Italia: Decreto rilancio, agevolazioni fiscali per le Società Benefit

L’articolo 38-ter del D.l. n. 34/2020, cosiddetto decreto “Rilancio”, ha previsto un’importante agevolazione fiscale per chi deciderà di convertire lo statuto della propria società nella forma giuridica della “Benefit Corporation” o meglio della “Società Benefit”, società commerciale che ha come scopo il raggiungimento del profitto ma che decide di impegnarsi e di essere misurata anche sulla base dell’impatto positivo che genera sulla società (dipendenti e collettività) e sull’ambiente. In particolare l’articolo del decreto legge citato prevede un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per la trasformazione e/o costituzione fino al 31 dicembre 2020 in Società Benefit. Non essendo molto conosciuta questa forma giuridica è opportuno fornire una breve descrizione e comprendere che cosa si intende per Benefit Corporation o, nell’analoga accezione italiana, per Società Benefit. 

Le società Benefit (o BCorp) in Italia

L’Italia, ha introdotto nel proprio ordinamento la forma giuridica delle Società Benefit con la Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) e attualmente conta sul proprio territorio oltre 500 imprese che hanno aderito a tale nuovo modello societario.

L’obiettivo della legge n.208/2015 è stato quello di promuovere e favorire la diffusione di modelli di società commerciali aventi una duplice finalità: da un lato l’esercizio di una attività economica con lo scopo di dividerne gli utili; dall’altro quella di perseguire una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone (dipendenti o comunità in senso lato) e ambiente.

Queste finalità devono essere direttamente contenute nell’atto costitutivo o nello statuto della Società Benefit, con indicazione specifica nell’oggetto sociale e sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile e sostenibile, mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e dall’altro, l’effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei sopraindicati ambiti. Questo nuovo paradigma aziendale contempla oltre allo scopo tradizionale di massimizzare l’utile per i soci, quello di impegnarsi a perseguire uno scopo aggiuntivo, destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, alla promozione con ogni mezzo di finalità rivolte alla collettività e volte ad incrementare il benessere sociale e ambientale.

Le società Benefit (o BCorp) in Europa

Prima dell’introduzione delle Società Benefit, in Italia questi ulteriori scopi risultavano incompatibili con le società commerciali ma di appannaggio normalmente degli enti no profit.
Le Benefit Corporation hanno iniziato a diffondersi negli Stati Uniti d’America a partire dalla seconda metà dello scorso decennio e attualmente, anche a seguito del riconoscimento del loro stato giuridico e degli incentivi fiscali che ad esse vengono accolti, sono in forte crescita numerica. In Europa le prime Benefit Corporation hanno iniziato ad affermarsi già da alcuni anni anche se il primo provvedimento legislativo è stato proprio quello sopracitato emanato in Italia.

I documenti delle società Benefit: la relazione sul beneficio comune

La Società Benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento
del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune.
Inoltre una specifica sezione del bilancio viene dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire in questo ambito nell’esercizio successivo. Esse utilizzano uno standard di valutazione esterno che comprende specifiche aree di valutazione. Tali standard di valutazione (tra i più noti vi sono gli Standards GRI, il Sustainability Index Dow Jones, l’ISO 26000, il B Impact Assessment) devono essere esaurienti nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune di cui sopra e debbono essere sviluppati da un ente che non è controllato dalla Società Benefit o collegato con la stessa.

La valutazione dell’impatto dovrà comprendere le aree di analisi riguardanti:

  1. il governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune;
  2. le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
  3. gli altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
  4. l’ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione.

     

Quanto si rileva dal mercato è sicuramente un’attenzione crescente degli investitori, sia istituzionali che non, alla governance sociale e ambientale messa in atto dalle aziende che lasciano modelli tradizionali diventando aziende “for profit & for benefit”.

 

Fidinam & Partners

Questo articolo è tratto dalla Newsletter Fiscale Fidinam & Partners, ed è a cura di Stefania Collari. Per consultare l'edizione integrale della Newsletter con numerosi altri articoli sulla fiscalità internazionale, potete visitare questa pagina; per richiedere una consulenza senza impegno sulle BCorp in Italia, scriveteci qui.

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