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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 11 al 17 gennaio 2025

Scritto da Fidinam News | 17/01/2025

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione


  • Legge di Bilancio 2025, commentata in:

- “Milano blocca l’iscrizione della società se l’amministratore non ha la Pec”, IlSole24Ore del 10.01.2025, pagina 31: Dal 1° gennaio 2025, il Registro Imprese di Milano, in applicazione della nuova disposizione, ha introdotto un blocco alle domande di iscrizione di pratiche societarie relative alla nomina di amministratori e liquidatori privi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Questo intervento si basa sul comma 860 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, che estende l’obbligo di PEC agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, ampliando quanto già previsto dall’articolo 16, comma 6, del Dl 185/2008. L’interpretazione adottata dal conservatore di Milano, in assenza di chiarimenti ministeriali, si distingue per la sua rigidità. Sebbene la norma sulla sospensione delle domande senza PEC sia tecnicamente riferita solo alle imprese societarie, il provvedimento estende l’applicazione a iscrizioni presentate per cariche amministrative. Particolarmente colpiti da ciò risulteranno senza dubbio gli amministratori stranieri, spesso non familiari con il funzionamento e l’obbligo di gestione della PEC.

- Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza con più dubbi che certezze”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.01.2025: Con la manovra 2025, sono stati introdotti nuovi obblighi di tracciabilità per le spese di trasferta e rappresentanza, applicabili a partire dal 2025. Tali spese (ad es. vitto, alloggio, viaggio e trasporto) risulteranno deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili, sia quando sostenute direttamente dal professionista sia quando rimborsate a dipendenti o collaboratori. Dal 2025, di conseguenza, i rimborsi di spese analiticamente addebitate al committente non concorrono al reddito del professionista, ma restano indeducibili se sostenute da quest’ultimo. Infine, preme evidenziare che le spese forfetarie restano escluse dagli obblighi di tracciabilità, in quanto considerate compensi deducibili senza necessità di giustificativi.


Giurisprudenza


  • Sentenza Cassazione, SS.UU., n. 31310/2024, commentato in “Minore erede, beneficio di inventario entro dodici mesi dalla maggiore età”, IlSole24Ore del 15.01.2025, pagina 34: Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza in analisi, hanno stabilito che il minorenne, rappresentato da un legale che accetti un’eredità con beneficio d’inventario, acquisisce a tutti gli effetti la qualità di erede. Al compimento della maggiore età, pertanto, tale soggetto non potrà rinunciare all’eredità, anche in assenza di inventario redatto dal rappresentante legale. Tuttavia, l’erede può mantenere il beneficio del limite di responsabilità verso i debiti ereditari completando l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, come previsto dall’articolo 489 del C.c. La decisione risolve un contrasto interpretativo storico: precedenti orientamenti giurisprudenziali avevano sostenuto che il minorenne potesse ancora decidere se accettare o rinunciare all’eredità al compimento del 18° anno. La sentenza conferma invece che l’erede, una volta acquisita tale qualità tramite accettazione del rappresentante legale, non può più dismetterla. La decadenza dal beneficio d’inventario si verifica solo in assenza della redazione dell’inventario entro i termini, comportando che l’erede risponda con il proprio patrimonio personale per eventuali debiti eccedenti l’attivo ereditario.
  • Sentenza Cgt di I grado di Torino n. 1133/2024, commentata in “Trust, il contribuente può chiedere il rimborso dell’atto pagato dal notaio”, Sole24Ore del 13.01.2025, pagina 19: Un contribuente ha diritto a chiedere il rimborso delle imposte legate alla costituzione di un trust, anche se il pagamento è stato effettuato dal notaio a cui l’atto era stato notificato. È quanto stabilito dalla Commissione tributaria di Torino con la recente in commento. Il caso riguardava un trust a cui erano stati trasferiti immobili, denaro e titoli. L’Agenzia delle Entrate aveva richiesto maggiori imposte ipotecarie, catastali e di donazione, notificandole al notaio, che le aveva pagate. Successivamente, il disponente del trust ha contestato la legittimità della richiesta, sostenendo che le imposte erano state calcolate erroneamente. In particolare, l’Agenzia aveva applicato il principio di “tassazione in entrata” al momento del trasferimento dei beni nel trust, anziché quello di “tassazione in uscita”, che si applica alla realizzazione finale del trust. La Commissione ha riconosciuto il diritto a chiedere il rimborso, chiarendo che il pagamento effettuato dal notaio non esaurisce il rapporto tributario, e che la tassazione in entrata è ormai superata dalla normativa attuale.

Prassi


  • Comunicazione Registro imprese di Milano, commentata in “La Pec della società è anche domicilio digitale degli amministratori”, IlSole24Ore del 16.01.2025, pagina 35: Il Registro imprese di Milano ha stabilito che l’indirizzo di Pec della società può essere utilizzato dagli amministratori come proprio domicilio digitale. Questo vale sia per le società di persone che di capitali e si applica all’iscrizione delle nomine degli amministratori, anche se avvengono contestualmente all’atto costitutivo. Questa soluzione, comunicata sul sito del Registro imprese, rappresenta un’interpretazione della normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che aveva inizialmente portato alla sospensione delle iscrizioni prive della Pec individuale degli amministratori. Il principio si basa sull’idea che il domicilio digitale sia l’equivalente virtuale del domicilio fisico, già eleggibile presso la sede della società. La decisione risolve problemi pratici generati dalla nuova norma, soprattutto in situazioni complesse, come Consigli di amministrazione numerosi o la gestione della Pec per amministratori stranieri, per i quali questo strumento non è sempre familiare o facilmente accessibile. Sebbene il provvedimento faccia esplicito riferimento alle nomine nell’atto costitutivo, si ritiene applicabile anche alle cariche conferite in momenti successivi della vita societaria.
  • Risposta ad interpello n. 4 del 13.01.2025, commentata in “Imponibili gli interessi da indennizzo per il contratto”, IlSole24Ore del 14.01.2025, pagina 31: Gli interessi versati a un privato come compensazione per costi sostenuti in esecuzione di un contratto poi risolto sono soggetti a imposizione IRPEF. Questo è quanto emerge dalla risposta in oggetto dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso esaminato, lo scioglimento consensuale di un contratto per la costruzione di uno yacht ha portato il committente a ricevere un rimborso dei costi già sostenuti (non imponibili poiché si tratta di semplici restituzioni) e ulteriori importi: un indennizzo per inflazione sulle somme anticipate e un compenso per la risoluzione del contratto. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il compenso per lo scioglimento rientra tra i redditi diversi, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l, del TUIR, poiché deriva dall’assunzione dell’obbligo di fare, non fare o permettere. Inoltre, l’indennizzo finanziario, sebbene accessorio al rimborso, è considerato anch’esso un compenso per la risoluzione contrattuale e, pertanto, imponibile.

Dottrina e Attualità

  • Credito di imposta sui dividendi esteri con doppia condizione”, IlSole24Ore del 16.01.2025, pagina 34: La Commissione Norme di comportamento di Aidc Milano, con la norma n. 227, ha chiarito che il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori è riconosciuto se l’assoggettamento all’imposta sostitutiva è obbligatorio secondo la legge italiana e se la Convenzione contro le doppie imposizioni non nega esplicitamente tale possibilità. La Cassazione, con una serie di sentenze, ha confermato peraltro già confermato questa interpretazione, evidenziando, in un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, che in assenza di una richiesta esplicita del contribuente per l’imposta sostitutiva, le imposte estere sono detraibili. Questo principio è stato applicato in un caso specifico riguardante un contribuente con partecipazioni non qualificate in una partnership statunitense, che aveva cercato di compensare l’imposta sostitutiva con il credito d’imposta per le tasse già pagate negli USA.  
  • Domicilio fiscale in Italia, il rebus dei legami affettivi, IlSole24Ore del 13.01.2025, pagina 18: La nozione di residenza fiscale, come noto, è stata modificata dal Dlgs 209/2023, con effetto dal 2024, ponendo al criterio del domicilio un ruolo centrale. Di conseguenza, le relazioni personali e familiari assumono ora dirimente rilevanza. Sul punto, la circolare 20/E/2024 chiarisce infatti che, ove il domicilio sia mantenuto in Italia per la maggior parte dell’anno, ciò risulta sufficiente per determinarne la residenza fiscale. A tal proposito, come anticipato, si evidenzia che il domicilio viene inteso come il luogo principale delle relazioni affettive, superando la vecchia definizione legata agli affari. Questa innovazione punta a ridurre il contenzioso, ma presenta incertezze: le relazioni familiari sono più stabili, mentre quelle personali possono essere fluide e mutevoli. L’Agenzia ha anche incluso l’appartenenza a circoli sociali come possibile indicatore, ampliando il criterio in modo opinabile. Inoltre, casi pratici complessi, come la presenza di figli e coniugi in Paesi diversi, potrebbero generare sovrapposizioni con altri criteri di residenza. Nonostante l’intento semplificativo, questa novità rischia di introdurre nuove ambiguità, specialmente nel distinguo con i criteri già esistenti.
  • Presenza nel territorio, restano ancora ignorate le cause di forza maggiore, IlSole24Ore del 13.01.2025, pagina 18: Nel contesto relativo al nuovo criterio per determinare la residenza fiscale, rileva la presenza effettiva nel territorio dello Stato per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili), includendo anche frazioni di giorno. Questo criterio si aggiunge agli altri previsti e viene considerato sufficiente, anche se non continuativo, per stabilire la residenza. A tal proposito, la circolare 20/E/2024 ha fornito istruzioni per applicarlo, specificando che ogni frazione di presenza sul territorio debba essere oggetto di rilevazione, rendendo immediata, almeno teoricamente, la verifica. Tuttavia, non sono state considerate le cause di forza maggiore: chiunque sia fisicamente presente oltre il limite diventa residente, anche se si tratta di studenti, turisti a lungo termine, o persone costrette a rimanere per motivi eccezionali, come degenze ospedaliere o assistenza familiare. Nonostante alcune eccezioni minori, come gli scali aeroportuali o i transiti brevi, il criterio rimane rigido, ignorando situazioni in cui la presenza non riflette una reale volontà di risiedere in Italia.


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