicazione di IVIE e IVAFE sulle attività estere formalmente intestate al trust.

Civile e impresa


    • Sentenza n. 18192/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Il figlio sopravvenuto non rende inefficace il vecchio testamento”, IlSole24Ore del 16.06.2026, pagina 38: Con la sentenza che qui si analizza, la Corte di Cassazione ha ribadito che non diventa ex lege inefficace il testamento del de cuius che, al momento della redazione, avesse già dei figli, nell’ipotesi di sopravvenienza di un altro figlio. In proposito, la Corte fa leva sulla natura eccezionale dell’art. 687 Cod. Civ. che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato redatto da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti. Nello specifico, secondo i giudici, sarebbe proprio l’assenza “in assoluto” di discendenti al momento del testamento il presupposto di applicazione dell’art. 687, in quanto il legislatore avrebbe valutato diversamente l’interesse di chi abbia già provato il sentimento filiale rispetto a chi non lo abbia ancora provato.

Dottrina e Attualità


    • Nel 2025 segnalazioni di operazioni sospette in crescita dell’11,5%”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.06.2026: L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), con la presentazione del 16 giugno del Rapporto annuale 2025, ha riportato i risultati della analisi effettuate con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), alle aree di rischio e alle attività di controllo svolte. Nel merito, nel corso del periodo esaminato, ha avuto luogo un incremento dell’11,5% rispetto al 2024 delle SOS ricevuti dall’UIF. Nello specifico, hanno contribuito all’aument6o i segnalanti di recente iscrizione, in particolare le banche telematiche.
    • L’assenza di parere tecnico depotenzia l’interpello sui lavoratori impatriati”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.06.2026: L’articolo in esame mette in luce i limiti strutturali dell’istituto dell’interpello nei casi in cui la norma tributaria rinvia a concetti o requisiti definiti da discipline extra-fiscali, sottraendo all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare valutazioni tecniche di propria competenza. Nel merito, l’argomento è particolarmente rilevante con riferimento al regime dei lavoratori impatriati, ove il possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione è demandato a fonti normative non tributarie. Ne deriva che la verifica del requisito tecnico non viene svolta in sede di interpello, ma il possesso del requisito resta comunque necessario per fruire del regime e rimane impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione. Di conseguenza, viene in tal modo depotenziata la funzione dell’interpello quale strumento atto a prevenire il contenzioso e a tutelare l’affidamento del contribuente in merito alla concreta fruizione del regime.
    • Riporto di perdite fiscali in operazioni straordinarie anche attivando l’interpello”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.06.2026: L’articolo in analisi evidenzia che l’attuale disciplina sul riporto delle perdite ex artt. 84,172,173 e 176 del TUIR prevede una soglia quantitativa aggiuntiva rispetto al passato che consiste nel valore economico netto (rettificato) del patrimonio della società che riporta le perdite. Nel dettaglio, tale valore, che il legislatore continua ad assumere in via alternativa, deve essere determinato mediante una relazione giurata di stima redatta da un soggetto scelto fra quelli di cui all’art. 2409-bis, comma 1, Cod. Civ. Infine, l’articolo fa notare che la circostanza che sia stato eliminato il riferimento espresso all’interpello non debba essere intesa nel senso che tale possibilità sia superata.
    • Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ereditata è uno solo, Il Quotidiano del Commercialista del 19.06.2026: L’articolo in analisi si occupa del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ereditata. Nel merito, l’art. 68, comma 6, del TUIR attribuisce alle partecipazioni acquisite per successione un costo fiscalmente riconosciuto pari al valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 441/2019, ha sostenuto che tale criterio operi esclusivamente nell’ambito dei redditi diversi, escludendone l’applicazione ai redditi di capitale ex art. 47, comma 7, del TUIR. Ne deriverebbe che, in ipotesi di recesso o liquidazione, il costo rilevante sarebbe quello sostenuto dal de cuius. In senso contrario si è espressa la Cgt di Verona, la quale ha riconosciuto all’erede la possibilità di assumere il valore dichiarato ai fini successori anche per la determinazione dei redditi di capitale.

 

 

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