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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 1 al 7 marzo 2025

Scritto da Fidinam News | 07/03/2025

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione


  • Legge di Bilancio 2025, commentata in: "Assegnazione agevolata anche per immobili a destinazione mutata”, Il Quotidiano del Commercialista del 4.03.2025: Le disposizioni fiscali della Legge di bilancio 2025 relative alle agevolazioni per l'assegnazione e cessione di beni ai soci, nonché alla trasformazione in società semplice, richiamano dei requisiti con riferimento, ad esempio, ai beni agevolati: si tratta di beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, esclusi quelli strumentali per destinazione. La natura del bene deve essere valutata al momento dell'operazione e un cambiamento di destinazione del bene non è considerato abusivo se finalizzato al risparmio fiscale. A tal proposito, le operazioni di conferimento d'azienda seguite da assegnazione di beni potrebbero sollevare problematiche di elusione fiscale se finalizzate esclusivamente ad ottenere il regime agevolato, senza un reale cambiamento nella destinazione del bene. In aggiunta, i beni locati o in comodato, non utilizzati direttamente nell'attività imprenditoriale, come quelli locati o concessi in comodato, sono comunque considerati agevolabili, in quanto non strumentali per destinazione.
  • DM del 30 gennaio 2024, commentato in: Imprese agricole fuori dalle polizze catastrofali”, IlSole24Ore del 5.03.2025, pagina 33: L'obbligo in analisi riguarda generalmente le imprese iscritte nel Registro, ma l'articolo 1 del DM in oggetto non include le imprese agricole, anche se queste sono tenute all'iscrizione. Nel dettaglio, l’esonero delle imprese agricole è giustificato dal carattere speciale della normativa che regola il settore agricolo, nonostante sia caratterizzato da rischi maggiori in relazione a calamità atmosferiche. Infatti, le imprese agricole risultano coperte dal fondo mutualistico istituito per i danni derivanti da calamità naturali. Tuttavia, per le imprese che svolgono sia attività agricole che commerciali, è difficile monitorare il debito adempimento dell’obbligo in oggetto, in quanto dipende dalla prevalenza dell’attività agricola, il cui accertamento nel concreto risulta alquanto complesso.

 

 

Giurisprudenza


  • Sentenza Corte di Cassazione n. 2950/2025, commentata in “Sanzioni tributarie e favor rei limitato: parola per ora alle Corti di merito, IlSole24Ore del 3.03.2025, pagina 20: Il Dlgs 87/2024 introduce un nuovo regime sanzionatorio più favorevole al contribuente, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in deroga al principio generale che prevede l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. Questa limitazione potrebbe essere considerata incostituzionale per diversi motivi: (i) una possibile violazione dell'articolo 76 della Costituzione per eccesso di delega; (ii) una violazione del principio di uguaglianza sostanziale; e (iii) una contrarietà al principio della retroattività della lex mitior. Sul punto, la Corte di Cassazione, pur avendo escluso l'illegittimità della norma in una recente sentenza, con la decisione in analisi ha rinviato la questione al Giudice di merito, al fine che possa vagliare l’opportunità di adire la Corte costituzionale.
  • Sentenza Corte di Cassazione n. 42611/2024, commentata in “Le Srl unipersonali non sfuggono alle norme sulla responsabilità”, IlSole24Ore del 3.03.2025, pagina 24: Le società a responsabilità limitata unipersonali sono soggette alle norme sulla responsabilità da reato degli enti, in quanto dotati di personalità giuridica e distinti dalla persona fisica dell’unico socio. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 42611 del 2024, che conferma l'inclusione delle Srl unipersonali nella disciplina della responsabilità da reato, a differenza delle imprese individuali che non rientrano in tale sistema per la mancanza della dualità tra il soggetto giuridico e la persona fisica. Nel dettaglio, il Dlgs 231/2001 stabilisce che la disciplina si applica a tutti gli enti con personalità giuridica, incluse le società, anche se prive di personalità giuridica, a meno che non emerga una specifica situazione che faccia considerare l’ente come non autonomo rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato.
  • Ordinanza interlocutoria Corte di Cassazione n. 5714/2025, commentata in “Valenza della sentenza penale nel processo tributario alle Sezioni Unite”, Il Quotidiano del Commercialista del 5.03.2025: La Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 5714, ha chiesto un pronunciamento delle Sezioni Unite sulla valenza del giudicato penale nel processo tributario. Due sono i punti principali in discussione: (i) se l’efficacia del giudicato penale sia limitata alle sole sanzioni tributarie o se riguardi anche l’accertamento dell’imposta; e (ii) gli effetti della sentenza penale di assoluzione. Con particolare riferimento a questo aspetto, la Cassazione con la sentenza n. 3800/ 2025 ha limitato l'efficacia del giudicato penale assolutorio esclusivamente alle sanzioni tributarie, mentre per l'accertamento dell’imposta la sentenza penale assolutoria è considerata solo come un elemento di prova, non vincolante. A tal proposito, diverso orientamento giurisprudenziale riconosce l’efficacia del giudicato penale anche per l'accertamento dell'imposta, a condizione che riguardi gli stessi fatti materiali. Pertanto, la contrapposizione di queste due linee di pensiero ha portato alla remissione degli atti al Primo Presidente per una decisione delle Sezioni Unite.
  • Sentenza della Cgt della Liguria n. 680/2024, commentata in “Chiarimenti su valore delle quote di spa in successione e mutamenti sopravvenuti”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.03.2025: La Corte tributaria della Liguria ha stabilito che tra i “mutamenti sopravvenuti” possono essere inclusi anche gli eventi che, pur formalizzati dopo l’apertura della successione (come un bilancio approvato successivamente alla morte di un socio), riflettono situazioni già emerse prima del decesso, come nel caso di un accordo di risanamento e ristrutturazione del debito. La Corte ha riconosciuto che la significativa perdita di valore della società, documentata da un bilancio successivo, era in realtà il risultato di eventi già iniziati prima della morte del socio, e quindi rilevante per la valutazione delle quote. In sintesi, la Corte ha confermato che i mutamenti sopravvenuti possono includere eventi, anche successivi all’apertura della successione, se questi riflettono situazioni precedenti alla morte del socio, come nel caso di risanamenti aziendali già in corso.

Prassi


  • Bozze Modello Redditi PF, commentate in Impatriati con redditi agevolati fino a 600.000 euro nel modello REDDITI PF”, Il Quotidiano del Commercialista del 3.03.2025: Le bozze del modello REDDITI PF 2025 accolgono le modifiche relative al nuovo regime fiscale per gli impatriati di cui all'art. 5 del D.lgs. 209/2023. Il nuovo regime prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati a lavoro dipendente e di lavoro autonomo siano agevolati al 50% (rispetto al 70% del regime precedente), fino a un limite di reddito annuo di 600.000 euro. In aggiunta, in presenza di un figlio minore residente in Italia, la detassazione arriva al 60%. Le istruzioni per i quadri RC ed RE del modello REDDITI PF 2025 aggiornano i codici da indicare per usufruire di queste agevolazioni: (i) il codice 16 per l'agevolazione al 50%; e (ii) il codice 17 per quella al 60%. Inoltre, il quadro RE introduce i codici 8 e 9 per identificare i redditi che beneficiano dell'agevolazione. Coerentemente, i redditi eccedenti il limite di 600.000 euro vanno separati e indicati nel rigo RE21, colonna 3, per garantire che solo la parte che non supera tale limite possa godere dell'agevolazione fiscale.
  • Risposta ad interpello n. 56/2025, commentata in Non deducibili gli interessi per il ravvedimento speciale, IlSole24Ore del 4.03.2025, pagina 45: La risposta in analisi chiarisce che gli interessi pagati dai professionisti nell'ambito del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, sia con le norme precedenti che con quelle modificate dal Dlgs 192/2024. Questo perché gli interessi sono considerati di natura moratoria e derivano da un inadempimento fiscale; quindi, non sono ritenuti inerenti alla produzione del reddito professionale. Questa posizione si allinea con l'ordinanza della Cassazione 28740/2022, ma solleva dubbi rispetto al trattamento fiscale degli interessi compensativi, come quelli versati in occasione di conciliazione o accertamento con adesione, che invece sono deducibili per le imprese. La distinzione tra questi tipi di interessi non sembra giustificata, considerando che sia il ravvedimento che l'accertamento con adesione riguardano l'adempimento tardivo di un obbligo fiscale.
  • Risposta ad interpello n. 64/2025, commentata in “Limiti per la stabile organizzazione personale ai fini IVA, Il Quotidiano del Commercialista del 5.03.2025: L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in analisi, ha chiarito che l'attività di consulenza e assistenza tecnica post-vendita, svolta da una persona fisica in Italia per conto di una società tedesca, non costituisce una stabile organizzazione ai fini IVA. Questo significa che l'eventuale presenza di un dipendente italiano non implica automaticamente l'esistenza di una S.O. in Italia per la società tedesca, che non risulta quindi qualificata come debitore d'imposta per gli acquisti intracomunitari. L’Agenzia ha sottolineato che, per qualificare una S.O. ai fini IVA, è necessario che vi sia una struttura sufficiente in termini di risorse umane e tecniche. Nel caso specifico, il dipendente italiano non soddisfa tali requisiti, non partecipando direttamente agli acquisti intracomunitari.
  • Risposta ad interpello n. 66/2025, commentata in “Niente nesso causale per i nuovi impatriati”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.03.2025: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in analisi, segna un cambiamento importante rispetto al precedente regime degli impatriati, dichiarando che non è più necessario un collegamento “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa. Questo rappresenta un allentamento delle condizioni precedenti, che favorisce i contribuenti i quali, pur trasferendo la propria residenza fiscale in Italia, non iniziano immediatamente a lavorare per un datore di lavoro italiano, ma lo fanno solo successivamente. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per beneficiare delle agevolazioni previste dal nuovo regime degli impatriati, il requisito di residenza estera per almeno tre periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia deve essere soddisfatto, ma non è necessario che il lavoratore inizi immediatamente un’attività lavorativa per poter beneficiare delle agevolazioni.


Dottrina e Attualità

 

  • Paesi black list in tre elenchi. Vale la data di sostenimento dei costi”, IlSole24Ore del 2.03.2025, pagina 18: Nel 2024, il Consiglio dell'UE ha modificato la black list due volte, rimuovendo alcuni Stati (Bahamas, Belize, Seychelles, Turks e Caicos dal 26 febbraio, e Antigua e Barbuda dal 18 ottobre). L'efficacia di queste modifiche è legata alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, mentre per il contribuente italiano è rilevante la data del sostenimento del costo. Per esempio, le operazioni con fornitori di Antigua saranno soggette a monitoraggio per i costi sostenuti fino al 17 ottobre 2024, mentre dopo quella data non sarà necessaria alcuna evidenza. La mancata o incompleta dichiarazione delle spese comporta una sanzione del 10% dell'importo, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. Se c'è anche una violazione del limite del valore normale, si applicherà una sanzione aggiuntiva per dichiarazione infedele. Per determinare se un'operazione rientra nella black list, è rilevante solo il Paese del fornitore diretto, non la residenza della controllante.
  • Abuso del diritto, più tutele al socio sulla distribuzione rinviata dell’utile”, IlSole24Ore del 5.03.2025, pagina 34: L'atto di indirizzo del 27 febbraio, riguardante l'abuso del diritto, non fornisce nuove definizioni chiare e concrete, a causa dell'indeterminatezza delle fattispecie nel contesto dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente. L'atto si concentra esclusivamente sugli aspetti sostanziali dell'abuso, ma non affronta altre problematiche, come l'uso errato della clausola antiabuso. Un punto rilevante dell'atto è il tentativo di chiarire il concetto di "vantaggio fiscale", includendo anche il rinvio della tassazione, che potrebbe essere considerato un vantaggio, anche se questo lascia ampio spazio alla discrezionalità del verificatore. Inoltre, l'atto chiarisce come debba essere condotta l'indagine sulla natura indebita del vantaggio fiscale. Nel caso di operazioni singole, va esaminata la ratio della norma applicata, mentre in operazioni più complesse occorre considerare anche i principi dell'ordinamento tributario, come il principio di continuità dei valori fiscali e il divieto di doppia deduzione. Infine, si afferma che non vi è abuso quando esistono alternative equivalenti e che è legittimo per il contribuente cercare di ottenere vantaggi fiscali nel rispetto delle norme.



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