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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 16 al 22 novembre 2024

Scritto da Fidinam News | 22/11/2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

  • DL 167/2024 del 15.11.2024, commentato in: Nella riapertura dei termini per il CPB, integrativa con il quadro P senza sanzioni”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2024: Col DL in oggetto sono riaperti fino al 12 dicembre 2024 i termini per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024-2025, ma solo per i soggetti ISA che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024. In ogni caso, restano esclusi i forfettari e chi non ha presentato o ha presentato tardivamente la dichiarazione. L'adesione tardiva richiede una dichiarazione integrativa (senza riduzioni di imponibile o imposta) con la compilazione del quadro P. Se l'integrativa modifica imponibili o imposte, è prevista la sanzione minima di € 250 (riducibile con ravvedimento operoso), il termine per il versamento del secondo acconto rimane fissato al 2 dicembre 2024. Qualora l'adesione al CPB avvenga tra il 3 e il 12 dicembre, eventuali differenze nell'acconto dovranno essere sanate con sanzioni ridotte.
  • Dlgs 139/2024, commentato in: La riforma dell’imposta di successione mette un tetto massimo alle rendite”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2024: Il Dlgs non ha introdotto grandi cambiamenti per la base imponibile (artt. 8-19 DLgs. 346/90), ma ha razionalizzato alcune norme. Tra gli interventi principali: (i) l’eliminazione di riferimenti obsoleti (es. vidimazione inventari, norme sui beni culturali); (ii) l’aggiornamento dell’art. 17 DLgs. 346/90, che regola il valore di rendite, usufrutti, e pensioni, con coefficienti aggiornati al tasso legale vigente (40 volte l’annualità); (iii) autonomia normativa per i coefficienti, ora allegati al DLgs. 346/90, e aggiornamento automatico con il variare del tasso legale; ed (iv) introduzione di un tetto minimo al tasso legale (2,5%) per evitare valori abnormi. In sintesi, la riforma mantiene i criteri esistenti ma semplifica la normativa e previene anomalie economiche.

Giurisprudenza


  • Sentenza Cassazione, n. 2731/2024, commentata in Annullato il testamento se l’incapacità si desume da forma e contenuto, IlSole24Ore del 18.11.2024, pagina 22: La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha annullato un testamento olografo ritenuto invalido a causa della presunta incapacità del testatore di comprendere le proprie azioni. Nonostante l'assenza di una perizia medica, il giudice ha valutato il contenuto e la forma del testamento, evidenziando indizi di grave alterazione delle facoltà mentali del testatore, come errori grammaticali, incoerenze e cambiamenti nelle disposizioni rispetto ai testamenti precedenti. La Corte ha applicato il principio che la capacità del testatore deve essere valutata anche sulla base della serietà e coerenza delle sue disposizioni.
  • Sentenza Cassazione SS.UU., n. 30051/2024, commentata in “L’autotutela sostitutiva peggiorativa sempre possibile”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2024: La Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha confermato la legittimità dell’autotutela sostitutiva, la quale consente all'Amministrazione finanziaria di annullare un accertamento viziato e sostituirlo con uno nuovo, anche per una maggiore pretesa tributaria. La Corte ha stabilito che tale autotutela può essere esercitata sia per vizi formali che sostanziali dell'atto impositivo, a condizione che non sia decaduto il termine di accertamento e che in merito all’atto non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Inoltre, l’autotutela sostitutiva differisce dall'accertamento integrativo, poiché non richiede nuovi elementi, ma si basa sugli stessi fatti già considerati.

Prassi


  • Provvedimento n. 418393 del 18.11.2024, commentato in “Pronto il modello di comunicazione per il bonus ZES unica agricoltura”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.10.2024: L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in oggetto, ha introdotto il modello ha approvato il modello per richiedere il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno destinato al settore agricolo. I beneficiari saranno imprese dei settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura, a prescindere dalla forma giuridica o regime contabile. Il modello è rivolto agli investimenti effettuati tra il 16.05.2024 ed il 15.11.2024 con l’acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, l’acquisto di terreni e immobili strumentali (fino al 50% del valore complessivo dell’investimento). La comunicazione e trasmissione avverrà dal 20.11.2024 al 17.01.2025 tramite il softwareZESUNICAAGRICOLA” e modificata o rinunciata fino al termine indicato. È ammessa l’esclusione in caso di partita IVA inattiva ed errori nei dati delle fatture o incongruenze con codice ATECO e catastale.
  • Circolare n. 23 del 19.11.2024, commentata in “Bussola sull’Ime: documentazione cruciale”, ItaliaOggi del 20.11.2024, pagina 33: L’Agenzia delle Entrate, con la circolare sopra indicata, chiarisce l’applicazione della disciplina IME introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 162, co. 7-quater e 7-quinquies del TUIR), la quale prevede una “presunzione legale” per escludere la stabile organizzazione in Italia di veicoli d’investimento non residenti che utilizzano servizi locali. Le principali indicazioni sono nel decreto attuativo (22.02.2024), il quale definisce i requisiti di indipendenza di veicoli di investimento e asset manager e linee guida (provvedimento 28.02.2024): (i) l’applicazione del principio di libera concorrenza ai servizi infragruppo; e (ii) la necessità di documentazione idonea per dimostrare il rispetto dei prezzi di trasferimento. La circolare specifica, inoltre, le modalità di attuazione della disciplina, i criteri per la determinazione della remunerazione infragruppo in condizioni di libera concorrenza ed i requisiti di idoneità della documentazione per il controllo fiscale. 
  • Risposta all’interpello n. 224 del 19.11.2024, commentata in “Le novità sulle plusvalenza immobiliari non riguardano gli acconti incassati nel 2023”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.11.2024: L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in oggetto, ha chiarito il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo, in un caso con contratto stipulato nel 2023, ma con effetti e pagamento finale nel 2024. Le principali indicazioni riguardano: (i) la non tassazione delle somme percepite nel 2023 (anticipo e caparra), poiché si applicava l’art. 67, co. 1, lett. b) del TUIR, che escludeva i redditi diversi per immobili acquisiti per successione; (ii) la tassazione delle somme percepite dal 2024 ai sensi del riformato art. 67, co. 1, lett. h) del TUIR, che include anche gli atti di costituzione di diritti reali di godimento. L’Agenzia adotta un approccio favorevole al contribuente per gli acconti 2023, ma questa interpretazione sembra in parte incoerente con i principi generali sui redditi diversi, secondo cui la tassazione dovrebbe seguire il perfezionamento dell’atto, indipendentemente dal momento della percezione delle somme.
  • Risposta all’interpello n. 223 del 18.11.2024, commentata in “Appalti, transazioni con il 3%”, ItaliaOggi del 19.11.2024, pagina 27: L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che una somma versata a titolo di risarcimento danni in base ad una scrittura privata transattiva non è rilevante ai fini IVA, in quanto non costituisce corrispettivo per una prestazione di servizi o cessione di beni. Tuttavia, la scrittura privata, avendo natura patrimoniale, deve essere registrata in termine fisso ed è soggetta all’imposta di registro proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 della tariffa allegata al DPR n. 131/1986. Questo rappresenta un cambio di orientamento rispetto a precedenti interpretazioni che qualificavano tali somme come corrispettivi rilevanti ai fini IVA.

Dottrina e Attualità

  • Il trust interposto privo del requisito del possesso del reddito”, IlSole24Ore del 19.11.2024, pagina 36: Il trust è sempre più utilizzato, ma il suo inquadramento tributario resta incerto, soprattutto riguardo ai confini del "trust interposto". L'Agenzia delle Entrate utilizza criteri spesso critici e poco chiari, come quelli indicati nelle circolari 61/E/2010 e 34/E/2022, che hanno creato confusione e insoddisfazione tra gli operatori. Per superare questi problemi, è necessario distinguere tra trust con reale autonomia e trust soggettivamente inesistenti. Secondo l'art. 73 del TUIR, la soggettività passiva di un trust dipende dalla sua capacità di possedere autonomamente il reddito, valutata in base all'atto istitutivo e alla legge regolatrice applicabile. Inoltre, occorre considerare sia il trustee sia il guardiano, entrambi responsabili della corretta amministrazione del trust, come ribadito in recenti sentenze internazionali e italiane. La verifica dell'autonomia formale del trust deve precedere quella sui fatti concreti (art. 37, co. 3, DPR 600/1973), che potrebbe rivelare accordi simulatori e determinare l'interposizione fiscale. Un'analisi più approfondita della legge regolatrice potrebbe evitare errori interpretativi e decisioni scorrette.
  • Gamer, influencer e operatori digitali: la residenza manda in tilt il prelievo, IlSole24Ore del 18.11.2024, pagina 23: L’articolo 17 del Modello di Convenzione OCSE, nato per tassare i redditi di artisti e sportivi anche nello Stato della performance, risulta problematico nell’era digitale. La norma presuppone una performance fisica nel territorio dello Stato della fonte, ma ciò è difficile da applicare a figure come gamer, influencer e online sextertainers, le cui attività si svolgono prevalentemente su piattaforme digitali. Ad esempio, i gamer che partecipano a tornei offline possono essere tassati nello Stato in cui si svolge l’evento, mentre nei tornei online, l’assenza di una localizzazione fisica crea rischi di doppia non imposizione. Situazioni simili si riscontrano per gli online sextertainers, come indicato dalla Corte di Giustizia UE nel caso Geelen, dove l’attività è stata considerata "ricreativa" e localizzata nella sede del prestatore. Gli influencer, a loro volta, sono difficili da inquadrare: alcuni esperti li definiscono entertainer solo se usano contenuti video o reel e bilanciano intrattenimento e scopi commerciali.
  • Tax credit formazione 4.0, controlli su attività e requisiti”, IlSole24Ore del 18.11.2024, pagina 22: Il Fisco ha avviato controlli sul corretto utilizzo del credito d'imposta Formazione 4.0, verificando requisiti soggettivi, spese ammissibili ed effettivo svolgimento delle attività formative. Il credito era riservato a imprese residenti, escluse quelle in procedura concorsuale o sanzionate. Le spese ammissibili comprendevano costi per formatori, materiali, consulenze e personale, certificati da revisori legali o documentazione idonea. Le attività formative dovevano riguardare vendite, marketing, informatica o tecnologie produttive, con formatori qualificati. Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi fino al suo utilizzo completo.

 

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