Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.
Legislazione
- D.lgs. 192/2024, commentato in “Riallineamento dei valori contabili-fiscali con regole nuove”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2025: Il nuovo regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili, introdotto dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. 192/2024 di riforma dell'IRPEF e dell'IRES, si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (e, quindi, dal 2024 per i soggetti "solari"). Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30.4.2024, nel testo definitivo è stata ridefinita la nozione di divergenze strutturali, con riferimento alle quali non si applica la disciplina del riallineamento. Inoltre, avuto riguardo al riallineamento attuato con il "metodo del saldo globale": (i) è stato chiarito che il riallineamento può essere attuato sulle divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali; (ii) è stato rimodulato il periodo di tempo in cui si rende deducibile il saldo negativo delle divergenze. Con riferimento al riallineamento attuato con il "metodo per singola fattispecie": (i) sono state espressamente escluse le divergenze che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo patrimoniale, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del TUIR; (ii) sono state chiarite le modalità di calcolo dell'aliquota dell'imposta sostitutiva cui è assoggettato ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento.
Giurisprudenza
- Ordinanza Cassazione, n. 1292 del 20.1.2025, commentata in "Non bastano i dati formali per provare la residenza a Monaco", Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2025: La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, non ha ritenuto idonei a provare la residenza estera in uno Stato a fiscalità privilegiata (nella specie, il Principato di Monaco) ai sensi dell'art. 2 co. 2-bis del TUIR dati meramente formali, quali l'iscrizione all'AIRE, la mancanza di legami familiari con l'Italia, l'abitazione disponibile in Monaco, l'assicurazione sull'abitazione stipulata a Monaco, le autovetture di proprietà con targa monegasca, i consumi di energia elettrica comprovanti l'uso dell'abitazione a Monaco, il documento di identità monegasco, la patente monegasca e il passaporto comprovante la residenza a Monaco, oltre che le dichiarazioni fiscali presentate all'estero e il pagamento a Monaco dei contributi pensionistici. Nel caso di specie, tali elementi erano smentiti da una serie di ulteriori dati fattuali, emergenti dalle indagini esperite in sede penale, dalle quali era emersa la presenza costante del contribuente in Italia, la presenza in Italia della casa di residenza abituale con compagna, nonché la residenza in Italia di tutti i suoi familiari.
- Sentenza Cgt II Lombardia, n. 3232 del 10.12.2024, commentata in "Il Final tax assessment certifica le imposte già versate in Belgio", IlSole24Ore del 21.1.2025, pagina 32: La Cgt di secondo grado della Lombardia, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare l’avvenuto pagamento in Belgio delle imposte per i redditi da lavoro dipendente ivi prodotti trova indiscutibile conferma nel Final tax assessment (Fta) rilasciato dall’amministrazione finanziaria belga, che prova e certifica in via definitiva e irrevocabile l’importo delle imposte versate oltreconfine. Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto il diritto di credito per le imposte versate all'estero, in ragione della documentazione (e conferma dall'Fta) dall’avvenuto pagamento delle imposte in Belgio. In aggiunta, il diritto alla detrazione delle imposte versate all'estero in via definitiva spetta indipendentemente dall’anno in cui il credito è stato indicato in dichiarazione. Con il solo limite dell’ordinario termine prescrizionale decennale (art. 2946 del C.c.), trattandosi di un obbligo incondizionato dello Stato quello di riconoscere ai suoi contribuenti residenti fiscali in Italia la detrazione delle imposte assolte all’estero.
Prassi
- Risposta ad istanza di interpello n. 6 del 17.1.2025, commentata in "Tassazione esclusiva in Lussemburgo se il non residente vi svolge l’attività lavorativa", Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2025: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, ha confermato che, se un soggetto non residente svolge attività di lavoro subordinato all’estero, non sussiste alcun presupposto per l’imposizione italiana. Tale indicazione è stata resa in relazione ad un cittadino italiano residente in Lussemburgo che prestava attività lavorativa nel Granducato per una società locale. Infatti, l’art. 23 co. 1 lett. c) del TUIR prevede che i non residenti siano tassati in Italia solo se la prestazione di lavoro dipendente è resa in Italia. Tale indicazione è confermata dall’art. 15 § 1 primo periodo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, secondo cui i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente (circostanza, quest’ultima, che non ricorreva nel caso di specie).
- Risposta ad istanza di interpello n. 8 del 21.1.2025, commentata in "Minus, resta il dividend washing per le partecipazioni con dividendi", IlSole24Ore del 22.1.2025, pagina 33: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, ha chiarito che la disciplina del dividend washing non si disapplica nei confronti della società di investimento Alfa, in relazione alle minusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni non Pex, che nei 36 mesi precedenti hanno distribuito dividendi. In relazione alla partecipata Beta, la vendita è giustificata da un peggioramento della società nel suo business. Analogamente, la decisione di vendita della partecipata Gamma è attribuibile alla riduzione delle vendite e agli inasprimenti regolatori che hanno inciso negativamente sulla sua redditività. In entrambi i casi, l’istante sottolinea che la distribuzione dei dividendi non ha inciso sulla riduzione del corso dei titoli che ha motivato la decisione di vendita, dettata non da ragioni fiscali bensì da strategie finanziarie di stop loss. Il parere dell’Agenzia è sfavorevole. La disciplina del dividend washing (art. 109, co. 3-bis e 3-ter, del TUIR) intende evitare il cumulo della detassazione dei dividendi unitamente alla deducibilità della minusvalenza da realizzo della partecipazione, prevedendo l’indeducibilità delle minusvalenze su dividendi non tassati. Quindi, ciò che si vuole evitare è che il cedente benefici della Pex dalla vendita delle partecipazioni, l’acquirente benefici della detassazione (quasi integrale) dei dividendi e poi della deducibilità della minus in fase di rivendita. In tali casi la minus sarà resa indeducibile in misura pari ai dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti. Nel caso di specie, per l’AdE, poiché la norma vuole evitare gli effetti di detassazione fra cedente e cessionario e poiché non risulta né che i dividendi siano stati tassati né che il primo cedente non abbia beneficiato della Pex, ciò non consente di disapplicare la norma.
Dottrina e Attualità
- “Distribuzione di riserve fino al 2023 non abusiva per l’Ires premiale”, IlSole24Ore del 24.1.2025, pagina 30: IRES premiale, test antiabuso sulla distribuzione di riserve che si affianca all’accantonamento dell’utile 2024. La prima condizione di ingresso nel regime di aliquota agevolata, che richiede di trattenere a riserva almeno l’80% degli utili dell’esercizio al 31.12.2024, non impedisce espressamente la contestuale distribuzione di riserve preesistenti. L’operazione, se non verrà disciplinata dal decreto attuativo, non pare censurabile neppure con la norma antiabuso trattandosi un ordinario utilizzo di una disposizione agevolativa. Le imprese che sono dotate di riserve accumulate fino al 2023 potrebbero, infatti, ipotizzare, al fine di garantire un adeguato flusso di dividendi ai soci, di operare la distribuzione di tali riserve eventualmente fino a coprire (o superare) tutto l’80% dell’utile 2024 accantonato. La norma non vieta espressamente tale operazione e, laddove si tratti di poste formate con utili, neppure entrerà in gioco l’art. 47, co. 1, del TUIR, secondo cui si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili. In attesa di conoscere le regole del DM di attuazione (di cui però non si prevede un termine per l’emanazione), le società si interrogano se questa manovra concatenata (accantonare l’utile e distribuire riserve preesistenti) possa essere contestata dal fisco con la norma antiabuso o in altro modo. Un analogo dubbio si pone per il periodo di sorveglianza (fino al 31.12.2026) nel quale non si potrà distribuire l’80% accantonato, senza però che la legge impedisca l’attribuzione di riserve vecchie o dell’utile 2025.
- “Agevolabili anche i passaggi di quote delle holding”, IlSole24Ore del 21.1.2025, pagina 32: Con la Circolare n. 1/2025, Assoholding prende posizione sull’agevolazione per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie, prevista dal riformato art. 3, co. 4-ter, Tusd, confermando l’interpretazione secondo cui la disposizione non richiederebbe la verifica di un effettivo e attuale esercizio di impresa con riferimento alle società le cui quote sono trasferite. A giudizio di Assoholding, il legislatore delegato, con la nuova formulazione del citato articolo, avrebbe chiarito che «in caso di trasferimento di partecipazioni societarie non sia necessaria l’ulteriore e contemporanea presenza di un’azienda» e che, quindi, anche le quote di società holding sono potenzialmente agevolabili. Assoholding, inoltre, afferma che la ratio della modifica operata dal D.lgs. 139/2024 sarebbe quella di accentuare la chiarezza e la portata esplicativa della disposizione, anche in vista dei nuovi obblighi di autoliquidazione, derivandone una portata implicitamente interpretativa. Analoga valenza “esplicativa” assumerebbe la modifica riguardante il concetto di «integrazione del controllo», per quanto attiene il trasferimento di quote di società di capitali. In base alla formulazione vigente, l’esenzione è riferibile alle partecipazioni «mediante le quali è acquisito il controllo» in base all’art. 2359, primo comma, n.1, Codice civile o è «integrato un controllo già esistente». In questo modo, rileva Assoholding, anche un trasferimento che vada a rafforzare una posizione preesistente di controllo può rientrare, sussistendo gli ulteriori requisiti, nel perimetro dell’agevolazione, diversamente da quanto sostenuto, nel vigore della precedente norma, dall’AdE (ris. 497/E/2021 e 72/E/2024).
- “Imposta di donazione solo se il trasferimento porta ricchezza”, IlSole24Ore del 20.1.2025, pagina 27: Secondo la legge di riforma, il presupposto per applicare l’imposta di donazione a un trust è che vi sia un trasferimento di “beni e diritti” che determini un “arricchimento gratuito” dei soggetti indicati dal disponente quali beneficiari del trust. Pertanto, ad esempio, il presupposto applicativo dell’imposta di donazione non si forma: (i) se non c’è un’attribuzione a un beneficiario del trust, come nel caso di un trust di scopo istituito al fine di erogare beneficenza oppure al fine di finanziare un’opera pubblica; (ii) se c’è un’attribuzione a un beneficiario, ma che non incrementa il suo patrimonio, come nel caso di un trust istituito per liquidare determinati beni con l’intento di ricavare le risorse finanziarie occorrenti per soddisfare le ragioni di taluni creditori; (iii) se il beneficiario consegue un’attribuzione diversa da quella “di beni e diritti”, come nel caso di un’attribuzione del reddito derivante dalla gestione del trust oppure nel caso dell’attribuzione di un vantaggio qualificabile come “risparmio di costi”; (iii) se il patrimonio vincolato in trust viene, per qualsiasi ragione, ritrasferito al disponente. Di conseguenza, nessuna tassazione si rende applicabile anche nel caso: (i) del cosiddetto resettlement, vale a dire l’atto con il quale il trustee di un trust sottopone il patrimonio del trust, in tutto o in parte, al vincolo di un altro trust; (ii) della stipula di un atto di nomina, revoca o sostituzione di un trustee o di un co-trustee; (iii) della stipula di un atto con cui la durata del trust viene posticipata.
- “Contanti in dogana, al via la stretta valutaria Sequestri lampo anche per oro, carte e titoli”, IlSole24Ore del 18.1.2025, pagina 27: Anche i militari della Guardia di finanza possono accertare le violazioni sul passaggio di contanti e oro in dogana. Le nuove norme valutarie di allineamento europeo in vigore dal 17.1.2025 (D.lgs. 211/2024) allargano le competenze del personale di presidio ai valichi doganali, non solo raddoppiando di fatto le autorità abilitate ai controlli, ma introducendo anche nuove procedure più dirette. Le nuove prassi sono illustrate nella circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicata il 16.1.2025, alla vigilia dell’entrata in vigore del decreto di allineamento Ue. Il nuovo limite di 10 mila euro in entrata e uscita, che fa scattare l’obbligo di dichiarazione formale, non impedisce alla Gdf di «trattenere» per un periodo limitato (fino a 90 giorni) cifre anche più basse se vi è un generico sospetto di attività criminose collegate al transito di contante. Il trattenimento non interferisce con eventuali altre iniziative della Procura - il sequestro - che, vista la natura penale, “sovrascrivono” il provvedimento amministrativo. Provvedimento che comunque deve essere sempre adeguatamente motivato ed è in teoria impugnabile nelle more con le normali vie amministrative. Occorre, inoltre, prestare particolare attenzione alla nuova definizione di contante “allargato”: oltre ai romanzeschi rotoli di banconote, infatti, rientrano per la legge valutaria anche tutti gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate, e ancora le monete metalliche, tutti gli strumenti negoziabili al portatore e infine le monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %. Non ultime, ovviamente, le carte prepagate e le carte non nominative.
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