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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 15 al 21 marzo 2025

Scritto da Fidinam News | 21/03/2025

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

 

  • Legge di Bilancio 2025, commentata in "Nuove assegnazioni agevolate, test per le riserve in sospensione”, IlSole24Ore del 17.03.2025, pagina 18: La Legge di Bilancio 2025 ripropone le normative relative alle assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate, senza novità rispetto alle disposizioni precedenti. Nel dettaglio, le aliquote di imposta sostitutiva rimangono invariate (8% o 10,5% per le società non operative), così come i termini di versamento (60% entro fine settembre e 40% entro fine novembre). L'aliquota per la liberazione delle riserve in sospensione di imposta è fissata al 13%. Gli operatori possono considerare anche un'alternativa proposta dal D.Lgs. 192/2024, che consente di "liberare" le riserve dallo status di sospensione tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%, in quattro rate annuali. Questa opzione sembrerebbe vantaggiosa per il minor costo e la possibilità di dilazionare il pagamento, ma è importante fare una riflessione: mentre la sostitutiva del 10% consente di sbloccare le riserve, essa non libera dalla tassazione sui soci al momento della distribuzione, a differenza della sostitutiva al 13%, che rende irrilevante l'importo per i soci. Inoltre, la sostitutiva da assegnazione (8% o 10,5%) elimina riserve senza aggravio fiscale per il socio, che viene tassato solo sul valore fiscale del bene assegnato.
  • DM del 20 gennaio 2025, n. 18, commentato in “Polizze catastrofali, troppa incertezza sui criteri di applicazione”, IlSole24Ore del 18.03.2025, pagina 9: Confindustria esprime preoccupazione riguardo l'applicazione del decreto attuativo sulle polizze contro le calamità naturali, in vigore dal 31 marzo, denunciando l'incertezza su numerosi aspetti chiave. Il vicepresidente Angelo Camilli sottolinea l'assenza di chiarezza su vari punti, come i premi assicurativi, la contrattualistica e le misure di mitigazione dei rischi, che potrebbero comportare costi elevati per le imprese, anche per quelle di piccole dimensioni in zone ad alto rischio. Inoltre, è stato evidenziato il rischio che le imprese possano essere costrette a pagare premi elevati prima che il sistema di mutualità sia pienamente operativo. In aggiunta, si richiede un sostegno fiscale per gli investimenti necessari alla messa in sicurezza del territorio, con l'auspicio che il gettito derivante dalle polizze venga utilizzato per tali interventi, al fine di evitare che i costi legati al rischio idrogeologico ricadano sulle imprese stesse.

 

Giurisprudenza


  • Sentenza Corte di Cassazione n. 2458/2025, commentata in “Residenza italiana per le società estere eterodirette”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.03.2025: La sentenza della Corte di Cassazione in esame ha trattato il caso di una società residente nei Paesi Bassi, controllata totalmente da una società italiana. La Corte ha accertato che, sebbene non ci fossero prove dirette del controllo dell’italiana, esistevano elementi sufficienti per applicare la presunzione di esterovestizione secondo l'art. 73 co. 5-bis del TUIR. La Cassazione ha ribadito che una società è considerata residente in Italia quando, pur mantenendo una sede legale all’estero, svolge la gestione e direzione dell’impresa in Italia, al fine di ottenere un trattamento fiscale più favorevole. Questo principio si basa sulla definizione della residenza come il luogo in cui vengono prese le decisioni fondamentali per l’impresa, qualificando la società estera come una mera costruzione artificiosa. La Corte ha anche ignorato il certificato di residenza estero, considerando sufficienti le presunzioni a sostegno della localizzazione fittizia della società. Tuttavia, la Cassazione ha erroneamente fatto riferimento all’art. 73 comma 5-bis, che si applica solo nel caso in cui una società non residente controlli una società residente in Italia. L’Amministrazione finanziaria, infatti, aveva già precisato, in risposta a un interpello, che questa presunzione legale non si applica senza il requisito del controllo da parte della società estera. In assenza di tale controllo, non può essere invocata la presunzione di residenza in Italia. Nonostante l'errore, la Cassazione ha comunque ritenuto validi gli elementi a favore del Fisco, considerando sufficienti le presunzioni per stabilire che la società estera fosse controllata dall'Italia e dovesse essere considerata residente in Italia.
  • Sentenza Corte di Cassazione n. 10400/2025, commentata in “Fatture false per il bonus facciate contestabili ad amministratori e società”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.03.2025: La sentenza in esame riguarda un caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti legate al "bonus facciate". Gli amministratori di una Srl sono stati accusati di aver emesso fatture per lavori mai eseguiti, generando crediti d'imposta inesistenti per consentire ad altri di evadere imposte tramite compensazione o cessione di crediti fittizi. La Cassazione conferma che tale condotta integra il reato previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2000, in quanto il fine di consentire l'evasione fiscale tramite l'attribuzione di crediti inesistenti è sufficiente per configurare il reato, indipendentemente dal riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la Corte annulla la decisione del giudice di merito riguardo al sequestro preventivo, ritenendo che le motivazioni del sequestro non siano adeguate alla confisca obbligatoria del profitto del reato.
  • Sentenza Corte di Cassazione n. 6741/2025, commentata in “Rivalutazione delle partecipazioni, il leveraged cash out non è abuso del diritto”, IlSole24Ore del 18.03.2025, pagina 30: La sentenza in esame affronta la questione del leveraged cash out, dando ragione ai contribuenti e confermando la legittimità di operazioni caratterizzate da valide ragioni extrafiscali. Il caso riguarda i soci di Beta S.p.A., che nel 2010 avevano rivalutato le loro partecipazioni pagando una tassa sostitutiva. Successivamente, i soci che detenevano l'81% di Beta avevano trasferito le loro quote a una nuova società, Gamma, per un valore di circa 80 milioni di euro, senza realizzare plusvalenze. Il pagamento è stato effettuato attraverso dividendi distribuiti da Beta a Gamma (tassati al 5%) e prestiti obbligazionari ventennali. La Cassazione ha confermato la decisione del secondo grado favorevole ai contribuenti, sottolineando che l'operazione aveva una sostanza economica rilevante, documentata da indicatori come: (i) l'incremento del patrimonio netto; (ii) l'aumento dei finanziamenti bancari; e (iii) l'incremento del fatturato e degli utili. La Cassazione ha anche rilevato che l'operazione ha consentito: (i) la liquidazione dei soci di minoranza in modo semplice e senza compromettere informazioni riservate, come sarebbe accaduto in caso di conferimento delle azioni; nonché, (ii) la riorganizzazione aziendale finalizzata a valorizzare il nucleo familiare.
  • Sentenza Corte di Cassazione n. 10930/2025, commentata in “Decreto 231, conflitto d’interessi anche nelle società unipersonali”, IlSole24Ore del 20.03.2025, pagina 34: La Corte di Cassazione, con la sentenza in analisi, ha chiarito che anche nelle società a responsabilità limitata unipersonale esiste il conflitto d'interessi tra il rappresentante legale e la società stessa, soprattutto in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.Lgs. 231/2001. Nel caso esaminato, la Cassazione ha ribadito che, sebbene le Srl unipersonali siano caratterizzate dalla coincidenza tra socio e amministratore, esse sono entità giuridiche autonome, separate dalla persona fisica del socio. Pertanto, non si giustifica un trattamento preferenziale che escluda il conflitto d'interessi. Inoltre, la nomina del difensore di fiducia da parte del legale rappresentante non è valida per chiedere il riesame dell'atto nei confronti dell'ente, se il rappresentante è indagato per il reato che ha determinato la responsabilità dell'ente stesso.

Prassi


  • Risposta ad interpello n. 75/2025, commentata in:
    - “Investimenti esteri, con il regime dichiarativo obbligo del quadro RW”, IlSole24Ore del 15.03.2025, pagina 25: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in analisi, ha chiarito che gli investimenti esteri e le attività finanziarie estere affidate a intermediari italiani non devono essere riportate nel quadro RW, a condizione che il contribuente abbia scelto il regime del risparmio amministrato o gestito. In caso contrario, se si opta per il regime dichiarativo, è obbligatorio compilare il quadro RW. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche una stabile organizzazione di una banca estera in Italia può gestire il risparmio amministrato o gestito, anche se i titoli sono depositati presso la casa madre estera. La stabile organizzazione è responsabile dell’imposta di bollo, esentando il contribuente dall'IVAFE, e deve comunicare i conti esteri all'Archivio dei rapporti finanziari. In passato, era previsto che anche senza opzione per il risparmio amministrato o gestito, quindi fruendo del regime dichiarativo, le attività estere fossero esonerate dalla compilazione del quadro RW. Tuttavia, l’obbligo di compilare il quadro RW, per le attività estere in custodia in Italia in regime dichiarativo, sembrerebbe inutile, visto che l’intermediario già comunica le operazioni tramite il modello 770.
    - “Movimenti finanziari con l’estero sempre da comunicare all’Agenzia”, IlSole24Ore del 19.03.2025, pagina 40: Gli intermediari finanziari devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i trasferimenti da e verso l'estero dei propri clienti, anche quando questi sono già segnalati da altri intermediari italiani. Questo obbligo riguarda anche le stabili organizzazioni italiane di banche estere, estendendo la comunicazione ai trasferimenti riguardanti conti presso la casa madre, se legati ai servizi d'investimento prestati in Italia. Ciò rischia di generare doppie segnalazioni, complicando il monitoraggio fiscale. Peraltro, l'Agenzia delle Entrate potrebbe incontrare difficoltà nell'analizzare dati sovrabbondanti, con il rischio di inefficienza, soprattutto se non è in grado di prevenire e gestire tali duplicazioni.
  • Circolare n. 2/E del 2025, commentata in “Nella cessione d’azienda Registro in base agli asset, IlSole24Ore del 20.03.2025, pagina 33: La circolare in esame chiarisce le nuove regole per la tassazione dei contratti di cessione di azienda o di ramo d’azienda. Nel dettaglio, la riforma ha modificato l'articolo 23, co. 4, del TUR, stabilendo che: (i) per le cessioni di aziende o rami aziendali, si applicano le aliquote specifiche per ciascun tipo di bene che compone l’azienda, in base alla ripartizione del corrispettivo tra i beni; (ii) la suddivisione dei beni dell’azienda deve essere specificata nel contratto di cessione o nei suoi allegati; (iii) se non è indicata la ripartizione, l’intero valore dell’azienda viene tassato con l’aliquota più alta tra quelle applicabili; (iv) i crediti trasferiti vengono tassati con l’aliquota prevista per le cessioni di crediti (0,5%); e (v) le passività devono essere imputate proporzionalmente ai beni ceduti, sia immobili che mobili. La riforma codifica una prassi consolidata, ma con alcune divergenze negli uffici, in particolare riguardo ai crediti aziendali e alle passività. In particolare, le passività devono essere ripartite in modo rigorosamente proporzionale, senza tener conto del collegamento specifico tra le passività e gli asset ceduti.

Dottrina e Attualità

 

  • Credito per imposte estere da valutare nella Convenzione Italia-Russia”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.03.2025: Il decreto russo dell’8 agosto 2023 ha sospeso unilateralmente l’efficacia di molte disposizioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, tra cui quella con l’Italia. Questo ha comportato l'annullamento delle agevolazioni fiscali sui dividendi, interessi e canoni, obbligando i contribuenti russi a tassare questi flussi secondo le aliquote interne, come ad esempio il 20% sulle royalties. Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate italiana ha recentemente confermato, tramite un interpello (n. 956-1678/2024), che la Convenzione tra Italia e Russia è ancora applicabile e che i dividendi pagati dalla Russia all’Italia possono beneficiare dell'aliquota ridotta. Tuttavia, permangono dubbi per quanto riguarda la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per le imposte pagate in Russia, dato che la prassi dell’Amministrazione fiscale italiana esclude il riconoscimento di ritenute non conformi al dettato convenzionale. In dottrina, alcuni propongono che, nonostante la sospensione russa, il credito d’imposta in Italia, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, possa essere comunque riconosciuto, poiché l’art. 24 della Convenzione, che disciplina l’eliminazione della doppia imposizione, non è stato sospeso.
  • Trust, tassazione all’entrata penalizzata dalla successione”, IlSole24Ore del 20.03.2025, pagina 33: Il regime opzionale di "tassazione all'entrata" dei trust, previsto dall'art. 4-bis, co. 3, del D.Lgs. 346/1990 (TUS), consente al disponente o al trustee di un trust testamentario di optare per la tassazione del patrimonio trasferito al trustee, anziché tassare l'effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari. La tassazione avviene in base al valore del patrimonio al momento del trasferimento, con l'applicazione delle aliquote, franchigie e criteri di valorizzazione previsti dal TUS, senza deroga alcuna per i beni trasferiti. Nel caso, l’esercizio dell’opzione esaurisce il rapporto tributario rispetto all’arricchimento futuro dei beneficiari. L’imposta deve essere determinata secondo i criteri legali e le esenzioni, se applicabili, inclusa l’esenzione per partecipazioni ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, del TUS, se soddisfatte specifiche condizioni (durata quinquennale del trust, non revocabilità, impegno del trustee a mantenere la partecipazione e soddisfazione del controllo previsto). Le istruzioni al nuovo modello di dichiarazione di successione che affermano l'irrilevanza di esenzioni o riduzioni nel caso di opzione per la tassazione all’entrata sono errate, poiché la tassazione all’entrata deve comunque tener conto delle esenzioni previste dalla legge, come nel caso delle partecipazioni, al momento del trasferimento al trustee.
  • Affrancamento delle riserve in sospensione con impatto sul bilancio”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.03.2025: Negli ultimi anni, sono state introdotte norme di rivalutazione monetaria che permettono di attribuire valore fiscale maggiore a determinati beni aziendali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. La rivalutazione e il successivo versamento dell’imposta generano la riserva in sospensione d’imposta, che non è soggetta a tassazione, salvo distribuzione ai soci. In caso di affrancamento della riserva, la riserva diventa tassabile se distribuita. Se non viene affrancata nel medesimo esercizio della rivalutazione, tale opzione non è più disponibile negli esercizi successivi, salvo eccezioni normative. Sul punto, l’OIC 25, nei paragrafi 64 e 65, prevede che una differenza temporanea imponibile tra valore contabile e fiscale della riserva richieda l'iscrizione di imposte differite al momento della rivalutazione. Tuttavia, non è obbligatorio rilevare le imposte differite se non c’è probabilità di distribuzione della riserva, come nel caso di società che non distribuiscono dividendi. Secondo l'OIC 25, le imposte differite relative alle operazioni sul patrimonio netto non devono essere registrate nel Conto economico, ma vanno inizialmente rilevate come fondo per imposte differite, riducendo il patrimonio netto. Le variazioni successive sono trasferite nel Conto economico sotto la voce "Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate".



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