La nuova legge ha esteso i benefici per il carried interest a qualsiasi persona fisica fiscalmente residente in Lussemburgo che fornisca servizi di gestione effettivi ad un FIA. A differenza del regime precedente, la Legge si applica sia alle persone fisiche già residenti in Lussemburgo sia a quelle di recente arrivo. La nuova legge ha ampliato la gamma di persone fisiche che possono beneficiare del nuovo regime fiscale, estendendone i benefici a chiunque sia direttamente o indirettamente coinvolto nella gestione effettiva del FIA (escludendo però chi svolge funzioni meramente amministrative) e identificando alcune categorie ben precise.
Soggetti che svolgono un ruolo di gestione degli investimenti per il FIA in base a un contratto di lavoro dipendente o in qualità di socio, gestore o amministratore.
Soggetti che agiscono in qualità di fornitori di servizi coinvolti nella gestione del FIA in base a un contratto di consulenza.
Il carried interest può essere ricevuto esclusivamente in base a un accordo contrattuale (generalmente concesso a titolo gratuito) oppure può essere connesso ad una partecipazione “ordinaria” diretta o indiretta al FIA (generalmente acquisita al costo).
La nuova legge prevede che il carried interest possa essere percepito progressivamente man mano che le attività sottostanti del fondo vengono realizzate (in precedenza invece era disponibile solo una volta che tutti gli investitori avessero recuperato il loro investimento iniziale). Rimangono comunque in vigore meccanismi di salvaguardia per proteggere gli investitori e garantire il ritorno del loro capitale (quali ad esempio accordi di deposito a garanzia e clausole di "claw back")
Il reddito da carried interest può ora essere corrisposto al beneficiario direttamente dal Fondo o indirettamente tramite la management company e dal punto di vista fiscale sarà trattato alla stessa maniera.
Il carried interest percepito in base a un accordo contrattuale sarà tassato come reddito straordinario, beneficiando dell'aliquota agevolata pari ad un quarto dell'aliquota globale standard del reddito individuale, risultante in una tassazione massima pari all'11,45% circa.
Il carried interest percepito in relazione a una partecipazione detenuta in un FIA sarà completamente esente da imposte a condizione che la partecipazione nel FIA (o in entità fiscalmente opache sottostanti, nel caso il fondo fosse fiscalmente trasparente) sia detenuta per più di 6 mesi e non ecceda la soglia del 10%. L’ulteriore reddito derivante dalla partecipazione al fondo invece sarà tassabile secondo il regime generale.
A differenza del regime precedente, la Legge si applica indipendentemente dalla forma giuridica e dal relativo trattamento fiscale lussemburghese del FIA e pertanto il carried interest percepito beneficerà del nuovo trattamento fiscale favorevole, indipendentemente dalla natura del reddito sottostante percepito dal FIA fiscalmente trasparente.
Per ulteriori informazioni, è a disposizione il nostro esperto Fabrizio Ghidini Associate Partner e responsabile del Centro di Competenza Fiscale Internazionale di Fidinam & Partners.