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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 11 al 17 aprile 2026

Scritto da Fidinam News | 17/04/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione

    • Art. 26 comma 1 L. n. 34/2026, commentato in “Sostitutiva del 7% per i pensionati trasferiti in Comuni sotto i 30.000 abitanti”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.04.2026: L’articolo in analisi interviene modificando l’art. 24-ter del TUIR, che disciplina il regime di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera dei titolari di pensione estera che si trasferiscono nelle Regioni del Sud-Italia. Nello specifico, per effetto di tali modifiche, viene elevata da 20.000 abitanti a 30.000 abitanti la soglia dimensionale che deve soddisfare il Comune di destinazione affinché il soggetto trasferitosi possa beneficiare del regime in questione. La norma in analisi nulla dispone circa la decorrenza per le modifiche apportate: al riguardo, pare da escludere un’adozione retroattiva al 2025 delle nuove disposizioni, ipotizzandosi al contrario una loro adozione per i trasferimenti di residenza fiscale operati dal 2026, sicché possano essere agevolati anche i soggetti trasferitisi nei primi tre mesi del 2026.
    • Delibera giunta regionale Sicilia del 10 aprile 2026, commentata in “Sicilia, rimborso del 50% Irpef ai neoresidenti”, IlSole24Ore del 11.04.2026, pagina 24: La delibera in esame dà attuazione al decreto attuativo della legge di Bilancio regionale sul ripopolamento dei Comuni dell’Isola. In particolare, viene previsto un rimborso di metà Irpef fino al 2028 per i nuovi residenti, nel caso di spostamento della residenza accompagnato da un investimento immobiliare conseguente ad acquisto di una casa in un Comune o ad opera di ristrutturazione nel caso di immobile già di proprietà; tale rimborso poi si estende anche a chi si trasferisca dall’estero in Italia, stabilendo il domicilio fiscale in Sicilia, tra 2026 e 2028. Presupposto fondamentale è il mantenimento della residenza e del domicilio fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasferimento della residenza. Infine, va precisato che il neoresidente dovrà percepire redditi da lavoro dipendente, assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni.




Giurisprudenza

 
    • Sentenza n. 297/2025 della CGT di Como, commentata in “Dividendi dalla Svizzera, sì al credito d’imposta”, ItaliaOggi del 15.04.2026, pagina 34: La Cgt di Como, con la sentenza in esame, ha affrontato il tema della doppia imposizione sui dividendi esteri percepiti da persone fisiche. Nel caso di specie, un contribuente residente in Italia aveva percepito dividendi da una società svizzera in relazione a una partecipazione non qualificata, sui quali erano state applicate una ritenuta del 15% in Svizzera e una ritenuta del 26% in Italia. Perciò il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta italiana, richiamando l’eliminazione della doppia imposizione attraverso il riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 24 della Convenzione. Sul punto, la Cgt di Como ha accolto il ricorso, evidenziando l’incoerenza della doppia tassazione con la Convenzione testé citata, la quale consente di detrarre dall’imposta italiana quella pagata nello Stato estero se il medesimo reddito è imponibile in entrambi i Paesi: la Corte ha perciò riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso della maggiore imposta versata in Italia.
    • Sentenza n. 378/2026 della CTG di Milano, commentata in “Credito d’imposta R&S, innovazione interna insufficiente”, ItaliaOggi del 15.04.2026 pagina 34: La Ctg di Milano, con la sentenza in esame, ha ribadito sulla scia dell’art. 3 D.L. 145/2013 - in materia di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo - la necessaria sussistenza, ai fini del beneficio, di attività caratterizzate da un effettivo contenuto di novità ed innovazione, essendo insufficienti le mere modifiche o i miglioramenti non significativi di prodotti o processi già esistenti. Nel caso specifico, l’Agenzia aveva emesso un atto di recupero nei confronti di una società che aveva utilizzato in compensazione un credito R&S, ritenendo inesistente una parte significativa del credito data la natura delle attività svolte. In proposito, la Cgt ha messo in evidenza come rilevino solo le innovazioni caratterizzate da un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte.
    • Sentenza n. 6732/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Pex, le attività preparatorie gestionali senza commercialità”, IlSole24Ore del 14.04.2026, pagina 32: La Cassazione, con la sentenza in analisi, ha trattato il requisito della commercialità ai fini della participation exemption, sottolineando l’insufficienza delle mere attività preparatorie ad integrarlo. In particolare, il caso riguardava una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione in una società immobiliare che aveva svolto soltanto attività propedeutiche, senza avviare un’effettiva attività d’impresa. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’applicazione della Pex, sottolineando l’insussistenza del requisito della commercialità, il quale richiede l’esercizio di un’attività commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del Tuir. Ebbene, tale impostazione è stata confermata dalla Cassazione, la quale ha evidenziato la necessaria sussistenza della commercialità per un periodo ininterrotto di almeno 3 anni, oltre a escludere dalla commercialità le società che si limitano alla gestione statica di immobili o a fasi preliminari non seguite dall’effettivo avvio dell’attività imprenditoriale.
    • Ordinanze nn. 6614/2026 e 6616/2026 della Corte di Cassazione, commentate in Esenzione nel passaggio generazionale di quote sociali e diritto al dividendo da ricalibrare, Il Quotidiano del Commercialista del 17.04.2026: Le ordinanze in oggetto esaminano l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/90, che prevede l’esenzione per trasferimenti di aziende o partecipazioni a coniuge o discendenti, subordinata all’acquisizione del controllo ex art. 2359 c.c. Sul punto, nelle ordinanze la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “la donazione della nuda proprietà di quote di srl con riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2359, c 1, n. 1 c.c., permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all’usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione”.


Prassi

    • Circolare n. 11/2026 di Assonime, commentata in Necessario monitorare e gestire l’impatto economico del CBAM, Il Quotidiano del Commercialista del 15.04.2026: La Circolare in esame analizza il quadro normativo del CBAM, evidenziandone complessità evolutiva e impatti operativi per le imprese. In particolare, il processo di revisione europeo ha introdotto semplificazioni rilevanti, tra cui (i) la soglia de minimis e (ii) l’uso opzionale di valori predefiniti per il calcolo delle emissioni. Sul punto, la disciplina ridefinisce i soggetti coinvolti e consente agli operatori di scegliere tra dati effettivi e valori di default, con implicazioni economico-gestionali. Ciò posto, l’impatto economico sarà significativo, anche per la progressiva eliminazione delle quote gratuite ETS e la possibile estensione del CBAM ai prodotti downstream dal 2028.
    • Risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Codice tributo ad hoc per il tax credit transizione 5.0 con nuove risorse”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.04.2026: Tramite la risoluzione in oggetto, viene istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione del nuovo credito d’imposta transizione 5.0, ex art. 8 del DL 38/2026. In particolare, viene ricordato che il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è stato aumentato all' 89,77% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto. Infine, si ricorda come l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica (i) che i contribuenti figurino all’interno dell’elenco dei beneficiari fornito dal GSE, e (ii) che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco, pena lo scarto del modello F24.


Civile e impresa

    • Sentenza n. 51/2026 della Corte costituzionale, commentata in “Opere d’arte, circolazione più facile all’estero”, IlSole24Ore del 15.04.2026, pagina 33: La Corte costituzionale, con la sentenza in esame, ha affrontato la disciplina sulla circolazione internazionale delle opere d’arte, in particolare delle “cose d’arte antica” (di autore deceduto e realizzate da oltre 70 anni), dichiarandone parzialmente l’incostituzionalità. In primo luogo, ha censurato l’art. 72, comma 1, per la disparità di trattamento basata sulla soglia di 13.500 euro, ritenuta irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza. Inoltre, ha ritenuto illegittima l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le opere di autore vivente o di esecuzione recente. Al contrario, ha giudicato legittimo il limite al potere di acquisto coattivo, circoscritto alle sole opere d’arte antica di valore superiore a 13.500 euro, in quanto espressione di un bilanciamento ragionevole tra tutela del patrimonio culturale e diritto di proprietà.


Dottrina e Attualità

    • Trasformazioni di S.O. con scissione o conferimento senza plusvalenza per la non residente”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.04.2026: L’articolo analizza il regime fiscale applicabile alle operazioni di scissione o conferimento effettuate da società non residenti con stabile organizzazione in Italia. In tali operazioni, la stabile può trasferire in tutto o in parte il proprio patrimonio a una società residente, mantenendo o meno la partecipazione nella stabile stessa. Il trasferimento può avvenire (i) tramite conferimento o (ii) mediante scissione ex art. 2506.1 c.c. In particolare, in base all’art. 173, comma 15-ter, lett. b) TUIR, la società scissa non residente assume le partecipazioni per un valore pari alla differenza tra il valore fiscale delle attività e quello delle passività scisse alla data di efficacia dell’operazione. Ne consegue che, in caso di scissione ex art. 2506.1 c.c., non dovrebbe emergere una plusvalenza imponibile in capo alla scissa non residente, anche se riceve direttamente la partecipazione nella beneficiaria residente, nonostante alcune prassi dell’Agenzia delle Entrate abbiano ritenuto imponibile tale plusvalenza.

    • Il Brasile reintroduce la ritenuta sui dividendi pagati ai non residenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.04.2026: Dal 1° gennaio 2026 il Brasile ha reintrodotto una ritenuta alla fonte del 10% sui dividendi corrisposti ai soggetti non residenti, in sostituzione della precedente esenzione. Nello specifico, la misura si applica a persone fisiche e giuridiche, con alcune eccezioni, e prevede clausole di salvaguardia per utili deliberati entro il 2025 e pagati entro il 2028. Ciò posto, la Convenzione Italia-Brasile non prevede la riduzione dell’aliquota, ma consente l’esenzione in Italia per partecipazioni qualificate, a condizione di detenzione minima nel capitale della società brasiliana, pari almeno al 25%. Tuttavia, restano criticità interpretative sull’indeducibilità dell’imposta estera e sull’applicazione del credito d’imposta figurativo del 25% nei casi non esenti.

 

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