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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 23 al 29 novembre 2024

Scritto da Fidinam News | 29/11/2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

  • DL 155/2024, commentato in: Acconto IRPEF al 16 gennaio per professionisti e imprese minori”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2024: Con il comunicato stampa n. 136, il MEF ha annunciato l’approvazione di un emendamento al DL in oggetto che rinvia al 16 gennaio 2025 il termine per il versamento della seconda rata degli acconti d’imposta 2024 per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2023 non superiori a 170.000 euro. Il versamento potrà avvenire in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, presumibilmente con interessi sulle rate successive alla prima. Sono esclusi dalla proroga i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL, le persone fisiche con ricavi superiori alla soglia indicata, i non titolari di partita IVA e i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si prevede che il beneficio includa IRPEF, addizionali e alcune imposte sostitutive, come quelle per i regimi forfettario e di vantaggio, la cedolare secca e altre imposte patrimoniali e sostitutive.
  • DLgs. 139/2024, commentato in: Adeguamento catastale per morte dell’usufruttario a carico dell’Agenzia”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2024: Il Dlgs in analisi introduce una rilevante semplificazione in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di usufruttuari. Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate provvederà d’ufficio, senza applicazione di tributi ed oneri, all’aggiornamento delle intestazioni catastali relative ai diritti di usufrutto, uso e abitazione, sulla base delle comunicazioni dell’Anagrafe Tributaria. In caso di usufrutto con diritto di accrescimento, il comma 2 prevede che l’aggiornamento catastale sia effettuato dai beneficiari del diritto, presentando domanda di voltura, anch’essa esente da tributi, entro un anno dal decesso dell’usufruttuario. In caso di inadempimento, sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 12 del DPR 650/72.

Giurisprudenza


  • Ordinanza Cassazione, n. 27639/2024, commentata in La pretesa annullata cancella pure l’ipoteca, ItaliaOggi del 25.11.2024, pagina 24: Con l’ordinanza in oggetto, la sezione quinta della Cassazione tributaria ha statuito che, in caso di sopravvenuta inefficacia del titolo che ha originato l’iscrizione ipotecaria, la cancellazione dell’ipoteca debba essere disposta, anche d’ufficio, nello stesso provvedimento che accerta tale inefficacia. Nel caso di specie, un contribuente aveva impugnato un’iscrizione ipotecaria, chiedendo sin dal ricorso introduttivo la cancellazione della stessa. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, pur annullando la pretesa impositiva, non si era pronunciata sulla richiesta di cancellazione dell’ipoteca. La Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, ha affermato che, in forza dell’art. 77 del D.P.R. n. 600/1973, il concessionario alla riscossione ha il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. Tuttavia, qualora il titolo divenga inefficace, come nel caso di annullamento della pretesa impositiva, l’iscrizione ipotecaria, qualificabile come atto di esecuzione, deve essere contestualmente cancellata.
  • Sentenza Cgt I grado di Latina n. 638/2024, commentata in “Il giudice stesso può annullare la cartella”, ItaliaOggi del 25.11.2024, pagina 25: La Corte, con la sentenza sopra citata, ha statuito che, una volta accertata in giudizio l’illegittimità di una cartella di pagamento, il Giudice può procedere direttamente al suo annullamento, anche in presenza di un mero provvedimento di sospensione adottato dal concessionario. Nel caso in esame, una contribuente aveva impugnato una proposta di compensazione e la cartella presupposta, eccependo l’irregolare notificazione e la maturazione del termine prescrizionale. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto la fondatezza del ricorso e disposto la sospensione della cartella, ritenendo tuttavia necessario il previo discarico dell’ente impositore per procedere all’annullamento. Il Giudice, rilevata la prescrizione del credito e l’illegittimità degli atti impugnati, ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la cartella, sebbene sospesa, era ancora formalmente vigente. Ha quindi disposto l’annullamento diretto dell’atto esattoriale, condannando altresì l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.

Prassi


  • Risoluzione n. 55 del 26.11.2024, commentata in “Pronti i codici tributo per i bonus edilizi con ripartizione anti usurai”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2024: L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione sopra indicata, ha istituito i codici tributo necessari per utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, i crediti d’imposta derivanti dalla ripartizione in sei rate annuali, prevista dall’art. 121, co. 3-ter del DL 34/2020. Questa ripartizione riguarda i crediti legati agli interventi rientranti nelle agevolazioni del “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” al 75%. In particolare, i nuovi codici tributo risultano essere: (i) 7774, per il “Superbonus”; (ii) 7775, per il “Sismabonus”; e (iii) 7776, per il “Bonus barriere architettoniche”. Questi crediti possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Questa nuova procedura si applica ai crediti derivanti da comunicazioni di cessione o sconto in fattura inviate dal 1° maggio 2022 e utilizzabili a partire dal 2025, come previsto dalla disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2024.
  • Risposta all’interpello n. 224 del 19.11.2024, commentata in “Superficie, si tassa per cassa”, ItaliaOggi del 22.11.2024, pagina 24: L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in oggetto, ha chiarito il regime di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023). Per quanto concerne i corrispettivi percepiti nel 2023, non rilevano fiscalmente se derivano dalla costituzione del diritto di superficie su terreni acquisiti per successione, in quanto esenti da tassazione ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. b) del TUIR. Per quanto riguarda, invece, i corrispettivi percepiti nel 2024, questi configurano redditi diversi tassabili ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. h) del TUIR, poiché, con le modifiche normative, è stato esteso il principio di cassa anche ai redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento. In caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, rileva il momento di percezione del corrispettivo, indipendentemente dalla data di stipula dell’atto. Pertanto, i corrispettivi incassati nel 2024, per effetto dell'avverarsi della condizione, sono imponibili in tale anno.
  • Risposta all’interpello n. 227 del 25.11.2024, commentata in “Tassazione ordinaria se il ritardo nella corresponsione è dovuto a procedure complesse”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2024: L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri per l'applicazione della “tassazione separata” o “ordinaria” sugli emolumenti arretrati. In particolare, per quanto concerne la “tassazione separata” ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR si applica quando il ritardo nell'erogazione dipende da “cause giuridiche” (es. sopravvenienza di contratti collettivi) o da “situazioni oggettive” che impediscono il pagamento nei tempi ordinari. Per quanto riguarda la tassazione “ordinaria” è invece prevista per ritardi "fisiologici", legati ai tempi tecnici di liquidazione o a una tempistica costante, come per le retribuzioni di risultato. Nel caso analizzato, gli incentivi per attività svolte prima del 2021 sono soggetti a tassazione separata, poiché il ritardo dipende dal contratto collettivo stipulato nel 2021. Per le attività svolte dal 2021, gli emolumenti saranno invece tassati ordinariamente, purché il ritardo sia conforme alla complessità delle procedure previste e alla prassi ordinaria.

Dottrina e Attualità

  • Comunicazione al datore di lavoro opportuna per i vecchi impatriati”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2024: Dal 1° gennaio 2025, i lavoratori trasferiti in Italia nel 2020 potranno beneficiare della proroga automatica del regime agevolato degli impatriati senza costi o adempimenti obbligatori. È consigliabile, tuttavia, comunicare al datore di lavoro i requisiti necessari per ottenere subito le ritenute ridotte in busta paga. In merito al regime, la proroga richiede almeno un figlio minorenne o a carico, oppure la proprietà di un immobile residenziale in Italia acquistato dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Sul punto, il reddito sarà imponibile al 50%, o al 10% con tre o più figli. La comunicazione, accompagnata da documentazione probatoria (es. certificati di nascita o rogito), facilita l'applicazione immediata del beneficio. I lavoratori autonomi dichiareranno il beneficio direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
  • Antiriciclaggio europeo, parte la corsa per il vertice della nuova authority, IlSole24Ore del 23.11.2024, pagina 22: La selezione del primo presidente della nuova Agenzia europea per la lotta al riciclaggio di denaro (AMLA) entra nel vivo. Lunedì 25.11.2024, a Strasburgo, il Parlamento europeo terrà audizioni a porte chiuse con i tre candidati: Jan Reinder de Carpentier (Olanda), Marcus Pleyer (Germania) e Bruna Szego (Italia). Successivamente, i coordinatori parlamentari selezioneranno un candidato da trasmettere alla Commissione europea, che proporrà il nominativo per un'ulteriore audizione pubblica e successive votazioni. Il processo decisionale finale coinvolgerà anche il Consiglio dell'UE, che delibererà a maggioranza qualificata. La candidatura tedesca suscita perplessità a causa della localizzazione della sede dell’agenzia a Francoforte, dei precedenti scandali di vigilanza (Wirecard e FATF), e della percepita politicizzazione del sistema di controllo finanziario in Germania. L’obiettivo della nuova autorità, composta da oltre 430 funzionari, è rafforzare la vigilanza centralizzata a livello comunitario, superando le attuali forme di collaborazione tra Stati membri.
  • La grande fuga da Piazza Affari: i delisting pesano 28 miliardi”, IlSole24Ore del 27.11.2024, pagina 3: Nel 2024, Piazza Affari ha registrato un significativo flusso di delisting, con 28 miliardi di euro in capitalizzazione in uscita a fronte di soli 1 miliardo in ingresso. Il fenomeno, che prosegue dal 2023, coinvolge numerose società rilevanti, tra cui Unieuro, Piovan e Cir, e si prevede un impatto prolungato almeno fino alla metà del 2025. Le IPO, ferme a 20 unità nei primi undici mesi, sono surclassate dal numero di società delistate, evidenziando un declino strutturale nell’attrattività del mercato. La capitalizzazione complessiva delle nuove società è risultata esigua rispetto alle perdite, aggravata dalla scarsità di nuovi ingressi sul mercato principale (solo due nel 2024). Anche il segmento EGM, tradizionalmente più dinamico, ha registrato un calo delle IPO, con sole 19 ammissioni e dimensioni medie contenute. Nel complesso, la Borsa ha raccolto 204 milioni di euro, a fronte di perdite significative, incluse le uscite di CNH Industrial (15 miliardi) e UnipolSai (7 miliardi). Le ragioni dei delisting includono acquisizioni esterne, operazioni di private equity e scelte strategiche interne.

 

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