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EU INC. e il "28° Regime": opportunità e sfide per le Imprese Europee

Scritto da Fidinam News | 24/09/26

“EU INC.”: Il “28° Regime” e le implicazioni per la strutturazione societaria nell’UE
Il 18 marzo 2026 la Commissione Europea ha pubblicato la proposta legislativa relativa a “EU Inc.”, una nuova forma societaria opzionale valida a livello europeo, che costituisce il fulcro del cosiddetto “28° regime”. Tale concetto fa riferimento a un quadro giuridico sovranazionale che si affianca ai 27 regimi nazionali, offrendo alle imprese la possibilità di operare secondo un insieme unico e armonizzato di regole all’interno dell’Unione Europea. L’iniziativa mira a superare le barriere strutturali del mercato unico e a rafforzare la competitività dell’UE, facilitando la crescita delle imprese su scala transfrontaliera.

 

 

Contesto

La proposta si inserisce nel più ampio dibattito sulla competitività europea, anche alla luce del recente “rapporto Draghi sulla competitività in UE”, che ha evidenziato gli svantaggi strutturali delle imprese europee rispetto a quelle estere, ed in particolare statunitensi. La principale criticità emersa è la frammentazione dei quadri normativi e regolamentari tra i diversi Stati membri, che comporta un aumento dei costi di compliance e limita le capacità di espansione delle imprese.

 

Il quadro giuridico e caratteristiche della “EU Inc.”

“EU Inc.” si configura come una forma giuridica armonizzata, assimilabile a una società a responsabilità limitata dotata di personalità giuridica, iscritta nel registro delle imprese dello Stato membro prescelto come sede legale. Il regime prevede un modello di governance semplificato e meno oneroso rispetto a molti ordinamenti nazionali, con una struttura del capitale flessibile, priva di requisiti minimi di conferimento. Le azioni sono dematerializzate e registrate in un sistema digitalizzato, aumenti di capitale e trasferimenti di quote sono disciplinati da procedure snelle, rendendo il modello particolarmente adatto a imprese finanziate da venture capital.

Elemento distintivo è il ciclo di vita interamente digitalizzato, la costituzione avviene online entro 48 ore, tramite un’interfaccia centralizzata a livello UE, con costi contenuti e documentazione standardizzata. Anche le operazioni societarie (decisioni dei soci, modifiche del capitale, adempimenti) sono gestite in modalità digitale, eliminando la necessità di presenza fisica o di molteplici intermediari.

Elemento centrale è il Registro Europeo e il principio del “once-only”, che consente la trasmissione unica dei dati societari e la loro condivisione automatica tra autorità nazionali, incluse quelle fiscali. Ciò riduce le duplicazioni amministrative nelle operazioni transfrontaliere e semplifica l’interazione tra registri, anche attraverso il sistema BRIS (Business Registers Interconnection System), che consente lo scambio di informazioni tra registri delle imprese.

“EU Inc.” prevede inoltre:

    • Libertà di stabilimento, con possibilità di scegliere lo Stato membro di costituzione senza requisiti discriminatori (quali obblighi di presenza locale o apertura di conti bancari);
    • Sistema europeo di stock option, con tassazione differita al momento della realizzazione;
    • Procedure semplificate di insolvenza e liquidazione, digitalizzate e con tempi ridotti anche per il rilascio delle certificazioni fiscali.

Dal punto di vista fiscale, l’utilizzo di “EU Inc.” non incide sui regimi tributari nazionali, restando applicabili le regole su residenza fiscale, stabile organizzazione e allocazione dei redditi nei diversi ordinamenti coinvolti. Sebbene “EU Inc.” armonizzi il diritto societario, non introduce un sistema fiscale comune. Il regime si affianca, pertanto, ad altre iniziative europee: in particolare BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation) e Head Office Tax (HOT), ancora in fase di proposta, volte a intervenire sulla determinazione della base imponibile e sui meccanismi di compliance, nonché a Pillar Two, già operativo, che stabilisce un livello minimo di imposizione per i gruppi multinazionali.

 

Attuazione

La proposta seguirà la procedura legislativa ordinaria ai sensi dell’articolo 114 TFUE, con adozione a maggioranza qualificata in Consiglio e coinvolgimento del Parlamento Europeo.
Il negoziato è atteso nel 2026, con possibile accordo politico entro fine anno. Successivamente sarà necessario procedere all’attuazione nei singoli Stati membri e allo sviluppo delle infrastrutture digitali di supporto, incluso il Registro Centrale Europeo, prima dell’entrata in vigore operativa del regime.

Di conseguenza, “EU Inc.” è destinata ad assumere rilievo nella strutturazione delle attività transfrontaliere, in particolare in combinazione con le misure fiscali europee esistenti e future.

 

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