Fidinam - Rassegna stampa

Italia - Rassegna stampa settimanale dal 11 al 17 maggio 2024

Scritto da Fidinam News | 17/05/2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità.

Legislazione

  • Schema di D.lgs. di revisione dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della Legge Delega n. 111/ 2023, commentato in: “Perdite ed eccedenze in itinere delle sole incorporate a rischio nelle fusioni retrodatate”, Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2024: Lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato il 30.4.2024, stando alla bozza circolata prevede una modifica all'art. 172 del TUIR in merito ai soggetti chiamati a operare, in caso di fusioni retrodatate, verifiche in merito alle posizioni soggettive in via di maturazione. Il vigente co. 7 dell'art. 172 del TUIR prevede che le limitazioni previste per le perdite pregresse facenti capo alle società rientranti nel perimetro dell'operazione si applichino anche al risultato negativo "che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione". La bozza del nuovo co. 7-bis prevede espressamente che sotto esame risulta la perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla (sola) società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ex art. 2504-bis c.c. La previsione, poi, ai sensi del proposto comma 7-quater, è destinata a trovare applicazione anche avuto riguardo alle medesime eccedenze già oggi disciplinate, nonché, per gli ulteriori richiami di legge, alle scissioni.
  • Ddl. di conversione del DL 39/2024, commentato in:
    - “Stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2024: Per le compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025, i c.d. “soggetti qualificati” dell’art. 121 del DL 34/2020 (ossia le banche e gli altri intermediari finanziari, nonché le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione) non possono utilizzare i crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione di cui al medesimo art. 121, in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL. Il divieto comprende sul piano oggettivo tutti i crediti da superbonus e altri bonus edilizi utilizzabili in compensazione dal 2025 in poi, a prescindere dall’anno di sostenimento della spesa da cui derivano; di converso, il divieto non comprende sul piano soggettivo tutti i titolari di crediti d’imposta diversi dai predetti “soggetti qualificati”.
    - “Detrazione superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% spalmata in 10 anni”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2024: Tra le principali novità del decreto in oggetto, si segnala quella prevista dal nuovo art. 4-bis introdotto in sede di conversione secondo cui per le spese sostenute dal 2024, quindi, le detrazioni spettanti per superbonus, sismabonus e “bonus barriere 75%” dovranno essere ripartite in 10 rate annuali. Nessuna rimodulazione viene invece operata retroattivamente con riguardo alle medesime detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 2023 compreso.
    - “Via libera del Senato al Ddl. di conversione del decreto superbonus”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2024: Sono confermate le disposizioni contenute nell'originario testo del DL 39/2024 che prevedono: (i) l'eliminazione della possibilità di aderire alla remissione in bonis, di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in relazione alle comunicazioni di opzione per gli interventi "edilizi" di cui all'art. 121 del DL 34/2020 (non è più possibile aderire alla "remissione in bonis" successivamente al 4.4.2024 ed entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi); (ii) l'introduzione di una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici; (iii) il divieto di compensazione dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo "sconto in fattura" per bonus edilizi, in presenza di ruoli scaduti per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro.

Giurisprudenza

  • Ordinanza Cassazione n. 13163 del 14.5.2024, commentata in "Il coerede del socio defunto può agire da solo per la liquidazione dell’intera quota", Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2024: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha stabilito che il coerede del socio defunto di una snc può agire anche individualmente per ottenere la liquidazione (ex art. 2289 c.c.) dell'intera quota di partecipazione facente capo al de cuius, non essendo necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di quest’ultimo. Il diritto di credito consistente nella liquidazione della quota del socio defunto entra, infatti, a far parte della comunione ereditaria, tal che: (i) il soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti; (ii) ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, senza la necessaria partecipazione degli altri coeredi, atteso che la pronuncia sul diritto comune da questi fatto valere spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, con la precisazione, in ogni caso, che i rapporti patrimoniali interni tra coeredi restano estranei all'ambito della tutela del diritto azionato, essendo destinati ad essere definiti mediante la divisione.
  • Ordinanza Cgt I Reggio Emilia n. 123/1/24 del 9.5.2024, commentata in "Alla Consulta l’indeducibilità IMU dall’IRAP", IlSole24Ore del 11.5.2024, pagina 26: Con l'ordinanza in oggetto, la Cgt di primo grado di Reggio Emilia ha nuovamente sottoposto alla Corte costituzionale la questione dell'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP. Si ricorda che, con la sentenza n. 21 del 20.2.2024, la stessa Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 co. 1 del D.Lgs. 23/2011 afferente all’indeducibilità dell’IMU versata per gli immobili strumentali dall’IRAP, in ragione delle peculiarità del tributo regionale. Secondo la Consulta, il principio della necessaria deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all'IRES, non può essere traslato a un'imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso. Secondo i giudici emiliani, invece, tale indeducibilità genera un valore della produzione non effettivamente prodotto, che pertanto non è in alcun modo suscettibile di essere destinato alla remunerazione dei fattori della produzione. A ciò si aggiunge la disparità di trattamento che si verifica tra l’imprenditore che utilizza in locazione un fabbricato strumentale e quello che invece ne è proprietario. Nel primo caso, secondo le ordinarie logiche economiche, l’importo dell’IMU viene traslato sull’inquilino, sotto forma di canone di locazione, e risulta quindi deducibile ai fini IRAP. Non accade lo stesso nell'ipotesi in cui l'utilizzatore del fabbricato ne sia anche il proprietario.
  • Sentenza Cgt I Siena, n. 68/1/24 del 11.4.2024, commentata in "Legittima la detrazione dell’imposta pagata all’estero sui dividendi", Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2024: La sentenza in oggetto, ha stabilito che le persone fisiche residenti possono scomputare l’imposta assolta all’estero sui dividendi dall’imposta sostitutiva italiana del 26%. La pronuncia recepisce i principi della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25698 del 1.9.2022) secondo cui le persone fisiche residenti in Italia possono detrarre, a norma dell'art. 165 del TUIR, le imposte assolte all'estero dall'imposta sostitutiva del 26% nella misura in cui il Trattato con l'altro Stato prevede l'assoggettamento a imposizione in Italia degli utili con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva non su richiesta del contribuente (fatto attualmente non possibile), ma obbligatoriamente. Nel caso di specie, la sentenza ha ad oggetto una controversia nei rapporti con la Germania, Stato la cui Convenzione con l’Italia reca all’art. 24, § 2, lett. a, una formulazione analoga a quella dell’art. 23, § 3, della Convenzione Italia-Stati Uniti. Sulla base di tale analogia, e nell’ottica dell’esigenza di eliminare la doppia imposizione insita nel prelievo dell’imposta sui dividendi nei due Stati, si è posto a carico dell’Italia l’obbligo di rimborsare l’imposta pagata all’estero, pur se il dividendo è tassato in dichiarazione a mezzo dell’imposta sostitutiva del 26% (fatto, questo, che invece precluderebbe il credito, ponendo l’art. 165 del TUIR la condizione per cui, a questi fini, il reddito di fonte estera debba concorrere alla formazione del reddito complessivo).

Prassi

  • Provvedimento n. 224381 del 9.5.2024, commentato in "Operazioni in cripto a registro", ItaliaOggi del 11.5.2024, pagina 25: Con il provvedimento in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni operative sulle comunicazioni dei trasferimenti esteri. Prestatori di servizi in cripto valute e prestatori di servizio di portafoglio digitale sono tra i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati sui trasferimenti da e verso l'estero di importi pari o superiori ai 5 mila euro aventi ad oggetto mezzi di pagamento anche in cripto attività. Le comunicazioni a cui fa riferimento il documento riguardano i trasferimenti relativi a denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e ogni altro strumento che permetta di trasferire anche in via telematica dei valori, fra cui sono inclusi anche i movimenti relativi a valute virtuali e cripto-attività. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, quindi, effettua un adeguamento delle disposizioni attuative dell'articolo 1 del DL n. 167/1990. La norma è stata modificata dalla Legge di Bilancio 2023 che aveva provveduto ad includere le cripto attività e i prestatori di servizi di portafoglio digitale negli obblighi di monitoraggio fiscale. Nel documento in oggetto si dispongono i soggetti che dovranno fare la comunicazione, i dati da comunicare e le modalità.
  • Circolare n. 10/E del 10.5.2024, commentata in "Affitti brevi, dal 2024 scatta l’aumento della tassa al 26%", IlSole24Ore del 11.5.2024, pagina 3: Con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative agli uffici sull’applicazione delle novità in materia di affitti brevi (quindi, non superiori ai 30 giorni), introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Con riguardo ai redditi derivanti dalle locazioni brevi, la nuova disposizione prevede un aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ora stabilita nella misura ordinaria del 26% in luogo del 21%. L’AdE chiarisce che il locatore ha la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. Infatti, l’aliquota più elevata sarà applicata solo a partire dalla seconda abitazione messa in locazione per i redditi maturati da quest’anno anche se i contratti erano già in essere e i pagamenti sono stati materialmente effettuati prima.  L’opzione per l’immobile al quale applicare l’aliquota più bassa al 21% andrà manifestata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono stati percepiti i canoni. In assenza di una diversa previsione, la disposizione trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (1° gennaio 2024). Quindi, l’imposta al 26% sarà dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati a partire dal 1° gennaio 2024. Non si guarderà né alla data di stipula dei contratti né al momento di pagamento dei canoni.


Dottrina

  • Registro titolari a giudizio Ma intanto le banche già chiedono i certificati «Te»”, IlSole24Ore del 15.5.2024, pagina 35: Alla vigilia della discussione in Camera di Consiglio del ricorso sul Registro dei titolari effettivi, le banche e istituti finanziari nelle more della annosa controversia (che comprende anche una serie di ricorsi al Garante della privacy italiano e un’ipotesi di remissione pregiudiziale alla Cedu) hanno iniziato a chiedere a società e trust i certificati d’iscrizione al registro “Te”. Non solo, in alcuni casi, la richiesta dell’intermediario è stata estesa alla composizione del fondo in trust (quindi non solo i beneficiari, ma anche i singoli asset coinvolti), spostando i limiti della disclosure in un terreno che sembra valicare il perimetro stretto della direttiva. Davanti al Consiglio di Stato, oltre all’impugnazione per l’annullamento della sentenza del TAR 6840 del 9.4.2024, pende anche l’istanza per una nuova sospensiva del Registro dei titolari effettivi, “rientrato” in vigore l’11 maggio scorso dopo le vicissitudini del processo celebrato davanti al TAR. Mentre nell’ultimo mese sono riprese le iscrizioni massive presso le Camere di commercio, resta vivissima, la questione dell’accessibilità ai Registri. Dopo la sentenza amministrativa del 9.4.2024, le Camere di commercio hanno avvisato dell’obbligo di comunicazione e dell’applicazione delle sanzioni e contestualmente hanno sbloccato le procedure di accreditamento per i “soggetti obbligati”. Qui è il nocciolo del problema privacy perché tutti i soggetti obbligati in ambito unionale «potranno accedere liberamente e indiscriminatamente ai dati dei titolari effettivi senza che vi sia alcuno strumento di tutela» contro le determinazioni prese dalle Camere di commercio. I ricorrenti richiamano, come già nel primo grado, la sentenza della Corte di Giustizia del novembre 2022 a proposito della «grave ingerenza nei diritti fondamentali alla riservatezza dell’individuo che si realizza già al momento stesso della raccolta dei dati, prima ancora del loro utilizzo».
  • La nuova residenza disattende la coerenza con le disposizioni convenzionali”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2024: La circolare del Consorzio Studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa San Paolo n. 2/2024 analizza le modifiche apportate, in attuazione della delega fiscale, alla disciplina della residenza fiscale di cui all'art. 2 del TUIR, evidenziando come le stesse non appaiano, in alcuni casi, in linea con i criteri convenzionali. Ciò riguarda in particolar modo i neo-introdotti criteri della presenza fisica e del domicilio; quest'ultimo va inteso, a questi specifici fini, come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, "le relazioni personali e familiari della persona". In merito al domicilio, viene specificato che dovrebbe trattarsi di una prevalenza di carattere temporale e non qualitativa, da quantificarsi in termini di giorni o frazioni di giorni, e di riconoscibilità della relazione (es. rapporto formalmente e giuridicamente riconosciuto). In altre parole, rileverebbe quanto la relazione sia sviluppata sul territorio e non semplicemente il fatto che la relazione sia quella affettivamente e socialmente centrale per la persona. Per ciò che concerne il criterio della presenza fisica, viene evidenziato come lo stesso potrebbe determinare, anche per un solo periodo d'imposta, il superamento del criterio formale dell'iscrizione anagrafica, ad esempio nel caso di un cittadino italiano, trasferitosi all'estero (e iscritto all'AIRE), che faccia ritorno in Italia per assistere un familiare anziano o malato; altra problematica riguarda gli studenti, automaticamente qualificati come residenti in Italia in virtù della presenza sul territorio per la maggior parte del periodo di imposta.


Attualità

  • Accordo Ecofin sulla direttiva FASTER per l’esenzione da ritenuta su dividendi e interessi”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2024: Nella giornata di 14.5.2024, l’Ecofin ha raggiunto l’accordo sulla proposta di direttiva c.d. FASTER, presentata dalla Commissione Europea il 19.6.2023, volta a rendere più rapide e sicure le procedure di eliminazione della doppia imposizione su dividendi e interessi versati a investitori residenti in Stati esteri. L’iniziativa mira a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri all’interno dell’UE ed a combattere le pratiche di abuso fiscale che potrebbero derivare dalla coesistenza di procedure differenziate nei diversi Stati membri. Allo scopo di rimuovere gli ostacoli legati alle sistematiche richieste di rimborso della ritenuta agli altri Stati, viene introdotto un certificato digitale di residenza fiscale comune all’interno dell’UE (eTRC), mediante il quale gli investitori potranno ottenere l’esenzione della ritenuta alla fonte. La direttiva prevede due procedure accelerate a integrazione della procedura di rimborso standard: (i) una procedura di “esenzione alla fonte” in base alla quale l’aliquota pertinente (interna o convenzionale) è applicata al momento del pagamento di dividendi e interessi; (ii) un sistema di “rimborso rapido”, in cui il rimborso della ritenuta alla fonte eccedente è concesso entro un termine stabilito. Diversamente dalla proposta originaria, gli Stati membri recepiranno il contenuto entro il 31.12.2028 con entrata in vigore delle norme nazionali dal 1° gennaio 2030.

 

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