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Risalita di dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata: la trappola italiana

Scritto da Fidinam News | 20/02/26

In un contesto sempre più internazionalizzato e orientato alla diversificazione dei business, nel patrimonio globale di imprenditori e holding residenti in Italia i dividendi esteri rappresentano spesso una leva di rendimento “naturale”: il canale fisiologico attraverso cui avviene la risalita dei redditi generati dalle attività verso l’investitore o la capogruppo.

In tale contesto, tuttavia, quando il dividendo proviene da un veicolo localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, servono accorgimenti mirati per sfruttare appieno i vantaggi del contesto estero senza innescare effetti indesiderati in Italia. In mancanza di un’impostazione corretta, l’effetto può essere un vero boomerang: ciò che sembrava efficiente può incardinare un aggravio fiscale in Italia, con impatti immediati su cash-flow e con un’elevata esposizione a contestazioni.

 


Paese a fiscalità privilegiata: il “tax rate test” del 50%

Un Paese è considerato a fiscalità privilegiata, ai fini della disciplina italiana, quando il livello di tassazione applicato all’estero — anche attraverso un regime di vantaggio — risulta inferiore di oltre il 50% rispetto a quello che si avrebbe in Italia.

Di conseguenza, non esiste una “lista” valida per tutti: la valutazione va fatta caso per caso, considerando Paese, soggetto coinvolto, business svolto ed eventuali regimi agevolativi applicati all’estero. È qui che uno studio ad hoc fa la differenza: consente di anticipare i rischi e adottare i rimedi giusti prima che un’opportunità di business si trasformi in un tax rate cross-border effettivo più alto di quello che si pagherebbe in Italia, facendo venire meno (anche economicamente) il senso di operare all’estero.




Shareholder società italiana

Per una società italiana (soggetto IRES – 24%), in regime ordinario i dividendi esteri “di investimento” beneficiano della riduzione del 95% della base imponibile: l’imposizione effettiva è pari al 1,2%. La logica è chiara: mitigare la doppia imposizione, a condizione che all’estero sia stata applicata un’imposizione “coerente”.

Se però i dividendi provengono da un Paese/regime a fiscalità privilegiata, il binario cambia: la regola di base viene disapplicata e il dividendo può risultare interamente imponibile, quindi con imposizione effettiva pari al 24%.

In tale ipotesi il boomerang è immediato: si ipotizzi che l’utile sia stato tassato all’estero al 9% (Dubai) e che, per effetto della disciplina italiana, il relativo dividendo venga tassato in risalita al 24%. Il risultato è un tax rate complessivo con un effetto paradossale: l’operazione nel suo complesso sarebbe stata più efficiente in Italia.




Shareholder persona fisica residente in Italia

Per la persona fisica, il binario tipico è l’imposta sostitutiva: ritenuta del 26% a titolo d’imposta sull’intero dividendo.

Diversamente, se la fonte è “privilegiata”, l’impatto può cambiare in modo drastico, soprattutto per partecipazioni non quotate: la ritenuta del 26% opera a titolo d’acconto e il reddito concorre integralmente a IRPEF con aliquote progressive (quindi potenzialmente fino al 43%, alla stregua di un reddito di lavoro). In questi casi, inutile evidenziare che la “risalita” del dividendo perda immediatamente efficienza.




Le esimenti: la vera leva di pianificazione

La normativa consente tuttavia di mitigare le penalizzazioni evidenziate, dimostrando, in alternativa, una delle due esimenti:

Esimente (a) – attenua l’impatto

Dimostrare che la partecipata estera svolge un’attività economica effettiva, supportata da personale, locali, attrezzature e attivi.

Società (IRES): regime “semi-PEX” → imponibile al 50%: l’imposizione effettiva è pari al 12%

Persona fisica: imponibilità IRPEF 100%, ma con maggiore solidità dell’impianto difensivo (e, in alcuni casi, riflessi sulla gestione dei crediti)

Esimente (b) – riporta il dividendo nel binario ordinario

Dimostrare che la partecipazione non è stata utilizzata per “localizzare” utili in un Paese a bassa tassazione: i redditi sono generati da un’attività reale e seguono una logica economica.

Società (IRES): ritorno al regime naturale → imponibile 5%

Persona fisica: ritorno al regime naturale → 26% a titolo d’imposta

Le esimenti si dimostrano con documentazione, ma la vera messa in sicurezza passa dall’interpello: una volta ottenuta risposta positiva, l’Agenzia è vincolata sul caso rappresentato e, finché i presupposti restano invariati, si opera con una “luce verde” al riparo da contestazioni.

 




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Con sedi in tutto il mondo, FIDINAM supporta quotidianamente clienti internazionali nella gestione di patrimoni complessi, nella pianificazione fiscale e nell’adeguamento a normative in continua evoluzione. Un approccio multidisciplinare e cross-border ci consente di affiancare in modo proattivo privati, imprenditori e family office nella gestione conforme e lungimirante del patrimonio globale.

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro ed Egidio Bertolozzi del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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