Le recenti pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo – in particolare le sentenze Ferrieri e Bonassisa C. Italia dello scorso 8 gennaio 2026 ed Edilsud 2014 Srl semplificata e Ferreri C. Italia dello scorso 5 marzo 2026 – si inseriscono in un orientamento ormai consolidato[1] relativo alla compatibilità della normativa italiana in materia di accertamenti fiscali con l’art. 8 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
Il nucleo delle pronunce riguarda la compatibilità della disciplina italiana che regola l’accesso ai dati e ai locali del contribuente, finalizzato alla verifica dell’adempimento degli obblighi fiscali, con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantito dallo stesso art. 8 CEDU.
Nel caso Ferrieri e Bonassisa, nell’esaminare l’accesso ai dati bancari da parte dell’Amministrazione Finanziaria Italiana, la Corte, pur riconoscendo la legittimità dell’obiettivo di contrasto all’evasione fiscale, ha ritenuto che il quadro normativo italiano non soddisfi i requisiti dell’art. 8 CEDU; nello specifico, infatti, esso conferisce alle Autorità Fiscali un potere di accesso caratterizzato da ampia discrezionalità e privo di limiti sufficientemente chiari, senza prevedere un controllo indipendente preventivo né un rimedio giurisdizionale effettivo successivo.
Con la successiva sentenza Edilsud e Ferreri, nella quale è stata esaminata la fattispecie relativa agli accessi nei locali ad uso promiscuo (i.e. utilizzati contemporaneamente come abitazione e sede dell’attività economica), la Corte ha rilevato che la normativa interna non garantisce adeguate tutele neppure in relazione al diritto al rispetto del domicilio; in particolare, l’autorizzazione del Pubblico Ministero, quando non accompagnata da una motivazione sostanziale, è stata considerata insufficiente a garantire un controllo effettivo sulla legalità, necessità e proporzionalità dell’accesso.
Anche sotto questo profilo, la Corte ha evidenziato l’assenza di limiti chiari all’estensione delle verifiche e la mancanza di un rimedio giurisdizionale effettivo, rilevando come tali carenze espongano il contribuente a interventi potenzialmente arbitrari e sproporzionati.
Le due decisioni, pur riferendosi a fattispecie diverse – accesso ai dati bancari da un lato e accessi domiciliari dall’altro – censurano il sistema italiano degli accertamenti fiscali che non assicura garanzie sufficienti contro l’arbitrarietà dell’azione amministrativa, consolidando la giurisprudenza precedente che, con la sentenza Italgomme, aveva già censurato l’assenza di limiti e controlli negli accessi ai locali commerciali e con Agrisud aveva confermato la presenza di una discrezionalità sostanzialmente illimitata.
Nel loro insieme, queste decisioni delineano un principio unitario: la normativa che disciplina i poteri di accesso dell’Amministrazione Finanziaria deve prevedere garanzie effettive e limiti sufficientemente chiari, al fine di assicurare la compatibilità con l’art. 8 CEDU.
In particolare, la Corte richiede che la normativa preveda:
In assenza di tali elementi, il rischio è quello di consentire forme di accesso ai dati e ai locali non adeguatamente circoscritte, con conseguente violazione del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio, violando conseguentemente i principi sanciti dall’art. 8 CEDU.
Le sentenze del 2026 confermano una criticità strutturale del sistema italiano degli accertamenti fiscali, già evidenziata dalla giurisprudenza europea: l’ampiezza dei poteri attribuiti all’Amministrazione Fiscale non è accompagnata da garanzie procedurali adeguate. Ne deriva l’esigenza di un intervento normativo che assicuri un equilibrio effettivo tra esigenze di controllo fiscale e tutela dei diritti fondamentali, in linea con i principi sanciti dall’art. 8 CEDU.
Se le indicazioni delineate dalla giurisprudenza della CEDU non verranno recepite, il rischio di nuovi ricorsi e di ulteriori condanne internazionali resta concreto, con inevitabili ripercussioni sul sistema tributario italiano.
Questo articolo è stato redatto da Isabel Costa, Manager Privacy di Fidinam & Partners.
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[1] Cfr. precedenti casi Italgomme (6 febbraio 2025) e Agrisud (11 dicembre 2025)