“EU INC.”: Il “28° Regime” e le implicazioni per la strutturazione societaria nell’UE
Il 18 marzo 2026 la Commissione Europea ha pubblicato la proposta legislativa relativa a “EU Inc.”, una nuova forma societaria opzionale valida a livello europeo, che costituisce il fulcro del cosiddetto “28° regime”. Tale concetto fa riferimento a un quadro giuridico sovranazionale che si affianca ai 27 regimi nazionali, offrendo alle imprese la possibilità di operare secondo un insieme unico e armonizzato di regole all’interno dell’Unione Europea. L’iniziativa mira a superare le barriere strutturali del mercato unico e a rafforzare la competitività dell’UE, facilitando la crescita delle imprese su scala transfrontaliera.
“EU Inc.” si configura come una forma giuridica armonizzata, assimilabile a una società a responsabilità limitata dotata di personalità giuridica, iscritta nel registro delle imprese dello Stato membro prescelto come sede legale. Il regime prevede un modello di governance semplificato e meno oneroso rispetto a molti ordinamenti nazionali, con una struttura del capitale flessibile, priva di requisiti minimi di conferimento. Le azioni sono dematerializzate e registrate in un sistema digitalizzato, aumenti di capitale e trasferimenti di quote sono disciplinati da procedure snelle, rendendo il modello particolarmente adatto a imprese finanziate da venture capital.
Elemento distintivo è il ciclo di vita interamente digitalizzato, la costituzione avviene online entro 48 ore, tramite un’interfaccia centralizzata a livello UE, con costi contenuti e documentazione standardizzata. Anche le operazioni societarie (decisioni dei soci, modifiche del capitale, adempimenti) sono gestite in modalità digitale, eliminando la necessità di presenza fisica o di molteplici intermediari.
Elemento centrale è il Registro Europeo e il principio del “once-only”, che consente la trasmissione unica dei dati societari e la loro condivisione automatica tra autorità nazionali, incluse quelle fiscali. Ciò riduce le duplicazioni amministrative nelle operazioni transfrontaliere e semplifica l’interazione tra registri, anche attraverso il sistema BRIS (Business Registers Interconnection System), che consente lo scambio di informazioni tra registri delle imprese.
“EU Inc.” prevede inoltre:
Dal punto di vista fiscale, l’utilizzo di “EU Inc.” non incide sui regimi tributari nazionali, restando applicabili le regole su residenza fiscale, stabile organizzazione e allocazione dei redditi nei diversi ordinamenti coinvolti. Sebbene “EU Inc.” armonizzi il diritto societario, non introduce un sistema fiscale comune. Il regime si affianca, pertanto, ad altre iniziative europee: in particolare BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation) e Head Office Tax (HOT), ancora in fase di proposta, volte a intervenire sulla determinazione della base imponibile e sui meccanismi di compliance, nonché a Pillar Two, già operativo, che stabilisce un livello minimo di imposizione per i gruppi multinazionali.
La proposta seguirà la procedura legislativa ordinaria ai sensi dell’articolo 114 TFUE, con adozione a maggioranza qualificata in Consiglio e coinvolgimento del Parlamento Europeo.
Il negoziato è atteso nel 2026, con possibile accordo politico entro fine anno. Successivamente sarà necessario procedere all’attuazione nei singoli Stati membri e allo sviluppo delle infrastrutture digitali di supporto, incluso il Registro Centrale Europeo, prima dell’entrata in vigore operativa del regime.
Di conseguenza, “EU Inc.” è destinata ad assumere rilievo nella strutturazione delle attività transfrontaliere, in particolare in combinazione con le misure fiscali europee esistenti e future.
Per ulteriori informazioni, è a disposizione il nostro esperto Marcello Testa del Centro di Competenza Corporate Services di Fidinam & Partners.