In Italia, il passaggio generazionale rappresenta una sfida sempre attuale e complessa.
La diffusione capillare di imprese familiari, società di gestione patrimoniale e holding immobiliari rende imprescindibile una pianificazione oculata della trasmissione di quote, partecipazioni e aziende.
Le recenti riforme in materia successoria - e in particolare la modifica dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 - hanno segnato un cambio di passo nel trattamento fiscale nell’ambito dei trasferimenti generazionali.
In termini generali, in materia successoria o donativa, il trasferimento di partecipazioni è soggetto ad imposizione secondo le regole del D.Lgs. 346/1990.
L’ordinamento italiano prevede aliquote e franchigie variabili, a seconda del grado di parentela tra disponente e beneficiario:
Seppur con aliquote decisamente ridotte rispetto ad altri ordinamenti europei, l’impatto patrimoniale potrebbe essere comunque rilevante quando si trasferiscono quote societarie di valore elevato o sono coinvolti più beneficiari.
Oggi, il comma 4-ter dell’art. 3 D.Lgs. 346/199 prevede l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni.
Fino all’intervento legislativo correttivo, la disciplina in esame è stata oggetto di interpretazioni restrittive da parte dell’Amministrazione finanziaria, financo condivise da alcuni precedenti giurisprudenziali. In particolare, prevaleva l’orientamento secondo cui l’agevolazione dovesse applicarsi solo nei casi in cui la società trasferita svolgesse effettivamente un’attività d’impresa.
L’ordinanza della Cassazione n. 6082/2023 ha rappresentato un momento cruciale in questo dibattito: in quel caso, la Corte ha ritenuto che la mera detenzione passiva di partecipazioni in società statiche non potesse rientrare nell’ambito dell’agevolazione, per quanto strutturata per favorire il passaggio generazionale.
Questa interpretazione ha avuto effetti concreti: il trasferimento in esenzione di quote di holding di mero godimento, prive di operatività reale, è stato oggetto di contestazione, rendendo difficile la pianificazione successoria e generando contenziosi gravitanti sull’effettività dell’attività.
Con l’approvazione della riforma di cui al DLgs. 139/2024, il Legislatore ha inteso superare le criticità, depotenziando il requisito dell’attività imprenditoriale e valorizzando il controllo societario come elemento dirimente.
Con il D.Lgs. n. 139/2024, la nuova formulazione normativa distingue in modo chiaro tre casistiche, ciascuna con requisiti propri:
In aggiunta, l’agevolazione è estesa altresì alle società estere, purché con sede in un Paese UE e che sussistano tutti i presupposti sopra richiamati.
Il passaggio generazionale non è più solo una questione di eredità, ma un vero e proprio processo di pianificazione strategica.
Le recenti modifiche normative, culminate con la riforma dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990, rappresentano un’evoluzione importante nel panorama fiscale italiano: superano vecchie rigidità interpretative, valorizzano anche i veicoli societari di mera gestione e favoriscono la continuità del patrimonio familiare in modo strutturato e fiscalmente efficiente.
Una pianificazione tempestiva e consapevole, costruita su basi giuridiche solide e una visione lungimirante, non solo tutela i beni familiari, ma stabilizza la governance del futuro.
Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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