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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 31 ottobre all'8 novembre 2024

Scritto da Fidinam News | 08/11/2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

  • D.lgs. n. 141/2024, commentato in "Lavorazioni su beni extra Ue in regime di non imponibilità IVA", Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2024: Con il Decreto in oggetto, è stato abrogato il Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) del 1973. Tuttavia, il regime di non imponibilità IVA per lavorazioni su merci extra-UE, regolato dall'art.9 del DPR 633/72, rimane invariato. Il Legislatore non ha aggiornato i riferimenti al TULD contenuti in tale articolo, diversamente da quanto fatto per altre disposizioni del DPR 633/72. L'art. 7 del Decreto in commento specifica che i riferimenti al TULD vanno intesi come relativi alle nuove Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) che attuano il Codice Doganale dell'Unione (CDU). Per le "manipolazioni usuali" nei depositi doganali, ai fini della non imponibilità IVA, rimane valido il riferimento all’Allegato 71-03 del Reg. UE 2446/2015, che elenca le operazioni ammesse. Per la "temporanea importazione", ora sostituita dal regime di "ammissione temporanea" in esenzione da dazi, devono sussistere i requisiti dell’art.250 del Reg. UE 952/2013. Questi includono l'assenza di modifiche alle merci e l’identificazione del titolare fuori dal territorio doganale dell'UE, ma non richiedono specifici interventi sulla merce, come previsto invece dall'art.176 del TULD.
  • D.lgs. n. 87/2024, commentato in Attenuante penale complicata dalla riforma delle sanzioni”, Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2024: Il D.lgs. n.87/2024 ha apportato modifiche significative agli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. 74/2000, introducendo novità sulla rilevanza penale del pagamento integrale di imposte, interessi e sanzioni. A seconda dei casi, tale pagamento può costituire una circostanza attenuante o una causa di non punibilità. L’art. 13 co.2 rimane immutato, e prevede che i reati di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele o fraudolenta non siano punibili se viene eseguito il ravvedimento prima di controlli fiscali o penali. La modifica dell’art.13-bis estende il termine utile per fruire dell’attenuante fino alla fine del dibattimento di primo grado, e consente la sospensione del processo in caso di dilazione tributaria. Per il reato di indebita compensazione, le condizioni per non punibilità e attenuante variano in base alla tipologia dei crediti compensati e al momento del pagamento. Nei casi di omesso versamento IVA e ritenute certificate, il mancato pagamento diventa penalmente rilevante solo se prolungato oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione e in assenza di una dilazione concordata.
  • Dl n.113/2024, commentato in “Il ravvedimento è diversificato per contribuenti affidabili e non affidabili”, ItaliaOggi del 2.11.2024, pagina 23: Il DL 113/2024 introduce uno scudo fiscale che distingue tra contribuenti "affidabili" e no, consentendo a quelli con elevati punteggi ISA (8-10) di beneficiare di una riduzione dei termini di decadenza per l’accertamento. In particolare, per i contribuenti affidabili, il periodo d’imposta 2018 dovrebbe essere ormai non accertabile dal 31 dicembre 2023 (o dal 26 marzo 2024, secondo l’Agenzia delle Entrate) grazie al regime premiale ISA. Tuttavia, con l’adesione al concordato preventivo biennale, il termine di decadenza per l’accertamento viene prorogato al 31 dicembre 2025, estendendo potenzialmente l’attività di controllo anche per i soggetti affidabili ISA. Per il 2019, il termine ridotto previsto dal regime premiale potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2025 in applicazione del co. 14 dell’art. 2-quater, rendendo più conveniente considerare lo scudo fiscale per tale anno. Inoltre, se i contribuenti dovessero aderire alla sanatoria, i termini per l’accertamento potrebbero estendersi ulteriormente fino al 31 dicembre 2027, rendendo necessario valutare l'opportunità di protezione anche per l’annualità 2019.


Giurisprudenza


  • Ordinanza Cassazione n. 24613/2024, commentata in "Nullità delle notifiche a cascata", ItaliaOggi del 4.11.2024, pagina 10: Con l’ordinanza in oggetto, la Cassazione ha ribadito che la mancata notifica di un atto impositivo presupposto (ad esempio, un avviso di accertamento) comporta la nullità degli atti successivi nella sequenza procedurale di riscossione, inclusa un’eventuale intimazione di pagamento. La Corte ha inoltre precisato che la semplice conoscenza indiretta dell’atto da parte del contribuente, attraverso atti collegati, non è sufficiente a sanare il vizio di notifica in base all’art. 156, co. 3, del C.p.c. Tale sanatoria può operare solo se il contribuente impugna l'atto prima della scadenza del termine decadenziale, consentendo così all'atto di raggiungere il suo scopo. Il principio di “assorbimento” si applica poiché la decisione sulla nullità della notifica dell’atto presupposto rende superflua l’analisi di altri atti collegati. In aggiunta, la Cassazione conferma che la notifica è condizione di efficacia, non di esistenza, e che l’omissione della stessa per gli atti precedenti vizia l’intera sequenza procedurale, invalidando di conseguenza gli atti successivi.
  • Sentenze Cassazione n. 26640 del 14.10.2024 e 23628 del 3.09.2024, commentate in "Royalty e dividendi, triplo test per individuare il beneficiario effettivo", IlSole24 del 31.12.2024, pagina 39: Con le sentenze in oggetto, la Cassazione ha ribadito l'importanza di applicare tre test fondamentali per verificare se i percettori di royalty e dividendi possano essere considerati beneficiari effettivi ai fini fiscali, ossia per determinare se possano beneficiare di agevolazioni fiscali come la ritenuta ridotta o l'esenzione. Nel dettaglio, il Substantive Business Activity Test verifica se il percettore estero svolge effettivamente un’attività economica. Nel caso delle royalty, la Cassazione ha osservato che la società lussemburghese, che riceveva i diritti sui marchi, li sfruttava attivamente, sublicenziandoli a terzi. Per quanto riguarda i dividendi, la holding olandese era dotata di strutture e attrezzature per esercitare la propria attività economica. Questo test è considerato il più rilevante, in quanto se non viene soddisfatto, si può configurare un abuso nell'uso delle agevolazioni fiscali previste dai trattati internazionali. A seguire, il Dominion Test valuta se il percettore ha il diritto di disporre liberamente dei redditi ricevuti o se deve trasferirli a terzi. Per le royalty, la società lussemburghese era libera di utilizzare i canoni ricevuti. Nel caso dei dividendi, la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che la holding olandese fosse obbligata a restituire un prestito intersocietario, poiché poteva comunque disporre liberamente della parte residua dei dividendi. Ed infine il Business Purpose Test verifica le ragioni economiche dietro l’interposizione del soggetto estero nei flussi reddituali transfrontalieri. Per le royalty, la società lussemburghese svolgeva un ruolo economico legittimo nel gestire i diritti sui marchi. Nel caso dei dividendi, la holding olandese esisteva da vent'anni prima dell’introduzione della direttiva madre-figlia, il che giustificava la sua struttura economica.


Prassi


  • Risposta ad interpello n. 216 del 6.11.2024, commentata in "Possibile l’utilizzo congiunto delle diverse discipline di realizzo controllato", Il Quotidiano del Commercialista del 6.11.2024: Con la risposta ad interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato un’operazione di conferimento di partecipazioni tra una holding (Alfa) e altre società, e ha confermato l’applicabilità di regimi fiscali diversi per ciascun soggetto. Alfa e Beta applicheranno l’art. 175 del TUIR per il realizzo controllato, mentre il socio persona fisica applicherà l’art. 177, co. 2, che consente il realizzo controllato anche con conferimento parziale (1%) per ottenere il controllo di diritto. L’Agenzia chiarisce che il secondo conferimento segna una discontinuità, quindi i termini temporali per la partecipation exemption ricominciano, tornando al requisito ordinario (12 mesi prima della cessione). Non viene ravvisato abuso del diritto poiché l’operazione persegue legittimamente il controllo della società conferita, ma l’Amministrazione avverte che eventuali cessioni successive potrebbero essere considerate abusive se finalizzate a ridurre il termine pex.
  • Circolare n. 20/E del 2024, commentata in:
    -  “Nella residenza relazioni valutate caso per caso, IlSole24Ore del 6.11.2024, pagina 41: La circolare in oggetto ha introdotto modifiche significative in materia di residenza fiscale, con particolare riferimento alla definizione di "domicilio" nel nuovo articolo 2, co.2, del TUIR. La legge ora privilegia il concetto di "domicilio" come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari, rispetto alla definizione precedente che faceva riferimento alla sede principale degli affari e interessi economici, come previsto dall'art. 43 C.c. L'Agenzia delle Entrate, in linea con la nuova norma, chiarisce che la valutazione della residenza fiscale deve considerare primariamente le relazioni personali e familiari, mentre gli aspetti economici e patrimoniali non rivestono più una rilevanza determinante, pur essendo ancora significativi in una valutazione complessiva. Nonostante ciò, la circolare in commento evidenzia che devono essere effettuate valutazioni caso per caso, considerando gli atti concreti con cui una persona manifesta il suo legame effettivo con il territorio italiano, inclusi indicatori economici e patrimoniali.
    - “Per la residenza rileva la volontà di mantenere un legame effettivo con l’Italia”, Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2024: Nella circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate analizza le modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2023 agli art. 2 e 73 del TUIR riguardanti la residenza delle persone fisiche e delle società. Per le persone fisiche, le novità, valide dal 1° gennaio 2024, comprendono una nuova definizione di domicilio, distinta da quella civilistica, l’introduzione del criterio della presenza fisica e la presunzione relativa dell’iscrizione anagrafica. I quattro criteri di collegamento sono alternativi, e il computo del periodo di residenza considera anche periodi non consecutivi. La nozione di domicilio ora privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle economiche, includendo rapporti stabili come quelli coniugali e sociali. L’Agenzia sottolinea che l’effettiva manifestazione del legame con l’Italia deve essere valutata caso per caso, prendendo in considerazione atti concreti, come il mantenimento di una casa in Italia e l’utilizzo delle utenze. In un caso esaminato, una persona che trascorre periodi in Italia e all’estero potrebbe risultare residente in Italia sulla base del criterio della permanenza fisica. In assenza di un legame familiare predominante, si dovrebbe considerare la "forza di attrazione" di ciascun legame affettivo. In relazione allo smart working, se una persona lavora in Italia o all'estero, può essere qualificata come residente in Italia se soddisfa i criteri della residenza civilistica o del domicilio.


Dottrina e Attualità

  • Il Regno Unito cancella la remittance basis”, Il Quotidiano del Commercialista del 6.11.2024: La manovra finanziaria autunnale del Regno Unito, presentata dalla Cancelliere Reeves, prevede un aumento del prelievo fiscale per finanziare il welfare, in particolare la sanità. Le misure riguardano principalmente le persone fisiche, con il mantenimento dell’aliquota della corporation tax al 25%. Le principali novità includono l’aumento della capital gain tax (dal 10% al 18% per lo scaglione più basso e dal 20% al 24% per quello più elevato) e l’aumento progressivo della business asset disposal relief (dal 10% al 18% dal 2026/2027). Le imposte sulle successioni manterranno le attuali franchigie ma interverranno sulla base imponibile, includendo pensioni di reversibilità nell’asse ereditario tassabile e limitando l’uso di trust offshore per evitare il tributo successorio. Incrementi fiscali riguarderanno anche accise su alcolici, tabacchi, sigarette elettroniche, sugar tax e l'Air Passenger Duty. Un aspetto rilevante per i contribuenti italiani è la soppressione del regime "res non dom" dal periodo d’imposta 2025/2026, sostituito da una nuova agevolazione che esenta i redditi esteri da tassazione per i primi 4 anni per i residenti britannici. Questo regime abbandonerà il sistema di remittance e introdurrà un periodo transitorio per chi ha già optato per il regime precedente. L’agevolazione italiana (art. 24-bis TUIR), pur con un onere annuo di 200.000 euro, rimane più favorevole grazie alla durata di 15 anni.
  • Trust, tassazione all’entrata con il rebus dei coniugi”, IlSole24Ore del 4.11.2024, pagina 28: Il trust è sempre più utilizzato nelle separazioni e nei divorzi, anche come sostituto dell’assegno di mantenimento, grazie ai vantaggi in termini di certezza riguardo alla provvista patrimoniale e alla destinazione delle risorse. Un aspetto rilevante riguarda il regime di tassazione all'entrata, previsto dal nuovo articolo 4-bis, co. 3, del TUS, che consente una tassazione opzionale basata su due momenti: (i) il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee; e (ii) il successivo trasferimento ai beneficiari, con riferimento alle "categorie di beneficiari" definite dagli art. 7 e 56 del TUS. Le categorie sono determinate dalla relazione di parentela, coniugio o affinità, e la domanda sorge sulla rilevanza del mantenimento del rapporto coniugale per il beneficiario, nel caso di separazione o divorzio, al momento del trasferimento del patrimonio dal trustee. L'interpretazione prevalente ritiene che, se il beneficiario era coniuge al momento del distacco e l'imposta è stata pagata su tale base, il regime di tassazione all'entrata rimanga applicabile anche se il matrimonio è cessato, rendendo irrilevante il mantenimento del rapporto coniugale successivamente.
  • A Londra i regimi speciali sono giunti al capolinea, Corriere del Ticino del 6.11.2024: Il nuovo bilancio del Regno Unito, prevede significativi aumenti fiscali, inclusi l'eliminazione del regime fiscale privilegiato per i residenti non domiciliati (non-dom) e il cambiamento delle norme sull'imposta di successione. Dal 2025, i non-dom saranno tassati sui redditi e guadagni esteri, mentre attualmente erano esenti. Sono previsti alcuni benefici transitori per i redditi esteri generati prima di tale data, inclusa una "Temporary Repatriation Facility" con aliquote ridotte. Anche la normativa sull'imposta di successione cambierà, introducendo un test basato sulla residenza anziché sul domicilio, con il concetto di "Long-Term Resident" che manterrà gli obblighi fiscali anche dopo il trasferimento all’estero. I trust costituiti da non-dom subiranno limitazioni, con tassazione su redditi e capital gains attribuiti ai settlor residenti nel Regno Unito. Le modifiche fiscali, che potrebbero spingere molti non-dom a trasferirsi in Paesi con regimi fiscali favorevoli, rendono il Ticino e l’Italia destinazioni attraenti.

 

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