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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 22 al 28 marzo 2025

Scritto da Fidinam News | 28/03/2025

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

 

  • Riforma IRPEF/IRES (D.lgs. 192/2024) commentato in “Scissione mediante scorporo di stabile organizzazione con effetti distorsivi”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.03.2025: L'art. 173, comma 15-ter, lett. g) del TUIR, introdotto dal D.lgs. 192/2024, disciplina la "trasformazione" di una stabile organizzazione localizzata in Italia in una vera e propria Subsidiary, attraverso una scissione mediante scorporo. La norma stabilisce inoltre che l'assegnazione alla società scissa della partecipazione nella beneficiaria non comporta profili impositivi. La potestà impositiva dell'Italia, in altri termini, rimane sulla società beneficiaria. Un aspetto problematico della normativa riguarda la gestione delle riserve in sospensione d'imposta della stabile organizzazione italiana che potrebbero essere immediatamente assoggettate a tassazione. Un altro effetto riguarda le "posizioni soggettive", che, in linea generale, dovrebbero essere trasferite integralmente alla società beneficiaria; tuttavia, la normativa attuale sembra impedire questa soluzione, imponendo un confronto tra il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo e il patrimonio netto della società beneficiaria, piuttosto che il valore del fondo di dotazione della stabile organizzazione.

 

Giurisprudenza


  • Sentenza “Italgomme” della Cedu, commentata in “Ispezioni fiscali nelle aziende, la Cedu boccia la tutela differita”, IlSole24Ore del 24.03.2025, pagina 17: La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza “Italgomme” del 6 febbraio scorso, ha rilevato che la disciplina italiana in materia di accessi, ispezioni e verifiche aziendali non rispetta i principi della Cedu; in particolare, la violazione riguarderebbe l'art. 8, che tutela il diritto al rispetto del domicilio. La Corte ha sottolineato che la nozione di domicilio nella Cedu include, oltre all’abitazione, anche la sede dell'attività economica e quindi le verifiche aziendali devono rispettare la privacy e non essere eccessivamente invasive. In Italia, diversamente, le verifiche aziendali possono essere autorizzate dall'organo procedente senza una motivazione chiara, consentendo controlli basati su ragioni generiche, violando così il diritto alla protezione del domicilio.
  • Sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, commentata in “Per i processi pendenti, incostituzionale il divieto di nuove prove in appello”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.03.2025: La Corte costituzionale, con la sentenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 del D.lgs. 220/2023, che prevedeva l'applicazione di un nuovo regime delle prove in appello a partire dai ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024. La Corte ha ritenuto che tale disposizione violasse i diritti di difesa delle parti, poiché impediva loro di produrre nuovi documenti in appello in situazioni in cui avrebbero potuto farlo nel sistema precedente.
  • Sentenza della Cassazione n. 7634/2025, commentata in “Preliminare, proroga da trascrivere entro un anno dalla scadenza della stipula”, IlSole24Ore del 25.03.2025, pagina 37: La Cassazione ha stabilito che, se le parti di un contratto preliminare posticipano la data di stipula del contratto definitivo, la trascrizione del preliminare perde efficacia se il contratto modificativo non viene trascritto entro un anno dalla data originariamente fissata. Inoltre, la trascrizione del preliminare perde efficacia se il definitivo non è trascritto entro tre anni dalla sua trascrizione. La Corte ha inoltre precisato che, per rendere opponibile ai terzi il contratto modificativo, è necessario rispettare entrambi i termini: un anno per la trascrizione dell'accordo modificativo e tre anni per la trascrizione del contratto definitivo.
  • Sentenza della Cgt di secondo grado della Lombardia n. 771/2025, commentata in “Impatriati, il requisito dell’iscrizione all’Aire crea discriminazioni”, IlSole24Ore del 25.03.2025, pagina 38: La Corte di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 771/2025, ha stabilito che limitare l'accesso al regime fiscale favorevole per impatriati solo a chi è stato iscritto all'AIRE violerebbe il principio di uguaglianza tra cittadini UE. I giudici hanno ritenuto che il requisito dell'iscrizione all'AIRE dovesse essere considerato come un "requisito probatorio" alternativo, non esclusivo, per dimostrare la residenza fiscale all'estero.
  • Ordinanza della Cgt di secondo grado del Piemonte n. 64/2025, commentata in “Rimessa alla consulta la rilevanza dell’assunzione penale del tributario”, IlSole24Ore del 26.03.2025, pagina 33: L'ordinanza della Commissione del Piemonte solleva dubbi sulla costituzionalità dell'articolo 21 bis del Dlgs 74/2000, che attribuisce valore alle sentenze penali di assoluzione nel processo tributario per gli stessi fatti. La questione nasce da un caso in cui una società, assolta penalmente, chiedeva che tale assoluzione fosse presa in considerazione nel giudizio tributario. La Cgt evidenzia due problemi principali: (i) la violazione del diritto di difesa dell’Agenzia delle Entrate, che non può partecipare al processo penale per tutelare l'interesse fiscale, e (ii) la disparità di trattamento rispetto alle sentenze penali di condanna, che non hanno lo stesso effetto automatico nel processo tributario.

Prassi


  • Modello Redditi 2025, commentato in “Opzione per la sostitutiva del 15% del regime CFC nel modello redditi 2025”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.03.2025: Il regime opzionale di cui all’art. 167, comma 4-ter TUIR consente al soggetto residente di versare un'imposta sostitutiva del 15% sull'utile contabile netto delle controllate, evitando l'imputazione del reddito per trasparenza in applicazione del regime CFC. Di conseguenza, il controllante “di ultimo livello” può esercitare l'opzione nel quadro FC del modello redditi che avrà effetto a partire dal periodo d'imposta oggetto di dichiarazione. L’imposta sostitutiva si calcola sull'utile contabile netto, calcolato tramite l’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato ed escludendo le rettifiche di consolidamento e le svalutazioni. L'imposta così calcolata viene quindi liquidata e versata dal controllante in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili.
  • Risoluzione 20/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Via libera alla detrazione Iva su beni di terzi”, IlSole24Ore del 27.03.2025, pagina 39: La risoluzione 20/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di detrarre l'Iva assolta su beni di terzi, superando le disposizioni precedenti che escludevano il rimborso dell'Iva per lavori eseguiti su beni di proprietà altrui. La sentenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024 ha chiarito che i beni destinati all'esercizio dell'impresa, anche se non formalmente ammortizzabili, devono essere considerati tali ai fini del rimborso dell'Iva. La disponibilità del bene, anche senza la proprietà diretta, consente il rimborso se il bene è utilizzato per l'impresa in un periodo di tempo significativo. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha definito non più attuali le disposizioni precedenti, riconoscendo il diritto al rimborso dell'Iva per lavori su beni di terzi, a condizione che siano strumentali all'attività imprenditoriale.
  • Risposta ad interpello n. 81/2025, commentata in “I bonus per il lavoro estero sono esenti in Italia”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.03.2025: Con la risposta, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il regime fiscale dei bonus in denaro nei rapporti cross border. Nella fattispecie, un individuo, prima residente all'estero e poi in Italia, ha ricevuto bonus legati al lavoro svolto in Inghilterra. La risposta dell’amministrazione finanziaria è conforme alla lettera dell'art. 15 della Convenzione Italia-Regno Unito e, pertanto, chiarisce che, se durante il periodo di vesting necessario per il premio il dipendente ha svolto la propria attività all’estero e, inoltre, risultava ivi residente, il premio deve essere assoggettato ad imposizione soltanto in tale Stato, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia percepito il reddito da residente fiscale in Italia.

Dottrina e Attualità

 

  • OIC 34, commentato in “OIC 34, nella cessione delle licenze doppia via per contabilizzare i ricavi”, IlSole24Ore del 24.03.2025, pagina 18: Il nuovo OIC 34, che regola la contabilità dei ricavi da vendite e prestazioni di servizi, introduce per la prima volta il trattamento contabile della concessione di licenze. La normativa si applica principalmente ai contratti di licenza d’uso di beni immateriali (come brevetti e software), ma potrebbe estendersi anche a diritti su beni immobili. Il principio generale stabilisce che i ricavi derivanti dalla cessione di licenze vanno rilevati pro-rata temporis lungo la durata contrattuale. Tuttavia, se in capo al concedente il contratto genera benefici senza che sia necessario lo svolgimento di ulteriori attività da parte sua, il ricavo va imputato interamente a conto economico nell'esercizio di consegna della licenza.
  • Fuori dalla trappola dell’abuso la ricerca dei vantaggi fiscali”, IlSole24Ore del 25.03.2025, pagina 37: Il 27 febbraio è stato emanato un atto di indirizzo per uniformare l'applicazione delle regole sull'abuso del diritto. Tra le principali indicazioni, viene ribadito il diritto del contribuente di scegliere l'operazione fiscalmente più vantaggiosa, come nel caso di scegliere tra liquidazione e fusione per estinguere una società, o tra cedere quote o asset (share deal vs. asset deal). Inoltre, è stato chiarito che i comportamenti mirati a ottenere regimi fiscali di favore sono leciti, anche se si modificano situazioni precedenti per fruire della norma. Ad esempio, la trasformazione di una società agricola da S.p.a. in S.r.l., per accedere a regimi fiscali favorevoli, non è più considerata elusiva, superando una precedente interpretazione negativa. Un altro aspetto riguarda l'affrancamento del valore, che può essere utilizzato per ridurre il prelievo fiscale in caso di cessione sia a soggetti terzi che a soci, anche in operazioni di recesso atipico.
  • I super ricchi americani ora portano i soldi in Svizzera”, Il Sole24Ore del 26.03.2025, pagina 8: Mentre molte imprese internazionali aumentano gli investimenti negli Stati Uniti per compiacere la Casa Bianca, i super-ricchi americani sembrano fare il contrario, cercando rifugio in Svizzera. Secondo il Financial Times, i miliardari statunitensi stanno trasferendo i loro beni in Svizzera a causa dell'incertezza legata alla presidenza di Trump. Nonostante le autorità statunitensi abbiano imposto misure più severe contro le banche svizzere per evitare evasione fiscale, dal 2013 le banche elvetiche hanno aumentato la trasparenza, tornando così ad attrarre investimenti americani. La fuga di capitali non riguarda solo i super-ricchi, ma anche i fondi di investimento, con la Borsa USA in calo del 3,8% dal 20 gennaio.
  • Regime fiscale dubbio per servizi tecnici svolti nell’ambito di professionisti indipendenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.03.2025: Secondo le Convenzioni fiscali stipulate dall’Italia, i "servizi tecnici" (che includono consulenza o assistenza specialistica) sono soggetti a una tassazione concorrente tra lo Stato della residenza e quello della fonte, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 del modello OCSE. Nonostante l’abrogazione dell'art. 14 del modello OCSE riguardante i redditi da professioni indipendenti, l’Italia mantiene il diritto di tassare i compensi professionali, salvo che l'attività venga svolta tramite una base fissa in un altro Stato. La recente previsione dell'art. 12A par. 2 del modello ONU stabilisce che i servizi tecnici sono soggetti a una tassazione concorrente, applicabile sia nel Paese di residenza che in quello della fonte. Per i Trattati precedenti all'introduzione dell'art. 12A, la questione non è chiaramente definita, lasciando incertezza sulla possibilità di detrarre le imposte estere tramite il credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha in passato negato questa possibilità quando la tassazione nel Paese della fonte non era consentita dal Trattato.



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