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Riforma delle imposte di successione e donazione in Ticino dal 1.1.24

Scritto da Fidinam News | 21/08/25

Cenni introduttivi sulle imposte di successione e donazione in Ticino

In Svizzera le imposte di successione e di donazione sono di competenza cantonale, i quali possono estendere il diritto di imposizione ai loro Comuni. Esse non sono armonizzate a livello federale e ogni Cantone è libero – entro i limiti posti dalla costituzione e dal diritto federale – di ideare e strutturare queste due imposte nella maniera che ritiene più consona.

In Ticino è il solo Cantone che può prelevare le imposte di successione e di donazione. Tali imposte vengono prelevate al momento del verificarsi degli eventi previsti dalla legge tributaria cantonale.

 

Imposta di successione

L’imposta di successione colpisce le devoluzioni di beni e diritti in seguito al decesso di una persona (vedasi casi di successione legittima o per testamento o per contratto successorio, donazioni per causa di morte, determinati versamenti di prestazioni assicurative in capitale). Il diritto di tassare spetta al Canton Ticino quando il “de cuius" (persona defunta la cui eredità è oggetto di successione) aveva il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone (assoggettamento illimitato) oppure quando la successione si è aperta nel Cantone, oppure in caso di assoggettamento limitato (vale solo per alcuni elementi della successione, vedi ad esempio immobili o stabilimenti d’impresa situati nel Cantone).

Imposta di donazione

L’imposta di donazione colpisce invece le liberalità tra vivi, ovvero i trasferimenti senza una controprestazione (animus donandi). Non si intendono solo le liberalità convenute in contratti di donazione veri e propri, bensì anche quelle in altri tipi di contratti (vedi ad es. contratto misto o simulato) o atti giuridici (vedi ad es. regali, beneficenza, condono di debiti).

Il diritto di tassare spetta al Canton Ticino quando il donante vi ha il domicilio o la dimora al momento del trasferimento (donazione), quando vengono donati immobili situati nel Cantone, quando un donatario con domicilio o dimora fiscale nel Cantone riceve beni mobili da un donante domiciliato all’estero e quando vengono donati stabilimenti d’impresa siti nel Cantone.

 

 

Il calcolo delle imposte di successione e donazione

Si basa su 3 criteri fondamentali:

  1. Il grado di parentela
  2. I coefficienti per ogni grado
  3. Le relative aliquote

La Riforma fiscale ha rivisto alcune aliquote e riposizionato alcuni gradi di parentela in considerazione delle nuove tipologie di famiglie allargate. Particolarmente degno di nota è la nuova aliquota per i concubini (cosiddetti partner consensuali). Anche i figli del partner, nipoti e pronipoti affini, come pure affiliati/affidatari potranno beneficiare di importanti riduzioni dell’aliquota.

Con la Riforma si allinea il Ticino alla media svizzera, si semplifica le procedure e si introducono nuovi strumenti di pianificazione successoria. Molte figure che prima erano tassate quali “non parenti” potranno beneficiare di aliquote ridotte (la nuova aliquota massima sarà del 35% anziché del 41%).

 

 

Sintesi dei principali cambiamenti

  1. Aliquote d’imposta riviste
    • Grado 1 (15,5%): fratelli/sorelle, figliastri/e; include ora anche figli di figliastri, partner consensuali, figli del partner, affiliati e affidatari.
    • Grado 2 (18,5%): nipoti consanguinei; aggiunti nipoti affini, fratellastri/sorellastre senza legami di sangue e abiatici del partner consensuale (= nipoti in linea diretta del partner consensuale).
    • Grado 3 (27%): primi cugini; specificato pronipoti consanguinei e affini; aggiunto zii consanguinei e affini, patrigni/matrigne.
    • Grado 4 (35%): parenti di altro grado; nuovo: cognati, suoceri, altri parenti per affinità; non parenti.

  2. Nuova quota esente generalizzata
    • Fr. 10’000 annui netti per beneficiario/disponente, valida sia per donazioni che successioni.
    • Sostituisce esenzioni specifiche (doni usuali, regali occasionali, libretti di risparmio).

  3. Esenzioni per persone giuridiche
    • Semplificazione criteri: tutte le persone giuridiche con sede in Ticino e scopo pubblico/utilità pubblica/scopo ideale in Svizzera.
    • Possibile esenzione per enti internazionali o fuori Cantone se vi è reciprocità.

  4. Successioni aziendali
    • Riduzione del 50% dell’imposta per trasferimento d’impresa o partecipazioni di controllo (≥51%) con continuità gestionale di almeno 5 anni.
    • Condizioni stringenti e recupero imposta se violati i requisiti.
    • Formula per calcolo del valore aziendale diversa da CIRC28 CSI.
    • Distinzione tra successione aziendale e partecipazioni di collaboratore.

  5. Donazioni miste
    • Definizione di “disproporzione manifesta” (valore superiore di ≥25% rispetto alla controprestazione) con presunzione di liberalità (animus donandi).

  6. Diritto transitorio
    • Nuove regole applicabili solo a successioni e donazioni dopo il 31.12.2023.


Conclusioni

  • La riforma modernizza il sistema, riduce oneri fiscali, amplia le agevolazioni e rende più competitiva la fiscalità ticinese, anche in ottica di attrarre contribuenti e facilitare passaggi generazionali d’impresa.
  • È fondamentale effettuare una pianificazione successoria con debito anticipo e ove necessario è caldamente consigliato presentare dei ruling fiscali prima di implementare progetti di successione aziendale.
     

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Graziella Kähr, Vice direttrice del Centro di competenza fiscale svizzera di Fidinam & Partners.
 

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Fonte: Novità Fiscali N.7 luglio 2025 (Autori: Anna Maestrini, Mattia Carugati)