In un contesto sempre più internazionalizzato e orientato alla diversificazione dei business, nel patrimonio globale di imprenditori e holding residenti in Italia i dividendi esteri rappresentano spesso una leva di rendimento “naturale”: il canale fisiologico attraverso cui avviene la risalita dei redditi generati dalle attività verso l’investitore o la capogruppo.
In tale contesto, tuttavia, quando il dividendo proviene da un veicolo localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, servono accorgimenti mirati per sfruttare appieno i vantaggi del contesto estero senza innescare effetti indesiderati in Italia. In mancanza di un’impostazione corretta, l’effetto può essere un vero boomerang: ciò che sembrava efficiente può incardinare un aggravio fiscale in Italia, con impatti immediati su cash-flow e con un’elevata esposizione a contestazioni.
Un Paese è considerato a fiscalità privilegiata, ai fini della disciplina italiana, quando il livello di tassazione applicato all’estero — anche attraverso un regime di vantaggio — risulta inferiore di oltre il 50% rispetto a quello che si avrebbe in Italia.
Di conseguenza, non esiste una “lista” valida per tutti: la valutazione va fatta caso per caso, considerando Paese, soggetto coinvolto, business svolto ed eventuali regimi agevolativi applicati all’estero. È qui che uno studio ad hoc fa la differenza: consente di anticipare i rischi e adottare i rimedi giusti prima che un’opportunità di business si trasformi in un tax rate cross-border effettivo più alto di quello che si pagherebbe in Italia, facendo venire meno (anche economicamente) il senso di operare all’estero.
Per una società italiana (soggetto IRES – 24%), in regime ordinario i dividendi esteri “di investimento” beneficiano della riduzione del 95% della base imponibile: l’imposizione effettiva è pari al 1,2%. La logica è chiara: mitigare la doppia imposizione, a condizione che all’estero sia stata applicata un’imposizione “coerente”.
Se però i dividendi provengono da un Paese/regime a fiscalità privilegiata, il binario cambia: la regola di base viene disapplicata e il dividendo può risultare interamente imponibile, quindi con imposizione effettiva pari al 24%.
In tale ipotesi il boomerang è immediato: si ipotizzi che l’utile sia stato tassato all’estero al 9% (Dubai) e che, per effetto della disciplina italiana, il relativo dividendo venga tassato in risalita al 24%. Il risultato è un tax rate complessivo con un effetto paradossale: l’operazione nel suo complesso sarebbe stata più efficiente in Italia.
Per la persona fisica, il binario tipico è l’imposta sostitutiva: ritenuta del 26% a titolo d’imposta sull’intero dividendo.
Diversamente, se la fonte è “privilegiata”, l’impatto può cambiare in modo drastico, soprattutto per partecipazioni non quotate: la ritenuta del 26% opera a titolo d’acconto e il reddito concorre integralmente a IRPEF con aliquote progressive (quindi potenzialmente fino al 43%, alla stregua di un reddito di lavoro). In questi casi, inutile evidenziare che la “risalita” del dividendo perda immediatamente efficienza.
La normativa consente tuttavia di mitigare le penalizzazioni evidenziate, dimostrando, in alternativa, una delle due esimenti:
Esimente (a) – attenua l’impatto
Dimostrare che la partecipata estera svolge un’attività economica effettiva, supportata da personale, locali, attrezzature e attivi.
Società (IRES): regime “semi-PEX” → imponibile al 50%: l’imposizione effettiva è pari al 12%
Persona fisica: imponibilità IRPEF 100%, ma con maggiore solidità dell’impianto difensivo (e, in alcuni casi, riflessi sulla gestione dei crediti)
Esimente (b) – riporta il dividendo nel binario ordinario
Dimostrare che la partecipazione non è stata utilizzata per “localizzare” utili in un Paese a bassa tassazione: i redditi sono generati da un’attività reale e seguono una logica economica.
Società (IRES): ritorno al regime naturale → imponibile 5%
Persona fisica: ritorno al regime naturale → 26% a titolo d’imposta
Le esimenti si dimostrano con documentazione, ma la vera messa in sicurezza passa dall’interpello: una volta ottenuta risposta positiva, l’Agenzia è vincolata sul caso rappresentato e, finché i presupposti restano invariati, si opera con una “luce verde” al riparo da contestazioni.
Con sedi in tutto il mondo, FIDINAM supporta quotidianamente clienti internazionali nella gestione di patrimoni complessi, nella pianificazione fiscale e nell’adeguamento a normative in continua evoluzione. Un approccio multidisciplinare e cross-border ci consente di affiancare in modo proattivo privati, imprenditori e family office nella gestione conforme e lungimirante del patrimonio globale.
Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro ed Egidio Bertolozzi del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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